Cassazione Civile, Sentenza n. 11625/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 con cui l'Ufficio ha disconosciuto la deducibilità di una parte degli interessi passivi (€ 242.778,55) pagati da SGL Carbon S.p.A. alla capogruppo tedesca SGL Carbon AG, ritenendoli non conformi al valore normale ai sensi della disciplina sui prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, TUIR). In primo grado la CTP ha accolto il ricorso della società con due rationes decidendi autonome: a) il criterio di confronto esterno adottato dall'Ufficio non era adeguato rispetto al tasso infragruppo; b) non sussisteva trasferimento di materia imponibile dall'Italia alla Germania perché l'onere finanziario della capogruppo risultava maggiore di quello della controllata. In appello la CTR ha invece accolto l'appello dell'Agenzia concentrandosi sul tema della comparazione dei tassi e ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio. La ricorrente ha impugnato la decisione di secondo grado in Cassazione con numerosi motivi, denunciando tra l'altro l'inammissibilità dell'appello per mancata censura di una delle rationes decidendi e errori nella valutazione probatoria e di diritto in tema di determinazione del valore normale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza di primo grado era fondata su due motivazioni autonome e l'Agenzia, in appello, ha impugnato solo una di esse. Poiché la seconda motivazione (assenza di trasferimento di reddito dall'Italia alla Germania in ragione del differenziale di oneri finanziari) non è stata censurata, si è formato il giudicato interno su quel punto e l'appello dell'Amministrazione era privo di interesse. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto dell'appello dell'Agenzia e la conferma della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento. Gli altri motivi sono stati assorbiti e le spese di giudizio compensate in considerazione della peculiarità del caso.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 110, comma 7
art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986
La Corte ha esaminato l'applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, rilevando che la questione dell'assenza di trasferimento di materia imponibile (per differenziale di oneri finanziari) è autonoma e idonea, di per sé, a giustificare l'annullamento dell'accertamento
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 9
art. 9 del d.P.R. n. 917/1986
Riferimento al criterio di comparazione tra tassi interni e tassi di mercato esterni per la determinazione del valore normale; la CTP aveva ritenuto preferibile il confronto interno nel caso concreto, mentre l'Ufficio aveva adottato un confronto esterno che la CTP aveva ritenuto non adeguatamente motivato
Codice civile - art. 2909
Richiamato in relazione alla necessità che l'appello censuri tutte le ragioni decisive della sentenza di primo grado quando queste siano autonome
Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 4
art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Viene invocato come parametro di valutazione dei motivi di cassazione per violazione di legge e per vizio di motivazione
Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 5
art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla doglianza per omesso esame di fatti decisivi (prove e circostanze di fatto rilevanti per la comparazione dei tassi)
Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 3
art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Invocato con riferimento a supposte violazioni di norme tributarie nella motivazione della sentenza impugnata
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 7
art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato con riferimento ai limiti del giudizio di appello e alla necessità che il gravame attenga alle questioni dedotte in primo grado
Codice di procedura civile - art. 115
Richiamato in relazione al principio secondo cui il giudice deve motivare la decisione tenendo conto delle prove offerte; la ricorrente lamentava che la CTR non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove addotte
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è sorretta da più ragioni autonome e l'appellante contesta solo una di esse, l'appello può essere inammissibile o inefficace per carenza di interesse rispetto alle ragioni non impugnate: il giudicato interno su una di tali ragioni rende innozioso l'appello sull'altra.
- Nelle controversie di transfer pricing l'Amministrazione deve motivare adeguatamente la scelta del criterio di comparazione (confronto interno vs confronto esterno) e dimostrare l'affidabilità e la comparabilità dei dati di mercato utilizzati.
- La mancata deduzione o la mancata censura di un fatto decisivo alla base della decisione di primo grado (es. l'assenza di trasferimento di reddito per differenziale di oneri finanziari) può determinare il mantenimento dell'annullamento dell'atto impositivo a prescindere dagli altri profili.
- In sede di appello chi impugna una sentenza deve censurare tutte le rationes decidendi che, autonomamente, potrebbero sostenere la decisione; la strategia processuale deve prevedere la contestazione completa dei punti decisivi.
- Il giudice di merito deve valutare la comparabilità dei parametri usati per stabilire il valore normale e non può limitarsi ad adottare tassi medi di settore senza verificare che le caratteristiche dei finanziamenti confrontati siano omogenee.
- Il principio di compensazione delle spese può essere applicato quando sussistono peculiari ragioni di equità o complessità del caso.
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