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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30244/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 01/04/2025 del Tribunale di Ancona che, in sede di riesame (giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione), ha nuovamente rigettato la richiesta di riesame del sequestro probatorio disposto nei confronti di Luigi Longo per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e truffa ai danni dello Stato. Il ricorrente deduceva: (i) difetto di motivazione e violazione delle norme della legge fallimentare/Codice della crisi d'impresa, per non essersi il Tribunale uniformato alle indicazioni della sentenza della Cassazione – in particolare sull'analisi della liceità degli affitti d'azienda (contratto di affitto dell'impianto di Taurianova) e sulla buona fede del ricorrente; (ii) nullità del procedimento di rinvio per omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 26/03/2025, che illustrava la natura non traslativa degli affitti, le finalità concordatarie dichiarate nei contratti, l'assunzione di obbligazioni in solido e la conoscenza degli atti da parte degli organi della procedura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adempiuto alle indicazioni della pronuncia di rinvio, fornendo una motivazione puntuale ed esaustiva. Il Tribunale aveva valutato che i contratti di affitto erano stati stipulati in contrasto con il piano concordatario (non comunicati agli organi della procedura, durata e condizioni incompatibili con l'esecuzione del piano, dilazioni di pagamento, assenza di garanzie patrimoniali idonee, rischio di pregiudizio per i creditori e difficoltà per il curatore in caso di fallimento), e che tali elementi giustificavano il sequestro probatorio finalizzato ad approfondire il fumus commissi delicti. La Corte ha inoltre ritenuto correttamente esaminata la memoria difensiva nel contesto della motivazione complessiva e confermato che, in sede di riesame del sequestro probatorio, non è necessario provare ex ante l'elemento soggettivo del reato ma solo l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini.

Norme richiamate

  • legge fallimentare / Codice della crisi d'impresa

    La disciplina concorsuale e le regole di esecuzione del piano concordatario vincolano il debitore: atti (es. affitti d'azienda) non conformi al piano e non comunicati agli organi della procedura possono integrare elementi di lesività per i creditori e giustificare interventi cautelari.

  • art. 2112 cod. civ.

    Rilevato in relazione agli effetti dell'affitto d'azienda sulla tutela occupazionale; la presenza di obblighi a tutela dei lavoratori non esclude la valutazione sull'idoneità dell'operazione a ledere i creditori della procedura concorsuale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme invocate dal ricorrente per lamentare vizio di motivazione e omissione nell'esame della memoria; la Corte ha ritenuto invece che non vi fosse nullità del procedimento e che la memoria fosse stata considerata nel contesto motivazionale.

Massime di principio

  • In sede di riesame su sequestro probatorio il giudice verifica il "fumus commissi delicti" in astratto e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non decide sul merito definitivo: non è richiesto provare ex ante l'elemento soggettivo.
  • La Corte di Cassazione, nel rinviare, richiede che il giudice di merito colmi le lacune motivazionali indicate; se il giudice del riesame affronta puntualmente i profili richiesti la sua decisione è difficilmente annullabile in cassazione.
  • Operazioni compiute dal debitore in pendenza di concordato che non rispettano il piano omologato, non sono comunicate agli organi della procedura o presentano condizioni incompatibili (durata e pagamenti dilazionati) possono integrare elementi concreti di pregiudizio per i creditori, giustificando misure cautelari come il sequestro probatorio.
  • La mancata iniziativa dei creditori (es. non aver chiesto la risoluzione del concordato) non esclude automaticamente la lesività degli atti posti in essere dal debitore né l'esistenza di motivi per indagare ulteriormente; la scelta dei creditori può essere influenzata da valutazioni economiche e strategiche.
  • Memorie difensive e documenti depositati devono essere valutati nel quadro complessivo della motivazione: l'omessa citazione isolata non costituisce sempre nullità se il tema è stato comunque considerato e argomentato nel provvedimento.

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