Cassazione Civile, Sentenza n. 11788/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della liquidazione delle spese processuali disposta dal Tribunale di Roma: il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 7 marzo 2018 n. 37, nonché delle tabelle 1-2 allegate, e degli artt. 91 c.p.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per essere stata operata una liquidazione onnicomprensiva per ciascun grado di giudizio e in misura inferiore ai minimi tariffari previsti (il ricorrente indica i minimi per lo scaglione € 5.201 - € 26.000 e confronta con gli importi liquidati dal Tribunale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nella vigenza dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può diminuire i valori medi di cui alle tabelle allegate oltre il 50%. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti della censura relativa alla liquidazione delle spese e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Roma ad altro magistrato per rideterminare le spese conformandosi al principio enunciato; ha altresì disposto che il tribunale di merito provveda in ordine alle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha rilevato che per la corretta liquidazione sono necessari ulteriori accertamenti di fatto non desumibili dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
d.m. 10 marzo 2014 n. 55, art. 4, comma 1 (regolamento parametri per la liquidazione dei compensi)
i valori medi "possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento" (formulazione derivante dalla modifica del d.m. 37/2018)
La Corte interpreta la norma nel senso che il giudice, in sede di liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese processuali, non può ridurre i valori medi delle tabelle oltre il 50%; tale soglia è inderogabile.
d.m. 8 marzo 2018 n. 37 (modifica al d.m. 55/2014)
Ha riformulato l'art. 4 del d.m. 55/2014 imponendo il limite massimo di riduzione al 50%, innovazione che la Corte ritiene vincolante per la liquidazione giudiziale.
Citato come normativa successiva che conserva la formulazione del limite di riduzione introdotto dal d.m. 37/2018; conferma la vigenza del parametro come interpretato dalla Corte.
legge 31 dicembre 2012 n. 247, art. 13, comma 6
i parametri si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta ... in caso di liquidazione giudiziale dei compensi
Stabilisce l'ambito di applicazione dei parametri ministeriali: si applicano alla liquidazione giudiziale in assenza di determinazione consensuale e sono il riferimento per la Corte nella verifica delle liquidazioni.
legge n. 247/2012, art. 13-bis (equo compenso)
il compenso ... si considera equo quando risulta proporzionato ... e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia
La disciplina dell'equo compenso rafforza l'interpretazione secondo cui i parametri ministeriali costituiscono criterio vincolante e di tutela della proporzione e qualità della remunerazione.
codice civile, art. 2233, comma 2
Richiamato come limite generale che preclude liquidazioni 'praticamente simboliche' e tutela il decoro della professione; la Corte lo combina con l'interpretazione dei parametri.
art. 101 TFUE (diritto dell'Unione - concorrenza)
La Corte rigetta la prevalente incidenza di un contrasto con il diritto UE: ritiene compatibile la fissazione normativa dei parametri con il diritto dell'Unione, posto che in Italia i parametri sono adottati con atto normativo e perseguono interessi pubblici.
artt. 91, 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. (richiamati dal ricorrente)
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese; la Corte ha trattato la questione soprattutto sul piano dell'interpretazione del d.m. 55/2014 e sue modifiche.
Massime di principio
- Con la modifica del d.m. n. 37/2018 l'organo giudicante non può ridurre i valori tabellari oltre il 50%: tale limite è vincolante in sede di liquidazione giudiziale delle spese e dei compensi.
- Il giudice deve uniformare la liquidazione ai parametri ministeriali quando il compenso non è stato determinato consensualmente; i parametri costituiscono criterio normativo di riferimento, non mera indicazione discrezionale assoluta.
- Le parti possono comunque pattuire un compenso inferiore in sede contrattuale, ma la liquidazione giudiziale imposta dal giudice non può scendere oltre la soglia minima percentuale prevista dal regolamento.
- Se in sentenza mancano elementi di fatto necessari per una corretta liquidazione, la Corte di legittimità cassarà e rinvierà per nuovi accertamenti: la liquidazione richiede documentazione e motivazione adeguata.
- In caso di contestazione della liquidazione delle spese, il ricorso in Cassazione può ottenere l'annullamento della decisione e il rinvio per ricalcolo secondo il principio dei limiti di riduzione; il giudice di rinvio dovrà anche decidere sulle spese di cassazione.
- Il richiamo all'equo compenso e alla normativa europea non impedisce l'applicazione dei parametri nazionali quando questi sono adottati con atto normativo e perseguitano interessi pubblici quali trasparenza e tutela della qualità del servizio.
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