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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20947/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da plurimi avvisi di accertamento per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità notificati a una società contribuente per gli anni d'imposta 2013 e 2014, emessi da una concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del comune. La società destinataria aveva inizialmente ottenuto accoglimento del ricorso in primo grado e poi la conferma in appello, con affermazione che le immagini contestate fossero scenografie decorative e non pubblicità di specifici prodotti, che gli avvisi fossero carenti di motivazione e che il concessionario non avesse assolto l'onere della prova. In cassazione il concessionario ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l'esposizione di logo aziendale, vetrofanie e gigantografie dei prodotti venduti integrasse il presupposto impositivo dell'I.C.P., perché finalizzata a promuovere beni e immagine dell'impresa; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006, assumendo che gli avvisi indicassero in modo completo e specifico tutti gli elementi essenziali della pretesa, mettendo il contribuente in grado di contestare an e quantum.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi perché i difensori delle parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con efficacia transattiva. Preso atto di tale accordo, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto l'integrale compensazione delle spese della fase di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che la pronuncia di estinzione non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 5 D.lgs. n. 507/1993

    Invocato dal ricorrente quale norma che disciplina il presupposto impositivo dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e la rilevanza dei messaggi pubblicitari.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato per contestare la sufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296/2006

    Richiamato per i requisiti di validità e motivazione degli atti di accertamento tributario locale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che non si applica quando il giudizio si estingue per accordo transattivo, poiché la norma opera nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando le parti comunicano alla Corte di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con efficacia transattiva, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio per accordo tra le parti esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, trattandosi di ipotesi diversa e non assimilabile.
  • In presenza di estinzione del processo, la Corte può limitarsi a prendere atto dell'accordo intervenuto e a regolare le spese secondo quanto concordato dalle parti o, in mancanza, secondo le regole processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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