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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28243/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo che, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 188/2021 (adeguamento alla Direttiva UE 2016/343), l'esercizio della facoltà di non rispondere non può più rilevare ai fini dell'esclusione dell'indennizzo per ingiusta detenzione. La Suprema Corte ha dunque annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 04/02/2014-21/07/2015 (per i reati di cui agli artt. 110 e 513-bis c.p.). Il ricorso denunciava violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla conditione ostativa rappresentata da dolo o colpa grave: la Corte d'appello aveva ritenuto idoneo a escludere l'indennizzo il silenzio tenuto dall'interrogato nell'interrogatorio di garanzia, valutandolo come reticenza che avrebbe impedito di fornire elementi idonei a smentire le accuse e la configurabilità di un sistema corruttivo/di associazione criminale nelle procedure di aggiudicazione.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo

    La norma è stata interpretata nel senso che, dopo la modifica normativa, il mancato riscontro alle domande dell'organo inquirente (silenzio/reticenza) non può costituire causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà dell'imputato di non rispondere; la Corte subordina la non rilevanza di tale esercizio ai fini della riparazione al chiaro richiamo normativo di cui all'art. 314 dopo il d.lgs. 188/2021

  • D.Lgs. 188/2021

    Provvedimento di adeguamento alla Direttiva UE 2016/343 che ha rafforzato la presunzione di innocenza e ha specificato che l'esercizio del diritto di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione

  • Direttiva UE 2016/343

    Fonte comunitaria che ha imposto un rafforzamento di garanzie processuali, incluso il rispetto della presunzione di innocenza e delle tutele collegate all'esercizio del diritto di difesa

  • Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione valuta autonomamente, su base civilistica e con valutazione ex ante, se la condotta dell'indagato abbia determinato la falsa apparenza di illiceità che ha giustificato la misura cautelare

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro ed altri)

    Conferma l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale e la possibilità per il giudice della riparazione di valutare il materiale probatorio per stabilire l'esistenza o meno delle condizioni dell'azione risarcitoria

  • Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016 (Ministero Economia Finanze ed altro)

    Precedente che ammetteva la possibilità di considerare il silenzio o la reticenza dell'indagato come elemento valutabile ai fini della colpa grave, ma compatibilmente con la necessità di indicare circostanze specifiche non note all'organo inquirente in grado di neutralizzare il valore indiziante

  • Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008 (Lafranceschina)

    Ulteriore pronuncia che in passato aveva ammesso la valutabilità del comportamento difensivo (silenzio, mendacio) nell'ambito della ricostruzione della colpa grave ai fini della riparazione

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 188/2021 l'esercizio del diritto di non rispondere non può essere usato per escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione
  • Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma, ex ante e civilistica: non accerta reati ma verifica il nesso causale fra condotta dell'indagato e l'adozione della misura restrittiva
  • La colpa grave idonea a escludere l'indennizzo va valutata sulla base della componente oggettiva della condotta (id quod plerumque accidit) e richiede un nesso causale concreto tra il comportamento e l'adozione della misura
  • Il silenzio o la reticenza possono, in astratto, concorrere alla negazione dell'indennizzo solo se la condotta materiale dell'indagato abbia obiettivamente contribuito, secondo il criterio della prevedibilità, a creare la falsa apparenza di colpevolezza; dopo la riforma, tale possibilità è fortemente limitata
  • In casi analoghi, è necessario valutare distintamente il piano penalistico (accertamento di responsabilità penale) e il piano della riparazione: la presenza di errori procedurali o deficit probatori che hanno portato alla misura cautelare può giustificare l'indennizzo anche se permangono elementi indiziari nel processo

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