Sentenza n. 331/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento, del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 20 dicembre 2013, prot. 5898/C14 (CIG 44111145003), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot. 3293/C14 del 25 luglio 2014; prot. 1412/C14 del 17 marzo 2015; prot. 5192/C14 del 29 ottobre 2015; prot. 4702/06 del 14 settembre 2016; prot. 2382 del 03 maggio 2017; prot. 4540 dell’11 ottobre 2017; prot. 1312 del 09 marzo 2018; prot. 1380 A/39 del 08 marzo 2019; prot. 5418/06 del 14 ottobre 2019) emessi dall’Istituto Comprensivo Galatone Polo 1 di Galatone, nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann “per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione” e, ove occorrer possa, per l’annullamento del diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di € 7.309,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 31 ottobre 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di revisione prezzi e mancato pagamento del compenso revisionale relativo a un appalto di servizi di pulizia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturato dal settembre 2018 nell'ambito di un contratto di servizi di pulizia stipulato mediante ordinativo principale di fornitura e successivi atti aggiuntivi, nonché, ove occorrente, l'annullamento del diniego opposto dall'amministrazione e la condanna al pagamento di euro 7.309,00 oltre IVA e interessi moratori. Ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 115 d.lgs. 163/2006 e 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.; l'esistenza del diritto alla revisione sulla base dell'art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e dell'art. 9.4 del capitolato tecnico; l'assenza di prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione; e la spettanza degli interessi moratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002. La controversia è stata esaminata anche sotto il profilo del riparto di giurisdizione, dopo che il Collegio aveva prospettato la possibile devoluzione al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva, rilevando che l'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. ricomprende le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti a esecuzione continuata o periodica soggetti all'art. 115 d.lgs. 163/2006. La giurisdizione comprende sia l'an sia il quantum della revisione, indipendentemente dalla qualificazione della posizione come diritto soggettivo o interesse legittimo. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 115 d.lgs. 163/2006, la Convenzione Consip e il capitolato tecnico imponessero un meccanismo di revisione annuale dei corrispettivi, pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, a partire dal secondo anno di attività. La clausola revisionale è stata qualificata come norma imperativa, integrativa della volontà negoziale ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., con conseguente riconoscimento del diritto dell'impresa alla revisione per il periodo settembre 2018-ottobre 2020. È stata invece respinta la pretesa relativa alla decorrenza anticipata degli interessi moratori: gli interessi ex d.lgs. 231/2002 spettano soltanto dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfacimento, non potendo decorrere anteriormente alla determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e alla scadenza del relativo pagamento. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza parziale e la complessità della questione di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie sulla revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture a esecuzione continuata o periodica, sia quanto all'an sia quanto al quantum.
art. 115 d.lgs. 163/2006
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
La norma introduce una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi, prevalente sulla disciplina civilistica e idonea a integrare automaticamente il contratto; le clausole difformi sono nulle nella parte incompatibile.
art. 10, comma 5, Convenzione Consip
I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al par. 9.4 del Capitolato Tecnico.
La convenzione recepisce il meccanismo legale di revisione e rinvia all'indice ISTAT FOI e alle modalità stabilite dal capitolato tecnico.
art. 9.4 del Capitolato tecnico
Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo principale di fornitura.
La clausola stabilisce l'aggiornamento annuale del canone, nella misura integrale della variazione dell'indice FOI, a partire dal secondo anno di attività.
artt. 1339 e 1419 c.c.
Le clausole imperative di revisione prezzi si inseriscono automaticamente nel contratto e prevalgono sulle pattuizioni incompatibili, senza determinare la nullità dell'intero contratto.
d.lgs. 231/2002
Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo revisionale decorrono, nel caso esaminato, dalla pubblicazione della sentenza e non da una precedente scadenza, poiché prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale non era definito il relativo credito esigibile.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla revisione dei prezzi prevista per contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende sia l'accertamento dell'an sia la quantificazione del compenso revisionale.
- L'art. 115 d.lgs. 163/2006 introduce una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi, prevalente sulle regole civilistiche generali e idonea a integrare automaticamente il contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; le pattuizioni incompatibili sono nulle nella parte difforme, non necessariamente con nullità dell'intero contratto.
- Quando la lex specialis prevede l'aggiornamento annuale del canone nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI, il diritto alla revisione matura a partire dal secondo anno di esecuzione, secondo il meccanismo stabilito dalla convenzione e dal capitolato.
- Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi non decorrono prima che sia definita la spettanza del compenso revisionale e sia scaduto il termine legale o convenzionale per il pagamento; nel caso esaminato decorrono dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.
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