Ordinanza n. 2747/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione Settima, che aveva definito il giudizio relativo a un complesso edilizio oggetto di confisca urbanistica penale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società appellanti hanno riproposto, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., la domanda cautelare già respinta, chiedendo anche misure cautelari monocratiche, nel giudizio di appello contro la sentenza del TAR Campania. La riproposizione era fondata su circostanze sopravvenute che, secondo le appellanti, avrebbero dovuto incidere sulla precedente valutazione cautelare. La precedente ordinanza della Sezione aveva tuttavia motivato il rigetto valorizzando la definitività della confisca urbanistica del complesso edilizio, disposta in sede penale, nonché la sua efficacia e opponibilità nei confronti delle società appellanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la riproposizione della domanda cautelare. Ha ritenuto che le circostanze sopravvenute dedotte dalle appellanti non fossero idonee a incidere sulle ragioni poste a fondamento della precedente ordinanza cautelare, incentrate sulla definitività della confisca urbanistica penale e sulla sua efficacia e opponibilità nei confronti delle società. Non sono quindi risultati sussistenti i presupposti per modificare la precedente decisione cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. Le società appellanti sono state condannate in solido alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
circostanze sopravvenute poste dalle appellanti a fondamento della riproposizione dell’istanza cautelare
La riproposizione della domanda cautelare è ammissibile in presenza di circostanze sopravvenute, ma tali circostanze devono essere concretamente idonee a incidere sulle ragioni poste a fondamento della precedente decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
dà mandato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- La riproposizione della domanda cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. non consente una mera rivalutazione delle medesime ragioni già esaminate: le circostanze sopravvenute devono essere specificamente idonee a incidere sulle motivazioni della precedente ordinanza cautelare.
- Quando la precedente valutazione cautelare si fonda sulla definitività di una confisca urbanistica disposta in sede penale e sulla sua efficacia e opponibilità nei confronti degli interessati, la domanda cautelare riproposta deve dimostrare che le circostanze sopravvenute abbiano concretamente inciso su tali presupposti.
- La soccombenza nella fase cautelare giustifica la condanna della parte soccombente alla rifusione delle relative spese, anche in solido quando la domanda sia stata proposta congiuntamente da più parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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