Sentenza del 13/05/2016 n. 9840 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sull'incentivo alle dimissioni, sostenendo che la tassazione fosse incompatibile con la Direttiva 76/207/CE, come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. I giudici di merito avevano ritenuto che il termine per chiedere il rimborso decorresse dalla pronuncia europea del 16 gennaio 2008. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale impostazione, sostenendo che il termine decadenziale previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973 decorresse dalla data della ritenuta o del versamento, indipendentemente dalla successiva dichiarazione di incompatibilità della norma interna con il diritto UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando la domanda di rimborso del contribuente. Poiché le somme erano state corrisposte nel 2002 e l'istanza era stata presentata il 19 febbraio 2007, la richiesta è stata considerata tardiva rispetto al termine quadriennale di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
termine quadriennale di decadenza per la richiesta di rimborso
Per le ritenute IRPEF operate da un datore di lavoro privato o comunque diverso da un'Amministrazione statale, la domanda di rimborso deve essere presentata dal contribuente entro il termine previsto, decorrente dalla data della ritenuta o del versamento, non dalla successiva pronuncia che dichiari incompatibile la norma interna con il diritto dell'Unione europea.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 37
disciplina della ritenuta diretta
La disposizione riguarda la diversa ipotesi delle ritenute dirette operate dalle Amministrazioni dello Stato e non si applica alle ritenute effettuate dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23
ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta
Le ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte al dipendente rientrano nella disciplina ordinaria delle ritenute d'acconto e, per il rimborso, nell'art. 38 del D.P.R. 602/1973.
Codice civile, art. 2935
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
La possibilità rilevante è quella legale, non l'eventuale difficoltà di fatto del titolare di conoscere o esercitare il diritto. Il contrasto tra norma interna e diritto UE non impedisce legalmente di chiedere il rimborso, poiché il giudice può disapplicare la norma nazionale incompatibile.
Direttiva 76/207/CE
La normativa europea è stata ritenuta incompatibile con la disposizione fiscale interna che disciplinava la tassazione dell'incentivo alle dimissioni; tale incompatibilità, tuttavia, non ha spostato in avanti il termine decadenziale per il rimborso.
Sentenza Corte di giustizia UE 21 luglio 2005, causa C-207/04
La pronuncia ha accertato il contrasto della disciplina interna con il diritto dell'Unione europea, ma non ha fatto decorrere da tale data il termine per presentare l'istanza di rimborso.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13676/2014
Il termine per chiedere il rimborso di un'imposta successivamente dichiarata incompatibile con il diritto UE decorre dalla data del pagamento o della ritenuta, non dalla sentenza della Corte di giustizia. I principi sull'overruling non giustificano una proroga o una nuova decorrenza del termine, in ragione dell'esigenza di certezza dei rapporti tributari.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria nazionale viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine per chiedere il rimborso decorre normalmente dalla data del pagamento o della ritenuta, non dalla pronuncia europea.
- La successiva presa di coscienza dell'illegittimità della tassazione o la difficoltà di individuare il contrasto con il diritto UE non sospendono né fanno decorrere nuovamente il termine decadenziale.
- È essenziale distinguere tra ritenute operate da un datore di lavoro privato, disciplinate dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973, e ritenute dirette effettuate da un'Amministrazione statale, soggette alla diversa disciplina dell'art. 37.
- La certezza dei rapporti tributari prevale sull'esigenza di consentire rimborsi richiesti molti anni dopo il pagamento sulla base di una successiva pronuncia europea.
- In situazioni analoghe occorre verificare immediatamente la data della ritenuta o del versamento e calcolare il termine previsto dalla norma applicabile, senza attendere eventuali sentenze europee o nazionali che riconoscano l'incompatibilità della tassazione.
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