Cassazione Penale, Ordinanza n. 07333/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure meramente riproduttive di quelle già disattese nei gradi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 6 marzo 2025, deducendo un unico motivo di ricorso volto a contestare l'affermazione di responsabilità. La censura riproponeva argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito, incentrati sulla prospettazione difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe percepito il suono del campanello azionato dagli operanti. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non introducesse reali questioni nuove e si limitasse a reiterare doglianze già vagliate con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate in modo coerente e giuridicamente corretto dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La sede di legittimità non consente una mera reiterazione delle difese di fatto già respinte nei precedenti gradi di giudizio, specie quando la doglianza investa la valutazione di inattendibilità della versione difensiva operata dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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