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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25895/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (concorso, ruolo di mediatore, nella cessione di hashish e cocaina). La ricorrente deduce vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e illogicità) per aver fondato la condanna su conversazioni intercettate in parte indecifrabili senza riscontri oggettivi (sequestri, movimenti di denaro), invocando la regola di valutazione degli indizi ex art. 192 c.p.p. e chiedendo alternativamente il riconoscimento della tentata fattispecie. Con secondo motivo censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (buona biografia, assenza di precedenti, trasferimento a Monaco di Baviera).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di motivazioni concordi di primo e secondo grado (doppia conforme), il ricorrente doveva confrontarsi puntualmente con entrambe le decisioni e non l'ha fatto. Ha affermato che l'interpretazione di linguaggio cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità se logica e coerente con le massime di esperienza. Ha escluso la possibilità di usare l'art. 192 c.p.p. per aggirare i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione (art. 606 c.p.p.). Quanto alla pena, i giudici hanno motivato il diniego delle attenuanti generiche ritenendo significativa la partecipazione della ricorrente nel traffico (ruolo di mediazione, verifica qualità, trattenimento di parte dello stupefacente) e hanno assegnato una sanzione nei limiti dei minimi edittali; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sulla illiceità della detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; applicata per qualificare la condotta di mediazione nella cessione di cocaina e hashish.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Regola sulla valutazione della prova indiziaria; la Corte osserva che la censura generale sull'applicazione di tale criterio non è ammissibile in cassazione quando non si confronti puntualmente con le motivazioni di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Norma sulla motivazione della sentenza; richiamata nella critica sulla presunta carenza motivazionale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata.

  • Codice di procedura penale, art. 546

    Norma che disciplina il giudizio abbreviato; richiamata in relazione al procedimento da cui scaturisce la condanna confermata.

  • Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa ai termini e modalità del ricorso per cassazione; invocata come parametro formale del ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c)

    art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c) cod. proc. pen.

    Limiti di ammissione dei motivi in cassazione: la Corte sottolinea che non è consentito trasformare censure di motivazione in doglianze processuali per aggirare i limiti di ammissibilità stabiliti dalle lettere citate.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte conferma che i giudici di merito hanno adeguatamente valutato gravità del fatto e personalità dell'imputata, giustificando il diniego delle attenuanti.

  • Codice penale, art. 132, comma 2

    art. 132, comma 2, cod. pen.

    Riferimento ai limiti minimi edittali: la Corte osserva che pene tendenti ai minimi non richiedono motivazione particolarmente dettagliata se il parametro è desumibile dal contesto argomentativo della sentenza.

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (motivazioni congruenti di primo e secondo grado) il ricorrente in cassazione deve confrontarsi puntualmente con entrambe le sentenze; censure generiche non sono ammissibili.
  • La valutazione del significato di linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice del merito; il sindacato di legittimità è limitato quando la valutazione è logica e fondata su massime di esperienza.
  • Non è ammesso aggirare i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione (art. 606 c.p.p.) ricondendo vizi di valutazione della prova indiziaria (art. 192 c.p.p.) a vizi di diritto o nullità processuali.
  • In assenza di un singolo riscontro oggettivo (es. sequestro), un complesso di elementi (intercettazioni, viaggi ripetuti, riferimenti a prezzo/qualità, consegne, pagamenti) può integrare adeguatamente la prova della cessione di stupefacenti.
  • Sul punto della qualificazione come tentata o consumata, il ricorrente deve proporre critiche specifiche e circostanziate alle argomentazioni dei giudici di merito; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • Quanto alla quantificazione della pena, se il giudice di merito si mantiene nei limiti dei minimi edittali la motivazione può essere sintetica purché il criterio valutativo sia ricavabile dal testo complessivo della sentenza; pene superiori alla media richiedono motivazione più dettagliata.

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