Sentenza n. 112/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: al giudicato di cui alla sentenza n. 160, pubblicata il 2 febbraio 2024, del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale della Carta elettronica del docente per sei annualità e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 160/2024 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 3.000 euro da accreditare sulla Carta elettronica del docente, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 aprile 2024 tramite posta elettronica certificata ed era stata attestata come passata in giudicato il 12 dicembre 2024. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo il perdurante inadempimento dell’amministrazione e chiedendo l’attuazione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la definitività della sentenza civile del giudice del lavoro, la sua regolare notificazione, il decorso del termine di 120 giorni e il perdurante inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato, accreditando il beneficio complessivo di 3.000 euro sulla Carta elettronica del docente e corrispondendo le spese riconosciute dalla sentenza, entro 60 giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le spese dell’attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 828 euro oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia adempiuto.
art. 114 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 1 legge n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico accreditato sulla Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato civile per le annualità indicate.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente imputazione dei compensi e delle spese commissariali all’amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente dal giudice alle spese dell’attività commissariale.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario abbia imposto a un’amministrazione un obbligo di pagamento o di attribuzione di un beneficio e l’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge, sia rimasta inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Le spese e i compensi dell’eventuale commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente; la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per le specifiche ipotesi ivi contemplate può essere applicata per analogia anche ad altri giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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