Sentenza del 10/05/2019 n. 12490 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva ottenuto il riconoscimento e il pagamento di un rimborso IVA. Poiché il concessionario aveva eseguito il pagamento 224 giorni dopo la disposizione dell'Agenzia delle entrate, la società aveva chiesto gli interessi di mora calcolandoli dal ventunesimo giorno successivo alla disposizione di pagamento. L'Agenzia aveva invece riconosciuto gli interessi soltanto dal sessantunesimo giorno, sostenendo che il termine complessivo di sospensione fosse di sessanta giorni. La CTR aveva ritenuto corretta la decorrenza dal ventunesimo giorno, interpretando il termine di venti giorni previsto per il concessionario come autonomo rispetto ai controlli dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il sesto motivo dell'Agenzia, dichiarando assorbiti gli altri cinque motivi, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che, per i rimborsi IVA relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2015, gli interessi decorrono soltanto dopo sessanta giorni dalla richiesta diretta al concessionario oppure, se la richiesta è rivolta all'Agenzia delle entrate, dalla comunicazione o disposizione di pagamento dell'ufficio. Il termine di venti giorni previsto per il concessionario costituisce una regola interna della procedura e non riduce il termine complessivo di sessanta giorni previsto dalla legge. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Legge n. 413 del 1991, art. 78, comma 33, lett. a
La erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta [...] o di apposita comunicazione dell'ufficio competente.
La norma primaria stabilisce un termine complessivo di sessanta giorni per l'erogazione del rimborso e individua tale periodo come termine di sospensione della decorrenza degli interessi di mora.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
Disciplina le modalità e le garanzie relative ai rimborsi IVA; è richiamato nel quadro normativo applicabile alla fattispecie.
D.M. n. 567 del 1993, art. 20, commi 4, 4-bis e 5
I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento.
Il termine di venti giorni riguarda l'attività interna del concessionario e non modifica il termine complessivo di sessanta giorni previsto dalla legge primaria, che comprende anche il tempo necessario ai controlli dell'Amministrazione.
D.M. n. 309 del 2003, art. 1
Ha modificato le regole procedurali sui tempi di erogazione da parte del concessionario, senza poter derogare al termine legale complessivo di sessanta giorni.
D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 14, commi 1 e 2
La disposizione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015.
La modifica normativa non ha efficacia retroattiva e non si applica ai rimborsi erogati prima del 1° gennaio 2015, come quello esaminato.
Direttiva 2006/112/CE, art. 183
Gli Stati membri possono stabilire le modalità di rimborso dell'eccedenza IVA, purché il rimborso avvenga entro un termine ragionevole e il sistema non comprometta la neutralità fiscale né esponga il contribuente a un rischio finanziario eccessivo.
Corte di giustizia UE, causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3 AD
Un termine ragionevole per controlli e rimborso, come quello di sessanta giorni considerato nel caso concreto, può essere compatibile con il diritto unionale; non sono invece ammissibili ritardi eccessivi.
Massime di principio
- Per i rimborsi IVA anteriori al 1° gennaio 2015, quando la richiesta è presentata all'Agenzia delle entrate, gli interessi di mora decorrono dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione o disposizione di pagamento, non dal ventunesimo.
- Il termine di venti giorni assegnato al concessionario per effettuare materialmente il pagamento è una regola organizzativa interna e non sostituisce né riduce il termine complessivo di sessanta giorni previsto dalla norma primaria.
- Nel determinare la decorrenza degli interessi occorre distinguere tra termini procedurali interni e termine legale di esigibilità del credito: prevale il termine stabilito dalla fonte normativa primaria.
- Le modifiche normative successive si applicano solo ai rimborsi rientranti nell'ambito temporale espressamente previsto e non possono essere applicate retroattivamente.
- Un periodo preliminare destinato ai controlli dell'Amministrazione può escludere la maturazione degli interessi, purché sia ragionevole e non imponga al contribuente un onere finanziario sproporzionato.
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