Cassazione Penale, Sentenza n. 1762/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato l'assoluzione di Chiara Frasca dal reato di diffamazione aggravata per commenti pubblicati su Facebook il 17.6.2013 e per un post sul sito nannyfrasca.it del 22.6.2013. I messaggi contestati prendevano di mira Savarese in relazione alla sua funzione di presidente del seggio n. 58 a Ragusa nelle elezioni comunali 2013, dopo riscontrate discrepanze nel conteggio dei voti. La parte civile deduceva che si trattava di un attacco personale e lesivo del decoro professionale, non meramente di critica all'esercizio di una funzione pubblica, e contestava la continenza delle espressioni usate; chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della parte civile e confermato l'assoluzione pronunciata in appello. Ha ritenuto che i commenti su Facebook costituissero critica esercitata nei confronti di un'attività di interesse pubblico (la funzione di presidente di seggio) e che, pur usando toni vivaci e coloriti, le espressioni si collocassero entro la scriminante del diritto di critica. Quanto al post del 22.6.2013 sul sito, l'assoluzione è stata confermata perché quella pubblicazione è stata ricollegata esclusivamente al fratello dell'imputata e non sussiste prova del concorso di Chiara Frasca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata accolta la richiesta verbale dell'imputata di ottenere l'indennizzo delle proprie spese, perché il ricorso non era infondato o manifestamente pretestuoso. La richiesta del pubblico ministero di accogliere il ricorso con declaratoria di prescrizione e trasmissione degli atti al giudice civile è stata respinta, anche per il divieto di reformatio in pejus in favore dell'imputata e per l'oggetto limitato del gravame.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
base processuale del ricorso per cassazione invocato dalla parte civile; la Corte valuta i profili di inosservanza o erronea applicazione della legge penale dedotti nel ricorso
art. 595 c.p. (diffamazione)
norma sostanziale del reato contestato: la valutazione richiede accertamento della materialità dell'offesa, della verità dei fatti e dell'eventuale scriminante del diritto di critica
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. V)
richiami a precedenti: sez. 5, n. 2473/20; sez. 5, n. 7340/19; sez. 5, n. 27339/07
principi applicati: il giudice di legittimità può valutare l'offensività delle frasi e bilanciare l'interesse pubblico della critica con il contenuto offensivo; il contesto e la posizione pubblica del destinatario possono depotenziarne la carica offensiva
Massime di principio
- Critica rivolta all'esercizio di una funzione pubblica, su fatti di interesse pubblico (es. regolarità delle elezioni), può integrare la scriminante del diritto di critica anche se espressa con toni aspri o coloriti, purché non travalichi in attacchi alla sfera privata
- Perché una pubblicazione venga attribuita a un imputato occorre prova del suo concreto concorso o della paternità della pubblicazione; la mancanza di prova porta all'assoluzione per quella specifica condotta
- La verità o la fondatezza del fatto riportato (o comunque l'esistenza di un fatto reale che giustifichi la critica) attenua la rilevanza penalmente offensiva delle espressioni critiche
- Il requisito della continenza va valutato nel contesto: toni forti sono più tollerati quando diretti a soggetti che svolgono funzioni pubbliche e quando la questione è di interesse collettivo
- Un ricorso in Cassazione della parte civile deve contestare specificamente le ragioni dell'assoluzione per poterle sindacare; non impugnare un motivo significa rinunciarvi rispetto a quel capo
- Il pubblico ministero non può ottenere con il gravame civile della parte civile una decisione penalmente più grave nei confronti dell'imputata (evitare la reformatio in pejus); il perimetro del gravame è rilevante
- Anche se rigettato, un ricorso non necessariamente giustifica sanzioni processuali a carico dell'attore se il motivo non era manifestamente infondato o pretestuoso
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