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Ordinanza

Ordinanza n. 3155/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 2050/2024 pubbl. il 28/11/2024 RG n. 2854/2024 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202511832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto dinanzi a tale sede nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; ogni valutazione, comprese le spese di lite, è stata rimessa al giudice competente. Non è stata esaminata nel merito la domanda di ottemperanza.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 2050/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone. Il TAR adito ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché il Tribunale di Frosinone ha sede nella circoscrizione della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, è stata rilevata l'incompetenza della sede di Roma. Il riferimento all'art. 47 c.p.a. ha condotto a individuare nella sezione staccata di Latina l'ufficio competente, con competenza territoriale inderogabile.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione territoriale ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    La disposizione è richiamata per la ripartizione delle controversie tra la sede principale del TAR e la sezione staccata; nel caso concreto conduce alla competenza della sezione staccata di Latina.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La riassunzione davanti al giudice competente deve avvenire nel termine previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza, secondo il criterio previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.a.
  • Quando il giudice ordinariamente competente appartiene alla circoscrizione di una sezione staccata del TAR, la controversia deve essere trattata da quella sezione e non dalla sede centrale, trattandosi di competenza territoriale inderogabile.
  • La dichiarazione di incompetenza comporta la rimessione della causa al TAR competente; il giudizio può essere riassunto nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a., mentre le spese devono essere regolate dal giudice della riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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