Cassazione Penale, Sentenza n. 12661/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, ha calcolato il termine massimo di prescrizione (anni 11, mesi 1, giorni 10) e, computate 642 giornate di sospensione, ha fissato la scadenza al 19 ottobre 2020, anteriore alla sentenza di appello del 15/12/2021. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rissa (8 febbraio 2008) aggravata ai sensi dell'art. 588, comma 2, con recidiva infraquinquennale. Gregorio Pietro ha dedotto l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte di cassazione ha ricostruito il termine di prescrizione tenendo conto dell'aumento per le circostanze aggravanti (art. 588 comma 2 e art. 63 comma 4) e dell'aumento per recidiva (art. 99 comma 4), calcolando il termine massimo e sommando 642 giorni di sospensione per rinvii/astensione e impedimenti difensivi. Ne è risultato che la prescrizione è maturata prima della pronuncia della sentenza di appello. Per Tarantini (Tarantino nel testo) è stata inoltre rilevata l'omessa notificazione della citazione in appello al difensore di fiducia, motivo non manifestamente infondato che comporta analoga rilevanza prescrizionale.
Norme richiamate
art. 588 cod. pen., comma secondo
Individua la circostanza aggravante che innalza la pena base per il reato di rissa; la Corte ha utilizzato questa aggravante per determinare il trattamento sanzionatorio ai fini del calcolo del termine di prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Disciplina la prescrizione del reato; è stato applicato per stabilire il termine ordinario di estinzione del reato.
art. 99 cod. pen., comma quarto
Prevede l'aumento della pena per la recidiva infraquinquennale; la Corte ha applicato tale aumento per determinare il termine massimo di prescrizione.
art. 63 cod. pen., comma quarto
Consente l'aumento della pena per circostanze aggravanti con effetti speciali entro certi limiti; utilizzato per maggiorare la pena ed incidere sul calcolo della prescrizione.
art. 606 cod. proc. pen., comma primo, lett. b)
Consente dedurre in cassazione l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche con un unico motivo; la Corte ne ha riconosciuto l'ammissibilità.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare l'ammissibilità del ricorso in cassazione fondato sulla prescrizione quale motivo unico.
Massime di principio
- La prescrizione può essere sollevata in cassazione anche come unico motivo e può comportare l'annullamento senza rinvio se il reato è estinto prima della decisione impugnata.
- Per il calcolo della prescrizione vanno considerate le maggiorazioni di pena derivanti da circostanze aggravanti con effetti speciali e dalla recidiva, poiché incidono sul termine estintivo.
- I termini possono essere prorogati dalle sospensioni dovute a rinvii, astensioni o impedimenti del difensore: tali giorni devono essere computati e possono spostare la scadenza della prescrizione.
- L'omessa notificazione della citazione in appello al difensore di fiducia può costituire motivo rilevante ai fini della prescrizione e favorire la rilevazione dell'estinzione del reato.
- Se la prescrizione è già maturata prima della pronuncia di merito impugnata, la Cassazione annulla senza rinvio perché il reato è estinto; non si procede quindi a nuovo giudizio sul merito.
- È fondamentale che la difesa controlli e calcoli tempestivamente i termini di prescrizione e segnali eventuali sospensioni o omissioni procedurali per preservare il diritto all'estinzione del reato.
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