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Legge

L.R. Toscana 17/2016

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014.

Normativa regionaleL.R. Toscana 17/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza la disciplina toscana di VAS, VIA, AIA e introduce l’AUA nella l.r. 10/2010, aggiornando competenze, procedure, controlli, oneri e raccordi con il d.lgs. 152/2006 e il d.p.r. 59/2013. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, con norme transitorie per procedimenti già avviati e per regolamenti/atti attuativi ancora da adottare.

VAS, VIA, AIA e AUA: riordino e modifiche alla l.r. Toscana 10/2010

VAS, VIA, AIA e AUA: riordino della disciplina ambientale toscana

La legge regionale Toscana 25 febbraio 2016, n. 17 interviene in modo esteso sulla l.r. 10/2010, aggiornando il quadro delle valutazioni ambientali strategiche e di impatto ambientale, introducendo una disciplina regionale per l’autorizzazione integrata ambientale e per l’autorizzazione unica ambientale. Il provvedimento coordina la normativa regionale con il d.lgs. 152/2006, con il d.p.r. 59/2013 e con la l.r. 65/2014.

Oggetto e ambito della riforma

La legge modifica il titolo e numerose disposizioni della l.r. 10/2010 per estenderne l’oggetto a VAS, VIA, AIA e AUA. Vengono aggiornati i riferimenti alle direttive europee e inserita espressamente la procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale.

Disciplina della VAS

La riforma chiarisce l’ambito della VAS sugli atti di governo del territorio e introduce una procedura semplificata per alcune varianti formali o redazionali che non incidono sulla disciplina di piano già sottoposta a VAS. In tali casi l’autorità procedente può richiedere una verifica semplificata di assoggettabilità, mediante relazione motivata, e l’autorità competente decide entro 30 giorni.

Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, se lo strumento sovraordinato è già stato sottoposto a VAS e definisce già assetto localizzativo, dotazioni territoriali, indici, usi ammessi e contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi, nonché i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale.

Le varianti agli atti di governo del territorio sono in ogni caso soggette a VAS.

Autorità competente e coordinamento dei procedimenti di VAS

La legge ridefinisce l’autorità competente, prevedendo anche la possibilità per il NURV di svolgere, previa convenzione, le funzioni di autorità competente per piani e programmi approvati da enti locali diversi dalla Regione che producono effetti sull’intero territorio regionale.

Per i piani e programmi interprovinciali, intercomunali o comunque oggetto di copianificazione tra più enti, è previsto un unico procedimento di VAS coordinato, con individuazione di un’unica autorità competente oppure con modalità di coordinamento tra più autorità.

La Regione esprime i propri pareri nei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altri enti locali, di enti parco regionali o di altre regioni tramite la struttura regionale competente in materia di VAS, che coordina gli apporti istruttori interni e degli altri soggetti ambientali.

Informazione, pubblicità e disposizioni attuative per la VAS

La decisione finale sul piano o programma deve essere pubblicata sul sito istituzionale del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente, con indicazione del luogo in cui prendere visione del piano approvato, del rapporto ambientale, delle misure di monitoraggio e della documentazione istruttoria. L’avviso di approvazione è pubblicato sul BURT.

La Regione disciplina con regolamento l’attuazione del titolo VAS e, fino all’adozione del nuovo regolamento, continua ad applicarsi il regolamento regionale già vigente del 2011.

Disciplina della VIA: oggetto, progetti e competenze

La legge ridefinisce l’ambito della VIA, richiamando espressamente le procedure di verifica di assoggettabilità, definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e valutazione di impatto ambientale del d.lgs. 152/2006.

Sono sottoposti a VIA i progetti dell’allegato III del d.lgs. 152/2006, quelli per i quali la verifica di assoggettabilità abbia dato esito tale da imporre la VIA e gli specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, decida l’assoggettamento in ragione dei possibili impatti negativi sull’ambiente. La verifica di assoggettabilità riguarda i progetti dell’allegato IV del d.lgs. 152/2006.

La competenza regionale resta la regola generale per i progetti degli allegati III e IV, salvo i casi attribuiti ai comuni e agli enti parco regionali.

Competenze comunali e degli enti parco regionali in materia di VIA

Sono attribuite ai comuni alcune specifiche procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità, in particolare per:

  • progetti relativi ad acque minerali e termali;
  • determinate tipologie di progetti dell’allegato IV del d.lgs. 152/2006;
  • progetti sperimentali o di collaudo non utilizzati per più di due anni;
  • modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, quando non rientrano nell’allegato III ma possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente.

Se il progetto interessa più comuni, la competenza è del comune territorialmente prevalente, ferma la partecipazione degli altri comuni.

Gli enti parco regionali sono competenti per i progetti degli allegati III e IV integralmente ricadenti nei parchi regionali o nelle aree contigue. Se il progetto interessa solo parzialmente tali aree, il provvedimento è adottato previo parere dell’ente parco. Restano però di competenza regionale le cave dell’allegato IV, paragrafo 8, lettera i), con estrazione annua superiore a 30.000 metri cubi.

Soggetti competenti in materia ambientale e supporto tecnico

Per le procedure di VIA la legge individua i soggetti competenti in materia ambientale in funzione della competenza procedimentale e del territorio interessato. Sono inclusi anche i soggetti pubblici chiamati a rilasciare atti di assenso ambientali e i gestori di aree protette.

L’autorità competente svolge l’istruttoria interdisciplinare tramite una struttura operativa dedicata. Per la VIA regionale la Giunta individua tale struttura negli uffici regionali. La struttura si avvale del supporto di ARPAT, della azienda sanitaria competente, di IRPET per gli aspetti socio-economici e degli uffici regionali competenti per gli impatti sui fattori ambientali.

