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Sentenza

Sentenza n. 496/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per un posto di accompagnatore al pianoforte, pubblicata l'11 febbraio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva deducendo, in via principale, la violazione della lex specialis e dell'art. 3 d.P.R. 212/2005, contestando i punteggi attribuiti ai candidati collocati in posizione anteriore per titoli artistici e di servizio. Ha sostenuto che alcuni candidati non avessero indicato i nominativi dei collaboratori nelle esibizioni valutate, che la commissione avesse introdotto criteri non previsti dal bando e non pubblicati, che non fosse stata rispettata la valorizzazione della diversificazione geografica delle attività e che a un candidato fossero stati riconosciuti titoli di servizio presso istituzioni estere non valutabili. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 4, del bando, sostenendo che non emergesse una valutazione sintetica dei titoli. Con ulteriore motivo ha denunciato la violazione delle regole sull'imparzialità e sull'obbligo di astensione, in relazione alla stabile e continuativa collaborazione professionale tra un commissario e la candidata risultata vincitrice, nonché la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 11 d.P.R. 487/1994, dell'art. 7 d.P.R. 62/2013, dell'art. 6-bis l. 241/1990 e degli artt. 51 e 52 c.p.c.

La decisione

Il TAR ha respinto i primi due motivi. Ha ritenuto che i criteri stabiliti dalla commissione il 3 febbraio 2025 fossero coerenti con il bando e costituissero specificazioni dei parametri già previsti, senza necessità di pubblicazione, poiché l'obbligo di pubblicazione riguardava i criteri delle prove d'esame e non quelli per la valutazione dei titoli. Ha escluso che la mancata indicazione dei nominativi dei collaboratori comportasse l'azzeramento dei titoli, rilevando che la qualità della collaborazione può essere apprezzata anche in base all'apporto e alla tipologia dell'attività svolta. Ha inoltre escluso la violazione del criterio della diversificazione geografica e ha ritenuto valutabili i servizi prestati presso istituzioni estere, in presenza della documentazione richiesta dal bando. Ha invece accolto il motivo relativo all'imparzialità della commissione: la collaborazione tra il commissario e la candidata vincitrice, documentata dal curriculum e da locandine relative a numerose attività svolte dal 2017, integrava un sodalizio professionale stabile, duraturo, fiduciario e con interessi economici reciproci, idoneo a far sorgere un fondato dubbio sulla neutralità della valutazione. Il vizio è stato limitato alla valutazione della candidata vincitrice e della ricorrente, senza estenderlo agli altri candidati non coinvolti dalla contestazione. Il Conservatorio è stato quindi obbligato, entro trenta giorni, a nominare una nuova commissione composta diversamente e, nei successivi trenta giorni, a rivalutare le prove pratiche e i titoli delle due candidate, con possibilità di confermare o rideterminare motivatamente i criteri e di ricollocare le interessate nella graduatoria. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre accessori; spese compensate tra le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 212/2005

    La disposizione è richiamata dal bando per individuare i servizi prestati presso istituzioni rientranti nei percorsi formativi AFAM rilevanti ai fini della valutazione dei titoli di servizio.

  • art. 9 del bando di concorso

    Disciplina la valutazione dei titoli di servizio, studio, artistici, culturali e professionali, stabilendo i criteri e il punteggio massimo attribuibile.

  • art. 8 del bando di concorso

    Rinvia ai criteri di valutazione dei titoli fissati dall'art. 9 e richiama le norme sulle incompatibilità dei commissari; l'obbligo di pubblicazione riguarda invece i criteri specifici delle prove d'esame.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. 487/1994

    I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell’articolo 51 del codice di procedura civile.

    Impone ai componenti della commissione di verificare e dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità con i candidati; la dichiarazione non esclude l'accertamento giudiziale di una concreta situazione incompatibile.

  • art. 51 c.p.c.

    Il giudice ha l’obbligo di astenersi ... se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti.

    I casi di astensione sono interpretati in modo tassativo, ma la norma è applicabile, in funzione del principio di imparzialità, anche all'azione amministrativa. Una stabile collaborazione professionale con interessi economici reciproci può integrare una situazione di incompatibilità.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di imparzialità dell'amministrazione impone che la valutazione concorsuale sia affidata a una commissione priva di rapporti professionali qualificati con i candidati, tali da ingenerare un fondato dubbio sulla neutralità del giudizio.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo di astensione in presenza di situazioni di conflitto di interessi.

  • art. 7 d.P.R. 62/2013

    È richiamato quale disciplina dell'obbligo di astensione del dipendente pubblico in presenza di situazioni di conflitto di interessi.

  • artt. 73 e 34 c.p.a.

    L'art. 73 c.p.a. rileva per la tardività delle contestazioni introdotte con memoria; l'art. 34 c.p.a. fonda le misure conformative conseguenti all'annullamento, tra cui la riedizione della valutazione da parte di una nuova commissione.

Massime di principio

  • L'obbligo di astensione dei componenti di una commissione di concorso opera nei casi tassativamente riconducibili all'art. 51 c.p.c., senza estensioni analogiche; tuttavia, in applicazione del principio costituzionale di imparzialità, una stabile e duratura collaborazione professionale con un candidato, caratterizzata da interessi economici reciproci e da una relazione fiduciaria, integra una situazione di incompatibilità idonea a imporre l'astensione.
  • La mera dichiarazione dei commissari di insussistenza di incompatibilità non impedisce al giudice di accertare, sulla base della documentazione acquisita, l'esistenza di un rapporto professionale qualificato tale da ingenerare un fondato dubbio sulla neutralità della valutazione concorsuale.
  • Quando il vizio di imparzialità è specificamente riferibile ai rapporti tra un commissario e determinati candidati, l'annullamento deve essere limitato alle valutazioni direttamente influenzate, conservando gli atti e le valutazioni non oggetto di contestazione, in applicazione del principio di conservazione degli atti della procedura.
  • I criteri analitici fissati dalla commissione per attribuire il punteggio ai titoli sono legittimi se costituiscono specificazione coerente dei parametri già stabiliti dal bando e non ne alterano l'oggetto o i limiti; non è necessaria la pubblicazione quando il bando prevede la pubblicazione soltanto dei criteri relativi alle prove d'esame.
  • La valutazione della qualità delle collaborazioni artistiche non richiede necessariamente l'indicazione nominativa dei collaboratori, potendo essere desunta dall'apporto concreto e dalla tipologia dell'attività svolta, soprattutto quando il bando valorizza l'attinenza dell'esperienza al profilo professionale oggetto della selezione.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione concorsuale sui titoli, salvo che siano dimostrati errori nell'applicazione della lex specialis, violazioni dei criteri prefissati o vizi idonei a compromettere l'imparzialità della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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