Cassazione Civile, Ordinanza n. 20947/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da plurimi avvisi di accertamento per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità notificati a una società contribuente per gli anni d'imposta 2013 e 2014, emessi da una concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del comune. La società destinataria aveva inizialmente ottenuto accoglimento del ricorso in primo grado e poi la conferma in appello, con affermazione che le immagini contestate fossero scenografie decorative e non pubblicità di specifici prodotti, che gli avvisi fossero carenti di motivazione e che il concessionario non avesse assolto l'onere della prova. In cassazione il concessionario ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l'esposizione di logo aziendale, vetrofanie e gigantografie dei prodotti venduti integrasse il presupposto impositivo dell'I.C.P., perché finalizzata a promuovere beni e immagine dell'impresa; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006, assumendo che gli avvisi indicassero in modo completo e specifico tutti gli elementi essenziali della pretesa, mettendo il contribuente in grado di contestare an e quantum.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi perché i difensori delle parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con efficacia transattiva. Preso atto di tale accordo, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto l'integrale compensazione delle spese della fase di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che la pronuncia di estinzione non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 5 D.lgs. n. 507/1993
Invocato dal ricorrente quale norma che disciplina il presupposto impositivo dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e la rilevanza dei messaggi pubblicitari.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato per contestare la sufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento.
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
Richiamato per i requisiti di validità e motivazione degli atti di accertamento tributario locale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che non si applica quando il giudizio si estingue per accordo transattivo, poiché la norma opera nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando le parti comunicano alla Corte di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con efficacia transattiva, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
- La pronuncia di estinzione del giudizio per accordo tra le parti esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, trattandosi di ipotesi diversa e non assimilabile.
- In presenza di estinzione del processo, la Corte può limitarsi a prendere atto dell'accordo intervenuto e a regolare le spese secondo quanto concordato dalle parti o, in mancanza, secondo le regole processuali applicabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20789/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20790/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20791/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20796/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20799/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20800/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →