Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1427

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1427 della Commissione, del 17 luglio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di determinato polietilene tereftalato (PET) originario del Vietnam

Normativa europea32025R1427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di PET originario del Vietnam nell’ambito di un’inchiesta antidumping già aperta dalla Commissione. La registrazione serve a preservare la possibilità di riscuotere retroattivamente eventuali dazi antidumping definitivi, se in seguito ne saranno soddisfatte le condizioni. Il provvedimento individua con precisione il prodotto interessato, richiama il quadro giuridico dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e stabilisce una durata di nove mesi dalla sua entrata in vigore.

Registrazione delle importazioni nell’Unione di determinato polietilene tereftalato (PET) originario del Vietnam ai fini di una possibile applicazione retroattiva di dazi antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali degli Stati membri e alle importazioni nell’Unione di PET originario del Vietnam, precisamente il polietilene tereftalato con indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conforme alla norma ISO 1628-5 e attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00. La misura opera nel quadro del procedimento antidumping avviato dalla Commissione il 22 maggio 2025 e produce effetti per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Non disciplina in questa fase l’istituzione di dazi definitivi, né determina l’ammontare di eventuali dazi futuri.

Registrazione delle importazioni di PET originario del Vietnam

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1427 della Commissione dispone la registrazione delle importazioni nell’Unione di determinato polietilene tereftalato (PET) originario del Vietnam, nell’ambito di un’inchiesta antidumping già aperta. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a preservare la possibilità di applicare in seguito dazi antidumping con efficacia retroattiva, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell’Unione.

Contesto procedurale e finalità

La Commissione richiama l’avvio del procedimento antidumping del 22 maggio 2025, conseguente a una denuncia presentata il 9 aprile 2025 da PET Europe per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di PET. In questa fase il regolamento non istituisce dazi definitivi, ma introduce una misura conservativa di registrazione per le importazioni del prodotto in esame.

Prodotto interessato

Il prodotto soggetto a registrazione è il PET con indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00. La Commissione precisa che il codice NC è fornito solo a titolo informativo e che la classificazione tariffaria potrebbe essere modificata in seguito.

Registrazione e possibile retroattività dei dazi

L’istruzione alle autorità doganali consiste nel registrare le importazioni nell’Unione del prodotto originario del Vietnam. La registrazione consente, in linea di principio, la possibile riscossione retroattiva di futuri dazi antidumping sulle importazioni registrate, ma la Commissione specifica che la valutazione delle condizioni per tale retroattività sarà effettuata nel successivo regolamento di istituzione dei dazi definitivi, se adottato.

Elementi informativi sui possibili dazi futuri

Il regolamento riporta, a fini meramente informativi e senza creare aspettative sul livello effettivo dei dazi, i dati della denuncia: un margine di dumping stimato tra l’11 % e il 19 % e un livello di eliminazione del pregiudizio tra il 19 % e il 28 % per il periodo dal 1º ottobre 2023 al 30 settembre 2024. È inoltre richiamato il principio secondo cui il dazio è normalmente fissato al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

Durata della misura ed entrata in vigore

La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Trattamento dei dati personali

La Commissione precisa infine che i dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

Disposizioni principali

Avvio del procedimento antidumping presupposto

La Commissione richiama l’apertura, in data 22 maggio 2025, di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di PET originario del Vietnam, avviato a seguito di una denuncia presentata il 9 aprile 2025 da PET Europe per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di PET.

Definizione del prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto interessato è il polietilene tereftalato (PET) con indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato nel codice NC 3907 61 00. Il codice NC è indicativo e può essere modificato in caso di successiva riclassificazione tariffaria.

Registrazione delle importazioni

In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ordina alle autorità doganali di registrare le importazioni nell’Unione del PET interessato originario del Vietnam. La misura è adottata di propria iniziativa per consentire, se del caso, la successiva riscossione retroattiva dei dazi antidumping sulle importazioni registrate.

Effetti sull’eventuale dazio antidumping futuro

Il regolamento precisa che le condizioni per l’eventuale riscossione retroattiva saranno valutate nel successivo regolamento che istituisca dazi definitivi, se adottato. Gli eventuali dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta; la Commissione indica, sulla base della denuncia, un margine di dumping stimato tra l’11 % e il 19 % e un livello di eliminazione del pregiudizio tra il 19 % e il 28 %, richiamando il criterio del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

Durata della registrazione

La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdazi doganalimercato internoprotezione dei dati personali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.