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Sentenza

Sentenza n. 13410/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202604963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente qualificato all’estero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’istanza era stata presentata il 27 dicembre 2024 e rinnovata il 19 marzo 2026. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo in ragione della rinnovazione della domanda. Nel merito, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di provvedere entro il termine previsto per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spettasse al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che l’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, imponesse l’adozione del provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di esaminare la posizione individuale del ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’esame deve riguardare l’intero percorso formativo e professionale, verificando competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione, nonché l’eventuale equipollenza del titolo e la necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della controvertibilità della questione relativa alla rinnovazione della domanda e alla tempestività del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di ottenere l’accertamento del silenzio-inadempimento e l’ordine all’amministrazione di provvedere entro un termine stabilito dal giudice, con possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE e costituisce, insieme a quest’ultimo, la disciplina nazionale del riconoscimento delle qualifiche professionali estere.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l’imposizione di misure compensative proporzionate ai fini del riconoscimento dell’equipollenza della formazione professionale acquisita in altro Stato membro.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022

    Ha disposto la denominazione del Ministero dell’Istruzione in Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Quando la documentazione completa è stata presentata, il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea deve essere concluso entro il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007; il decorso del termine senza provvedimento integra silenzio-inadempimento.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità e il rilevante numero di istanze analoghe rendano necessario un periodo ulteriore per l’esame effettivo della posizione individuale.
  • L’amministrazione competente al riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando anche la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un esame meramente formale del titolo.
  • In sede di riconoscimento di qualifiche professionali estere, l’autorità competente deve verificare l’equipollenza sostanziale della formazione e, ove emergano differenze rilevanti, può disporre misure compensative opportune e proporzionate, tenendo conto anche dell’esperienza professionale maturata.
  • In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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