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Sentenza

Sentenza del 13/02/2020 n. 3583 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sui compensi variabili maturati negli anni 2010-2013. Il contribuente sosteneva che tali emolumenti erano stati tassati con modalità ordinaria (aliquota dell'anno di percezione) mentre dovevano essere assoggettati a tassazione separata come arretrati ai sensi dell'art.17 TUIR, anche alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. n.98/2011, art.39, comma 5 (Corte cost. n.142/2014). L'Amministrazione concesse un rimborso parziale escludendo però i compensi relativi all'ultimo trimestre dell'anno precedente, pagati nei mesi successivi (maggio-giugno), trattandoli come non 'arretrati'. Controversia giudiziaria su se tali pagamenti costituiscano realmente emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata o se il ritardo debba ritenersi 'fisiologico' e dunque non idoneo a fruire della tassazione separata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e quindi confermato l'esito favorevole al contribuente (pur emendando e precisando i ragionamenti della CTR). Principali decisioni: 1) ha affermato che i compensi dei giudici tributari sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente (art.50 lett. f) TUIR) e, in linea di principio, gli 'arretrati' possono beneficiare della tassazione separata ex art.17 TUIR; 2) ha precisato che la deroga di 'cassa allargata' (art.51 TUIR, termine 12 gennaio) è distinta e non sovrapponibile alla nozione di 'emolumento arretrato' ai fini dell'art.17; 3) ha ribadito che la tassazione separata si applica solo quando il ritardo nella corresponsione è dovuto a cause non dipendenti dalla volontà delle parti (ritardo 'patologico') e non quando il ritardo sia connaturato alle normali procedure di liquidazione (ritardo 'fisiologico'); 4) ha indicato un parametro operativo: un termine aggiuntivo ragionevole di 120 giorni (alla luce di principi di buona amministrazione e di parametro utilizzato in altra normativa) oltre il quale, in assenza di prova rigorosa di cause eccezionali, la corresponsione va qualificata come emolumento arretrato assoggettabile a tassazione separata. Applicando tali criteri la Corte ha ritenuto che i pagamenti effettuati da maggio a dicembre dell'anno successivo eccedevano il ritardo fisiologico e ha quindi accolto la pretesa del contribuente relativamente al residuo richiesto.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 5

    dispositivo dichiarato incostituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, sent. n.142/2014

    Introducendo una deroga temporale discriminatoria per i giudici tributari, era stata ritenuta lesiva del regime di tassazione separata; la Corte costituzionale l'ha annullata confermando la rilevanza del regime di favore per tali emolumenti

  • TUIR, art. 17, comma 1

    Disciplina la tassazione separata degli emolumenti arretrati: rilevante ai fini dell'applicazione solo quando gli arretrati sono percepiti per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cause giuridiche o oggettive di fatto)

  • TUIR, art. 51 (ex art.48), comma 2

    Predispone la 'cassa allargata' fino al 12 gennaio per la determinazione dell'imponibile; norma distinta e funzionalmente diversa rispetto all'art.17, non idonea di per sé a qualificare un emolumento come 'arretrato' ai fini della tassazione separata

  • TUIR, art. 50, lett. f)

    Assimilazione dei compensi dei membri delle commissioni tributarie ai redditi di lavoro dipendente: implicazione dell'applicabilità delle regole sul lavoro dipendente (cassa, cassa allargata, tassazione separata)

  • D.Lgs. n. 545/1992, art. 13

    Regola i compensi dei giudici tributari (fisso mensile e compenso variabile legato ai provvedimenti); non fissa un termine finale di pagamento per i compensi variabili, giustificando la valutazione dei tempi tecnici di liquidazione

  • Circolare MEF n. 23/E del 5/02/1997

    Interpreta l'art.17 TUIR escludendo la tassazione separata quando il ritardo è 'fisiologico' rispetto ai tempi tecnici di erogazione; lettura richiamata e valorizzata dalla giurisprudenza

  • Circolare n. 80/E del 11/03/1998

    Indica che la liquidazione dei compensi avviene di regola mensilmente con conguagli e che possono sussistere diverse cadenze per esigenze particolari, fornendo elemento di contesto operativo

  • Direttiva MEF n. 39616 del 20/06/2005

    Fissa tempistiche amministrative per chiusure contabili (es. dopo il 15 gennaio per il quarto trimestre) e descrive la procedura di rilevazione dati e pareri; utile a ricostruire i tempi tecnici ordinari di liquidazione

  • Corte Cost. sent. n. 142/2014

    Ha dichiarato l'illegittimità del D.L.98/2011, art.39(5) ritenendolo discriminatorio; ha confermato che i compensi dei giudici tributari rientrano nel regime degli emolumenti assimilati e possono fruire della tassazione separata salvo i casi previsti dalla legge

  • Riferimento giurisprudenziale Cassazione sulla 'finestra' di 120 giorni

    richiamo al D.L. 31/12/1996, n.669, art.14 e principi di buona amministrazione (art.1183 c.c., art.97 Cost.)

    La Corte ha indicato un parametro operativo: un arco temporale aggiuntivo di circa 120 giorni quale termine ragionevole per la P.A. per espletare i controlli e procedere al pagamento; oltre tale periodo, in mancanza di prova di cause eccezionali, il pagamento deve essere qualificato come arretrato

Massime di principio

  • La tassazione separata ex art.17 TUIR si applica agli emolumenti arretrati percepiti per cause indipendenti dalla volontà delle parti (cause giuridiche o oggettive); non si applica quando il ritardo è fisiologico e connaturato alle procedure di liquidazione.
  • Il regime della 'cassa allargata' (art.51 TUIR, termine 12 gennaio) è distinto dall'istituto degli 'arretrati' ai fini dell'art.17: il mero superamento del 12 gennaio non comporta automaticamente qualificazione come arretrato.
  • Spetta all'Amministrazione fornire prova concreta e verificabile delle specifiche ragioni oggettive che giustifichino un ritardo come non straordinario; affermazioni generiche sulla routine amministrativa non sono sufficienti se il pagamento è avvenuto ben oltre i tempi ordinari.
  • Per valutare la fisiologicità del ritardo può essere assunto un parametro operativo (applicato in questa sentenza): un arco di circa 120 giorni ragionevoli per adempiere alle attività di controllo e liquidazione. Pagamenti oltre tale termine, in assenza di prova di cause eccezionali, devono essere considerati arretrati e possono accedere alla tassazione separata.
  • Il contribuente che ritiene i compensi assoggettabili a tassazione separata deve segnalare le date di maturazione e di pagamento e chiedere espressamente l'applicazione dell'art.17: l'Amministrazione dovrà motivare e provare le cause fisiologiche/oggettive del ritardo.
  • In caso di situazioni analoghe, non basta invocare prassi amministrative generiche (es. pagamento 'di norma' dopo certa data): è necessaria una ricostruzione documentale delle procedure e dei tempi, o il pagamento sarà qualificato come arretrato con conseguente diritto del privato alla tassazione separata e al rimborso.

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