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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29105/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concorrente)

La controversia

La controversia nasce da una gara per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per conto di un Comune. La società ricorrente, soccombente nel giudizio amministrativo, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. contro la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che aveva respinto l'appello e aveva negato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE su due questioni: la prima relativa all'asserita carenza di interesse ad agire della ricorrente principale in appello amministrativo; la seconda relativa alla possibilità, in materia di appalti e criteri ambientali minimi, di prevedere la presentazione di documentazione comprovante il rispetto di tali criteri come requisito di partecipazione non sanabile con soccorso istruttorio. Con l'unico motivo la ricorrente deduce illegittimità/nullità della sentenza per omesso rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, denunciando denegata giustizia, travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa e violazione del principio del giudice naturale competente a decidere sulle questioni pregiudiziali, individuato nella Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza non fosse scrutinabile come motivo inerente alla giurisdizione, perché il mancato rinvio pregiudiziale al giudice UE, quand'anche erroneo, integra al più un errore interno al modo di esercizio della giurisdizione del giudice amministrativo e non un eccesso di giurisdizione. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, il diniego di rinvio era stato motivato dal giudice amministrativo, sicché mancava anche il presupposto valorizzato nell'ordinanza interlocutoria richiamata dalla ricorrente. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con richiamo al possibile raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il ricorso in cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato e del giudice contabile è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per il controllo dei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato come base processuale del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non può essere fatto valere, davanti alle Sezioni Unite, come vizio di giurisdizione, se la censura riguarda l'erroneità del diniego di rinvio adottato dal giudice amministrativo

  • art. 19, paragrafo 1, TUE

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare una tutela giurisdizionale effettiva conforme al diritto dell'Unione

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il possibile raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile

  • Direttiva 2014/24/UE

    evocata dalla ricorrente con riferimento alla disciplina degli appalti pubblici e ai criteri ambientali minimi

  • art. 59 Direttiva 2014/24/UE

    richiamato in relazione alla documentazione di gara e ai requisiti di partecipazione

  • art. 60 Direttiva 2014/24/UE

    richiamato in relazione alla documentazione di gara e ai requisiti di partecipazione

Massime di principio

  • Il ricorso alle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione e non consente di denunciare errori di diritto sostanziale o processuale commessi dal giudice amministrativo.
  • L'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, anche se astrattamente errato, integra un vizio interno all'esercizio della giurisdizione e non un eccesso di giurisdizione censurabile in cassazione.
  • La deducibilità del mancato rinvio pregiudiziale come motivo di giurisdizione presuppone, comunque, che il diniego sia privo di motivazione; se il giudice speciale ha motivato il mancato rinvio, la censura non è configurabile come denegata giustizia.
  • La violazione del diritto dell'Unione da parte del giudice amministrativo, quando si risolva in un error in iudicando o in un error in procedendo, resta insindacabile dalle Sezioni Unite in sede di controllo dei limiti esterni della giurisdizione.
  • Il controllo della Cassazione sui giudici speciali non può trasformarsi in un riesame della correttezza delle loro scelte interpretative o applicative del diritto, neppure quando esse attengano a norme eurounitarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionaleAzienda
RamiProcesso civileInternazionale privatoCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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