Cassazione Civile, Ordinanza n. 20445/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La Corte d'appello aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di somme a titolo di retribuzioni ordinarie non pagate, mensilità aggiuntive, compensi per lavoro oltre l'orario contrattuale, mancato preavviso e TFR. Il ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi: i primi due denunciavano l'erronea mancata applicazione della prescrizione presuntiva alla retribuzione e al TFR; il terzo censurava, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omessa considerazione del lavoro prestato oltre il part-time; il quarto lamentava sempre vizio motivazionale per non avere la sentenza considerato la dedotta non contestazione del preavviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la prescrizione presuntiva non opera per crediti derivanti da un contratto stipulato per iscritto, perché essa è giustificata solo nei rapporti informali in cui il pagamento avviene normalmente senza dilazione né quietanza scritta. Ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo: il terzo perché mirava a una rivalutazione del merito e non indicava un fatto decisivo ignorato dalla sentenza impugnata; il quarto perché generico e privo della necessaria specificità, oltre che non idoneo a scalfire la decisione fondata sull'onere della prova e sulla mancata produzione del documento richiamato. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 2954 c.c.
La prescrizione presuntiva si applica solo ai rapporti che si svolgono senza formalità e non opera quando il credito deriva da contratto stipulato per iscritto.
art. 2955 c.c.
La prescrizione presuntiva è esclusa per i crediti nascenti da contratto scritto, perché non ricorrono le condizioni tipiche dei rapporti informali.
art. 2956 c.c.
La presunzione di pagamento non opera per diritti di credito che trovano fonte in un contratto scritto.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito e richiede l'indicazione di un fatto decisivo realmente ignorato dalla sentenza impugnata.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La prescrizione presuntiva del credito è istituto eccezionale e va applicata solo ai rapporti di modesta formalizzazione in cui il pagamento avviene normalmente senza dilazione e senza rilascio di quietanza; essa non può essere invocata quando il credito deriva da un contratto scritto.
- In sede di legittimità il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove, ma solo di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.
- La doglianza che invoca la non contestazione di un fatto deve essere specifica e autosufficiente, indicando dove e come la non contestazione sia maturata e trascrivendo gli atti processuali rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando la decisione è sorretta dal richiamo all'onere della prova e dalla mancata produzione del documento decisivo, la censura deve confrontarsi con tale ratio e non limitarsi a richiami generici alla non contestazione.
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