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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11802/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (decisione n.5/2018) che aveva confermato la radiazione dall'albo del dott. Volpicelli per fatti connessi a un aborto clandestino e falsificazione di cartella clinica. I motivi principali: (1) vizio di composizione e nullità per illegittima presenza in Commissione di componenti di derivazione ministeriale, con conseguente violazione del principio di imparzialità e indipendenza; (2) eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare ai sensi del DPR 221/1950; (3) eccesso di potere, difetto di motivazione e abnormità della sanzione (radiazione) con mancata valutazione di sanzione meno grave e mancato rispetto degli obblighi di motivazione ex art.47 DPR 221/1950 e art.3 L.241/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la presenza in organo di componenti riconducibili al Ministero della Salute comprometta l'indipendenza e l'imparzialità della Commissione, determinando la nullità della decisione impugnata. Per effetto di ciò ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la decisione della Commissione Centrale n.5/2018 e rinviato la causa alla Commissione per nuovo esame in diversa composizione. Ha parimenti disposto la compensazione delle spese processuali, considerata l'origine giuridica del vizio e l'assenza di responsabilità del controricorrente.

Norme richiamate

  • Costituzione italiana, art. 108 e art. 111

    Richiamati per richiedere l'obbligo di imparzialità e terzietà degli organi che esercitano funzioni giurisdizionali o di natura giurisdizionale; la presenza di componenti legati al Ministero compromette tali requisiti.

  • D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13/09/1946 n.233, art.17

    Le parti dell'art.17 che prevedevano nomine di derivazione ministeriale sono state oggetto di declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost. n.215/2016) nella parte in cui mettevano a rischio autonomia e imparzialità degli organi; ciò giustifica la nullità delle decisioni assunte da commissioni composte anche da membri ministeriali.

  • DPR n.221/1950, art.51

    Norma sulle cause di estinzione/insorgenza della responsabilità disciplinare e sulla prescrizione dell'azione; il ricorrente ha eccepito la prescrizione ma la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito dalla declaratoria di nullità della composizione.

  • DPR n.221/1950, art.39

    Norma richiamata in relazione all'interruzione dei termini di prescrizione (convocazione davanti al Presidente ex art.39), elemento centrale nella doglianza sul decorso dei termini prescrizionali.

  • DPR n.221/1950, art.41

    Richiamato con riferimento alla graduazione delle sanzioni disciplinari; il ricorrente contestava l'abnormità della radiazione e la mancata considerazione di misure meno afflittive.

  • DPR n.221/1950, art.47

    Collegato all'obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare; il ricorrente ha lamentato insufficiente motivazione sulla scelta della radiazione.

  • Legge 241/1990, art.3

    Principio generale di buona amministrazione e di dovere di motivazione degli atti amministrativi: invocato per censurare il difetto motivazionale della decisione disciplinare.

  • Legge 409/1985, art.6

    Richiamata quale norma istitutiva/organizzativa relativa a commissioni mediche presso l'Ordine; contestualizza la competenza disciplinare dell'Ordine e della Commissione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.215/2016

    Giurisprudenza chiave che ha dichiarato l'incostituzionalità di parti dell'art.17 del d.lgs. n.233/1946 relative alla nomina di componenti di derivazione ministeriale, per ragioni di indipendenza/imparzialità; decisiva per ritenere invalida la composizione della Commissione impugnata.

  • Consiglio di Stato, sentenza n.769/2018

    Pronuncia che ha annullato il D.P.C.M. di rinnovo della Commissione Centrale ritenendo che la presenza di dirigenti del Ministero della Salute, anche se designati dal Consiglio Superiore di Sanità, riproponeva i vizî di mancata indipendenza; utilizzata dalla Cassazione per confermare la nullità delle nomine/composizione.

Massime di principio

  • Se un organo disciplinare contiene componenti riconducibili ad un'amministrazione coinvolta o gerarchicamente dipendenti da essa, può essere contestata la sua imparzialità: tale vizio può determinare la nullità dell'intera decisione e rilevare d'ufficio.
  • La nullità per difetto di indipendenza di alcuni membri si trasferisce all'organo nel suo complesso: non è necessario dimostrare l'influenza concreta del singolo membro sul voto per ottenere l'annullamento.
  • Le eccezioni sulla prescrizione dell'azione disciplinare e sulla proporzionalità della sanzione devono essere valutate, ma possono risultare assorbite se la decisione viene annullata per vizi di composizione; comunque vanno tempestivamente sollevate e documentate.
  • In casi analoghi l'autorità giudicante legittima a pronunciarsi (Corte/Cassazione) rinvia per riesame ad un organo correttamente composto; il nuovo esame dovrà valutare anche le altre questioni (prescrizione, gravità/quantificazione della sanzione, motivazione).
  • La mancanza o insufficienza di motivazione può costituire autonomo vizio procedurale: gli organi disciplinari devono esplicitare le ragioni che giustificano la scelta di sanzioni estreme (es. radiazione) e l'esclusione di misure meno severe.
  • Quando il vizio di composizione deriva da pronunce sovraordinate (es. Corte Costituzionale, Consiglio di Stato) la parte che ha subito il provvedimento ha buone possibilità di ottenere l'annullamento e il rinvio; le spese possono essere compensate se il vizio non è ascrivibile alle parti private.

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