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Sentenza

Sentenza del 29/07/2016 n. 15848 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato i dinieghi di condono ex L. n. 289/2002, art. 9-bis, relativi a omessi versamenti IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 1995-2003, nonché le cartelle e le intimazioni di pagamento conseguenti. I giudici tributari di merito avevano ritenuto perfezionato il condono con il pagamento della sola prima rata e avevano inoltre considerato invalide le cartelle per carenza di motivazione, mancata indicazione del responsabile del procedimento e omessa sottoscrizione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tali conclusioni, sostenendo che il condono richiedesse il pagamento integrale delle rate e che i vizi formali dedotti non determinassero l'invalidità delle cartelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi dell'Agenzia relativi all'interpretazione dell'art. 9-bis, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e alla sottoscrizione delle cartelle. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis si perfeziona solo con il pagamento integrale di tutte le somme dovute entro i termini, sicché il pagamento della sola prima rata è insufficiente e comporta l'inefficacia della definizione. Ha inoltre chiarito che l'indicazione del responsabile del procedimento è richiesta a pena di nullità solo per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 e che la mancata sottoscrizione della cartella non ne determina, di per sé, l'invalidità. Entrambe le sentenze della Commissione tributaria regionale sono state cassate, la seconda anche per effetto dipendente dalla prima, con rinvio a diversa sezione della CTR della Puglia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Il condono relativo agli omessi e tardivi versamenti si perfeziona mediante il pagamento integrale dell'imposta e degli interessi dovuti.

    La definizione è un condono non premiale e richiede l'integrale pagamento delle somme indicate nella dichiarazione integrativa. Il versamento della sola prima rata, seguito dall'omesso pagamento delle successive, non perfeziona il condono.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Il diniego di condono deve essere motivato in modo tale da consentire al contribuente di conoscere le ragioni di fatto e di diritto della decisione e di predisporre la difesa; non è necessario illustrare tutte le possibili interpretazioni alternative della norma applicata.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari non impone, nel caso esaminato, l'indicazione delle ragioni interpretative per cui l'ufficio ha scelto una determinata lettura della disciplina sul condono.

  • Decreto-legge n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella Legge n. 31 del 2008

    L'indicazione del responsabile del procedimento è prevista a pena di nullità per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008; la regola non si applica retroattivamente alle cartelle relative a ruoli anteriori.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello ministeriale e la sua validità non dipende necessariamente dalla sottoscrizione del funzionario o dell'esattore, purché l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'amministrazione competente.

  • Codice di procedura civile, art. 336, comma 2

    La cassazione della sentenza principale produce effetti anche sulla sentenza dipendente, quando quest'ultima si fonda necessariamente sulla decisione cassata.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    L'omessa pronuncia può essere denunciata solo per domande o eccezioni autonome che richiedevano una decisione espressa; non sussiste quando le questioni siano state implicitamente assorbite da altre statuizioni.

Massime di principio

  • Nei condoni basati sul pagamento rateale, occorre verificare se la legge richieda l'integrale versamento: quando ciò è previsto, il pagamento della sola prima rata non rende efficace la definizione e l'amministrazione può recuperare l'intero debito secondo le regole ordinarie.
  • Il diniego di un condono è sufficientemente motivato se indica chiaramente il fatto decisivo e la ragione giuridica posta a base del diniego; non è necessario che l'ufficio confuti ogni possibile interpretazione alternativa della normativa.
  • I vizi formali delle cartelle devono essere valutati alla luce della normativa vigente alla data di consegna del ruolo: l'omessa indicazione del responsabile del procedimento rileva, a pena di nullità, solo per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008.
  • La mancata sottoscrizione della cartella non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto, se la provenienza dall'ente titolare del potere impositivo o di riscossione è comunque identificabile.
  • Quando una sentenza successiva dipende interamente dall'esito di una precedente controversia, la cassazione della prima può comportare la cassazione della seconda anche se quest'ultima riguarda atti diversi, come le intimazioni di pagamento.
  • Le questioni dichiarate assorbite non integrano omessa pronuncia; per conservarle, la parte deve riproporle correttamente nel giudizio di rinvio o nella fase processuale successiva prevista.

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