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Sentenza

Sentenza n. 1349/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 1864/2025, nella parte relativa al pagamento di 800 euro per spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore processuale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1864/2025, che aveva condannato il Comune al pagamento di 800 euro, oltre agli eventuali oneri di legge. La sentenza era stata notificata al Comune il 29 aprile 2026, non era stata sospesa nella sua efficacia esecutiva, e il Comune non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha inoltre prodotto la PEC del 29 giugno 2026 contenente la richiesta di pagamento. Il Comune si è costituito resistendo. È stata altresì chiesta la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a. e verificando la notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, nonché il mancato pagamento delle somme dovute. Ha ordinato al Comune di dare esecuzione alla sentenza n. 1864/2025. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno, o un suo delegato, affinché provveda entro trenta giorni dall’istanza della parte ricorrente agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione, con spese a carico dell’amministrazione. Ha invece rigettato la domanda di penalità di mora: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l’astreinte può essere negata quando sussistano ragioni ostative, comprese le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di interessi pubblici. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escludere la condanna. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, il giudice amministrativo determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano

    La disposizione attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare le modalità esecutive necessarie per dare attuazione al titolo, anche quando la sentenza non sia passata in giudicato ma sia esecutiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa o ridotta quando ricorrano ragioni ostative, valutate discrezionalmente dal giudice dell’ottemperanza, comprese le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e dallo stato della finanza pubblica.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, come modificato dall’art. 147 l. n. 388/2000 e dall’art. 44 d.l. n. 269/2003

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione dell’azione esecutiva esercitata nei confronti della pubblica amministrazione per il pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 costituiscono condizioni dell’azione esecutiva.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione di una sentenza amministrativa non ancora passata in giudicato quando essa sia esecutiva e non ne sia stata sospesa l’efficacia.
  • In caso di perdurante inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, fissando un termine per l’adozione degli adempimenti necessari all’integrale esecuzione del titolo e ponendo le relative spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata o mitigata quando ricorrano ragioni ostative, valutate discrezionalmente dal giudice, con particolare riguardo ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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