Sentenza n. 3064/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 234/2024 emessa dal Tribunale di Rieti, sezione lavoro, giudice dott. Marinelli, resa all'esito del giudizio di cui al r.g. n. 922/2023, pubblicata in data 10/12/2024, notificata in data 29/01/2025, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rieti, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Rieti, sezione lavoro, n. 234/2024. Tale sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico della Carta del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, e aveva condannato il Ministero alla concreta attribuzione del beneficio secondo il relativo sistema. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito e ha depositato una nota relativa alla liquidazione delle spese legali e alla comunicazione al difensore delle modalità per richiedere il Bonus Docenti, senza fornire chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione della specifica statuizione concernente la Carta del docente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando l'inottemperanza del Ministero all'obbligo di conformarsi alla sentenza del giudice ordinario. Ha precisato che, quando il giudizio di ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha natura meramente esecutiva e resta limitato all'accertamento di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza consentire integrazioni o nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e l'Amministrazione non aveva fornito prova o chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di perdurante inadempimento, il Direttore generale del Ministero competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. La richiesta di penalità di mora non è stata accolta allo stato, salva la possibilità di provvedervi in caso di ulteriore inottemperanza dopo la scadenza dei termini fissati. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
L'azione di ottemperanza è proponibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto i presupposti per la penalità di mora non sono stati ritenuti sussistenti allo stato.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale base per il riconoscimento di interessi e rivalutazione sul beneficio economico dovuto, nei limiti di legge, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, resa in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Quando il creditore allega l'inadempimento di un obbligo derivante da una sentenza passata in giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o documentazione sulla corretta esecuzione del titolo, può essere accertata l'inottemperanza e può essere ordinato all'amministrazione di provvedere entro un termine.
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per il caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, quale misura sostitutiva diretta a garantire l'effettiva esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: il giudice può negarla allo stato e riservarne l'eventuale applicazione a fronte di una persistente inottemperanza successiva alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 313/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →