Cassazione Civile, Ordinanza n. 00218/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione irrogata per l'irregolare occupazione di una lavoratrice per 938 giornate e di un altro lavoratore per 1 giorno, oltre all'omessa consegna della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta dal destinatario, ritenendolo responsabile in proprio, quale autore consapevole delle violazioni, e ha considerato l'atto sufficientemente motivato anche quanto al calcolo delle sanzioni. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 14 L. 689/1981, sostenendo che la società avrebbe dovuto essere parte del giudizio; 2) violazione dell'art. 3 d.l. 12/2002 conv. in L. 73/2002, come modificato dalla L. 183/2010, contestando che la Corte territoriale non avesse ridotto d'ufficio la sanzione alla luce di Corte cost. n. 254/2014; 3) violazione delle norme sulla notificazione e delle regole probatorie, assumendo che l'ordinanza fosse stata notificata in modo invalido; 4) violazione del diritto di difesa, dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990, deducendo difetto di motivazione dell'ordinanza quanto alla base di calcolo, al tasso e al periodo di mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ribadito che la sanzione per l'occupazione irregolare di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di collocamento si pone a carico della persona fisica che abbia posto in essere la condotta illecita; l'eventuale responsabilità solidale dell'ente rappresentato ha natura meramente patrimoniale e non determina litisconsorzio necessario né legittimazione dell'ente a impugnare la sentenza, se non abbia assunto qualità di parte nel giudizio. Quanto al secondo motivo, ha rilevato un difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell'ordinanza né chiarito se fossero state irrogate sanzioni civili rientranti nel perimetro della Corte cost. n. 254/2014. Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte ha evidenziato che il ricorso sovrapponeva la contestazione alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, senza chiarire il vizio dedotto, e soprattutto non riportava il testo dell'atto e dei suoi allegati; di conseguenza, le censure erano generiche, contraddittorie e prive della specificità richiesta dall'art. 366 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del litisconsorzio con la società; la Corte esclude che ricorra un litisconsorzio necessario in presenza di responsabilità solidale patrimoniale dell'ente.
art. 14 L. 689/1981
Richiamato ai fini della contestazione della legittimazione e della notificazione; la Corte richiama l'orientamento secondo cui la sanzione va riferita alla persona fisica che ha posto in essere l'illecito, salva la solidarietà patrimoniale dell'ente.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Usato come base per dichiarare inammissibile il primo motivo, perché contrario a un principio giurisprudenziale consolidato.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Parametro di deduzione delle violazioni di legge prospettate nei motivi secondo, terzo e quarto.
art. 3 d.l. 12/2002 conv. in L. 73/2002
Richiamato per la disciplina sanzionatoria dell'occupazione irregolare di lavoratori e delle relative maggiorazioni.
art. 4 L. 183/2010
Indicato come norma modificativa della disciplina sanzionatoria richiamata nel secondo motivo.
Corte cost. n. 254/2014
Richiamata dal ricorrente per sostenere un ridimensionamento della disciplina sanzionatoria; la Corte osserva che la pronuncia riguarda specificamente le sanzioni civili per omesso versamento di contributi e premi e non è dimostrato che l'ordinanza le includesse.
art. 139 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di notificazioni, ma la censura è ritenuta generica e non specifica.
art. 145 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di notificazioni agli enti; la Corte rileva che il motivo confonde la notifica della contestazione con quella dell'ordinanza ingiunzione.
art. 6 L. 689/1981
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del ricorso.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo come norma sulla valutazione delle prove; la censura è dichiarata inammissibile per carenza di specificità.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo come norma sulla valutazione delle prove; la Corte non esamina il merito per difetto di autosufficienza.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato nel quarto motivo per difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio; la Corte reputa la censura generica perché non confrontata con il contenuto specifico dell'ordinanza e degli allegati.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato nel quarto motivo sul difetto di motivazione degli atti amministrativi; la Corte respinge la censura per genericità.
art. 366 c.p.c.
La Corte lo applica come parametro di specificità e autosufficienza del ricorso, ravvisandone la violazione nei motivi secondo, terzo e quarto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative per occupazione irregolare di lavoratori, la pretesa sanzionatoria può essere riferita alla persona fisica che abbia posto in essere la condotta illecita; l'eventuale obbligazione solidale dell'ente rappresentato ha natura patrimoniale e non comporta, di regola, litisconsorzio necessario tra ente e rappresentante.
- Se il ricorrente invoca l'applicazione di una pronuncia della Corte costituzionale o la riduzione di una sanzione, deve indicare con precisione quali voci sanzionatorie siano state irrogate e trascrivere il contenuto dell'atto impugnato; in difetto, la censura è inammissibile per carenza di specificità.
- Le doglianze contro notificazioni e motivazione dell'ordinanza ingiunzione devono distinguere con chiarezza il vizio della contestazione da quello della notificazione del provvedimento finale e devono essere sorrette dalla trascrizione degli atti rilevanti; la mancanza di tali elementi rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contestano contenuto, allegati e criterio di quantificazione della sanzione, il ricorrente deve riportare gli atti e indicare in modo critico i passaggi decisivi; altrimenti la Corte non può verificare la fondatezza della censura.
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