Cassazione Penale, Sentenza n. 24304/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che confermava la condanna per tentata rapina impropria aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in concorso. Deduce: 1) violazione di legge per mancata notifica al difensore e all'imputato del rinvio dell'udienza del 2/11/2020 per legittimo impedimento e per tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale (ricevute il 24/01 alle ore 22:44), con pregiudizio per l'esercizio della difesa; 2) vizio di motivazione e insufficienza della prova, perché la condanna sarebbe fondata esclusivamente su individuazioni fotografiche non affidabili (testimonianza di Terenzio) e su mere congetture, non tenendo conto di elementi contrari come l'impossibilità materiale del ricorrente di percorrere la distanza o del tempo compatibile col reato a causa di un controllo dei carabinieri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo profilo ha rilevato che il verbale di rinvio dell'udienza era stato notificato al ricorrente il 29/11/2020 a mani proprie tramite carabinieri, e che la trasmissione tardiva delle conclusioni del Pubblico Ministero, pur avvenuta a ridosso del termine, è stata comunque nei limiti di legge collegata alla normativa emergenziale (art. 23-bis D.L. 28/10/2020, n.137) e non integra di per sé una violazione del diritto di difesa senza prova del concreto pregiudizio sofferto. Sul secondo profilo la Corte ha affermato la legittimità dell'uso delle individuazioni fotografiche confermate in dibattimento da due verbalizzanti e ha ricordato il principio della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice; le valutazioni circa distanza/tempi sono questioni di fatto non sindacabili in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio d'appello celebrato con contraddittorio scritto, prevista dalla normativa emergenziale, non determina automaticamente la nullità o una violazione del diritto di difesa: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa (es. complessità delle tesi avverse o necessità di approfondimenti).
Giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza (massime e precedenti)
Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021 (Carlino); Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013 (Corcione); Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007 (Major); Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015 (Verde); Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015 (Di Stefano)
Le individuazioni fotografiche costituiscono manifestazioni riproduttive di percezioni visive e possono essere utilizzate in dibattimento alla stregua di dichiarazioni, purché valutate nel contesto probatorio. Sono prove atipiche ammissibili in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova e soggette al libero convincimento del giudice.
Massime di principio
- La mancata o tardiva comunicazione di atti processuali imputata all'iter emergenziale Covid non comporta automaticamente invalidità: il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio subito nella difesa.
- La notifica successiva di un verbale di rinvio a mani proprie da parte delle forze dell'ordine può sanare una contestata omissione di notifica; l'assenza di preventiva comunicazione può essere superata dalla prova della effettiva ricezione.
- L'individuazione fotografica, se confermata in dibattimento dai testi che hanno compiuto l'individuazione, è utilizzabile come elemento di prova; la sua valutazione attiene al giudice di merito e rientra nel libero convincimento.
- Questioni di natura fattuale (es. tempi di spostamento, compatibilità cronologica con il delitto) sono tipicamente sindacabili in sede di merito e non in Cassazione salvo profili di manifesta contraddittorietà o violazione di legge.
- Un ricorso che non contenga censure specifiche e circostanziate rispetto ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza è facilmente dichiarabile manifestamente infondato/inammissibile, con condanna alle spese e possibili sanzioni (es. contributo alla Cassa delle Ammende).
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