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Sentenza

Sentenza n. 189/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 365/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.08.2023;

Giustizia amministrativa202501203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e all'accredito delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 365/2023, passata in giudicato l'8 febbraio 2024 e notificata al Ministero il 26 settembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a fruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel ricorso originario. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, chiedendo l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stato notificato al Ministero e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione della sentenza e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione integrale al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e l'importo riconosciuto nel titolo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricato di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto anche l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale fruibile mediante la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni debitrici; il TAR ne ha verificato l'inutile decorso ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., per il rispetto dei termini dimidiati applicabili al giudizio camerale.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a., per la verifica del rispetto dei termini processuali dimidiati.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di una sentenza definitiva non eseguita, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato entro un termine determinato, specificando gli adempimenti necessari a soddisfare la posizione riconosciuta nel titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione, al fine di assicurare l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La persistente mancata esecuzione di un giudicato che riconosce un beneficio economico può giustificare l’ordine di mettere direttamente a disposizione dell’avente diritto sia il beneficio previsto sia le somme corrispondenti indicate nel titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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