Ordinanza n. 3820/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro del 19 fbbraio 2025 n. 810.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 19 febbraio 2025 n. 810
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato d'ufficio un vizio della procura alle liti: la procura, rilasciata su foglio separato e non a margine del ricorso, aveva contenuto generico, senza indicare né l'atto oggetto del giudizio né l'autorità giudiziaria adita. Inoltre, la procura recava una data anteriore a quella del ricorso, sicché non risultava conferita con riferimento a un atto già formato o contestualmente formato. Il giudice ha richiamato l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. e il principio affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, secondo cui la mancanza di un valido conferimento dello jus postulandi determina l'inammissibilità del ricorso. Tuttavia, considerato che la controversia riguarda diritti, che l'azione di ottemperanza non è soggetta a termine decadenziale e che il termine applicabile è quello decennale di prescrizione, il TAR ha ritenuto possibile consentire la regolarizzazione della procura.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto che il ricorrente depositi, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, un'idonea procura speciale corredata dalla relativa asseverazione. Il giudice ha quindi rinviato la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026. La regolarizzazione è stata ammessa per ragioni di economia processuale, in considerazione della natura della controversia e dell'assenza di un termine decadenziale per l'azione di ottemperanza. Non è stata resa una decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza né sono state regolate le spese.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
il difensore della parte deve essere munito di procura speciale
La procura speciale deve riferirsi a uno o più atti giuridici singolarmente determinati e deve essere formata prima o contestualmente all'atto cui si riferisce; una procura generica e anteriore al ricorso non conferisce validamente lo jus postulandi per quel giudizio.
art. 114, comma 1, c.p.a.
termine di prescrizione di 10 anni
Nel caso considerato, il termine per proporre l'azione di ottemperanza è individuato nel termine decennale di prescrizione, sicché la regolarizzazione della procura può essere consentita senza incorrere in una decadenza dall'azione.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito di validità dell'instaurazione del giudizio; la sua carenza comporta, secondo il principio richiamato, l'inammissibilità del ricorso, salva la possibilità di regolarizzazione disposta dal giudice nel caso concreto.
Massime di principio
- La procura speciale richiesta nel giudizio amministrativo deve avere un oggetto determinato o determinabile con riferimento allo specifico atto o giudizio e deve essere formata prima o contestualmente all'atto processuale cui si riferisce; una procura generica, rilasciata anteriormente al ricorso e priva dell'indicazione dell'autorità giudiziaria o dell'atto, non conferisce validamente lo jus postulandi.
- La proposizione del ricorso da parte di un difensore privo di valida procura speciale comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto il giudizio non è validamente instaurato.
- Quando l'azione di ottemperanza non è soggetta a un termine decadenziale e il diritto azionato è ancora esercitabile entro il termine prescrizionale, il giudice può consentire, per economia processuale, la regolarizzazione della procura speciale mediante deposito di un atto idoneo entro un termine perentorio.
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