Cassazione Penale, Sentenza n. 14102/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in relazione all'imputazione provvisoria (artt. 110, 56, 628, comma terzo, n. 1 c.p.). Aggiungeva come elementi a favore della sostituzione: presunta resipiscenza (dichiarazioni etero e auto-accusatorie rese dopo l'applicazione della misura), la richiesta di rito abbreviato, il tempo trascorso in carcere e l'incensuratezza, e sosteneva che gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sarebbero adeguati; contestava la motivazione del Tribunale che aveva affermato mancanza di autocontrollo del ricorrente, definita apodittica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivi principali: il ricorso era reiterativo e aspecifico (riproponeva le stesse doglianze già valutate in istanza precedente senza fatti nuovi), mancava l'indicazione di fatti nuovi idonei a modificare il quadro indiziario o le esigenze cautelari; la giurisprudenza limita l'esame dell'appello alle eventuali nuove allegazioni e al rispetto della motivazione; il Tribunale aveva adeguatamente motivato la persistenza della pericolosità e l'inidoneità degli arresti domiciliari. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110, 56, 628, comma terzo, n. 1
Indicano la fattispecie e la partecipazione al reato contestato, ossia il quadro di accusa che ha giustificato l'applicazione della misura cautelare; la presenza di tali norme nel capo di imputazione costituisce il contesto sostanziale della decisione cautelare.
Codice di procedura penale, artt. 125, 274 e 310
Articoli richiamati dalla difesa per contestare l'inosservanza di norme processuali e la legittimità della decisione cautelare; la Corte ha ritenuto che non siano state indicate violazioni specifiche e che la motivazione sia stata adeguata.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione del ricorso e alla sintesi dei motivi ammessi in cassazione; la Corte ha motivato nel rispetto dei limiti di sintesi ammessi per la decisione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede la condanna alle spese e, se del caso, altre sanzioni quando il ricorso è manifestamente infondato; applicata per disporre la condanna del ricorrente e la somma a favore della Cassa delle Ammende.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Richiama gli adempimenti conseguenti alla decisione cautelare e alla trasmissione degli atti, citata nella parte finale della decisione per gli effetti procedurali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (più sentenze richiamate)
La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui l'appello avverso il rigetto della revoca o sostituzione di una misura cautelare può limitarsi a verificare la presenza di fatti nuovi idonei a mutare il quadro indiziario; in assenza di fatti nuovi la valutazione del primo giudice è vincolante.
Massime di principio
- L'appello contro l'ordinanza che rigetta la sostituzione o revoca di una misura cautelare è limitato: il giudice d'appello verifica soltanto se siano stati allegati fatti nuovi, concreti e specifici idonei a modificare il quadro indiziario o le esigenze cautelari.
- La mera reiterazione di argomentazioni già valutate e la generica evocazione di 'volontà' di rito abbreviato o di confessioni non specificate non costituiscono fatti nuovi; occorre indicare elementi concreti, con date e contenuto, che modifichino la valutazione del pericolo.
- Confessioni o la richiesta di rito abbreviato non determinano automaticamente un affievolimento delle esigenze cautelari: va valutato l'effettivo impatto di tali elementi sul quadro probatorio e sulla pericolosità dell'imputato.
- L'adeguatezza degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) va motivata dal giudice con riferimento a elementi concreti sulla capacità di autocontrollo e sui rischi di reiterazione o inquinamento probatorio; affermazioni apodittiche senza riscontro fattuale possono essere censurate, ma l'onere di prova di fatti nuovi resta sul ricorrente.
- In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni: bisogna valutare il rischio di conseguenze economiche prima di proporre impugnazioni ripetitive prive di novità.
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