È istituito il Nucleo regionale di valutazione – VIA, con funzioni di supporto tecnico alla Giunta per la VIA e per il parere regionale nelle procedure statali. Il nucleo conclude l’istruttoria interdisciplinare e opera a titolo gratuito. Non opera nelle procedure coordinate di VIA e AIA.

Oneri istruttori, riservatezza e documentazione

Il proponente dei progetti soggetti a VIA deve versare un contributo a copertura dei costi istruttori, di monitoraggio e controllo. L’importo massimo è fissato allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere. In attesa della delibera regionale di dettaglio, si applica comunque tale misura massima.

La legge prevede inoltre che il proponente segnali le parti della documentazione contenenti dati naturalistici sensibili, relativi a specie, habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, quando la diffusione possa pregiudicarne la conservazione.

Verifica di assoggettabilità, studio di impatto e partecipazione del pubblico

Per la verifica di assoggettabilità il proponente presenta istanza con progetto preliminare e studio preliminare ambientale; la documentazione deve essere consultabile dal pubblico. Se la valutazione di incidenza integrata nella verifica ha esito negativo, il progetto è assoggettato a VIA.

Lo studio di impatto ambientale deve tenere conto dell’eventuale verifica di assoggettabilità e descrivere anche il rapporto del progetto con norme, vincoli, piani e programmi settoriali, territoriali, ambientali e paesaggistici. Inoltre deve contenere un allegato con la quantificazione delle ricadute socio-economiche, con particolare riferimento a occupazione e benefici economici per il territorio.

La legge disciplina in modo dettagliato l’inchiesta pubblica e il contraddittorio, entrambi attivabili dall’autorità competente con proprio atto. Sono previsti:

  • un comitato con presidente e almeno due commissari per l’inchiesta pubblica;
  • almeno tre audizioni aperte al pubblico;
  • una relazione finale pubblicata sul sito istituzionale;
  • un contraddittorio sintetico, moderato dalla struttura operativa, con verbale pubblicato sul sito istituzionale.

Provvedimento finale, monitoraggio, ottemperanza e modifiche

La documentazione relativa alla VIA deve essere pubblica e consultabile. Gli atti e provvedimenti ambientali necessari alla realizzazione dell’opera sono acquisiti mediante conferenza di servizi.

I termini per la realizzazione dell’opera decorrono dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA.

Per il monitoraggio la Regione si avvale di ARPAT; anche comuni ed enti parco possono avvalersene nei limiti della l.r. 30/2009.

La legge disciplina anche:

  • la verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di verifica o di VIA;
  • la possibilità di modificare prescrizioni divenute obiettivamente inattuabili per ragioni tecniche, gestionali o per mutato contesto ambientale;
  • la proroga dei termini per realizzare o completare il progetto, su istanza motivata presentata prima della scadenza;
  • la qualificazione delle modifiche progettuali come sostanziali o non sostanziali, con obbligo di VIA per le modifiche sostanziali.

Raccordo tra VIA, AIA e valutazione di incidenza

Per le installazioni soggette ad AIA, la procedura di AIA è coordinata nell’ambito della VIA. Se le competenze coincidono, il provvedimento di VIA può comprendere anche l’AIA, su richiesta di avvio contestuale, con conclusione mediante provvedimento unico. Se le competenze non coincidono, il coordinamento avviene tramite partecipazione dell’autorità competente per l’AIA al procedimento di VIA.

La valutazione di incidenza è ricompresa nella procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA. Nei casi di competenza comunale o di ente parco si applicano regole specifiche di raccordo con il parere della Regione e dell’ente gestore nazionale, o con il parere dell’ente parco regionale.

Procedimenti interregionali e partecipazione regionale ai procedimenti statali

Per i progetti localizzati anche in altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono svolte d’intesa con le altre autorità competenti. Se i progetti possono avere impatti rilevanti su altre regioni, l’autorità competente acquisisce i pareri previsti dal d.lgs. 152/2006 entro i termini stabiliti.

La Regione partecipa anche alle procedure statali di VIA: la Giunta, tramite la struttura operativa competente, può richiedere contributi tecnici istruttori ai soggetti interessati e il proponente deposita copia della documentazione presso tale struttura.

AIA: autorità competente, controlli e disposizioni attuative

Per l’AIA la Regione è individuata quale autorità competente al rilascio, riesame e controlli per le installazioni rientranti nell’allegato VIII del d.lgs. 152/2006. La Regione si avvale di ARPAT per le funzioni di controllo.

La legge istituisce inoltre un regolamento regionale di attuazione per le procedure di AIA e AUA e prevede che la Giunta definisca le modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni regionali.

AUA: autorità competente, controlli e tariffe

La Regione è l’autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale ai sensi del d.p.r. 59/2013. La struttura regionale competente esercita i controlli sulle prescrizioni avvalendosi di ARPAT.

La Giunta individua una o più strutture competenti per il rilascio e per i controlli, che coordinano gli apporti istruttori relativi ai titoli ambientali sostituiti dall’AUA.

Gli oneri istruttori e le tariffe per l’AUA sono determinati con deliberazione della Giunta, quando non fissati da norme nazionali, secondo criteri che tengono conto:

  • della tipologia di istanza;
  • dei pareri tecnici richiesti;
  • della complessità istruttoria;
  • delle caratteristiche degli scarichi, delle emissioni e dell’utilizzo dei fanghi in agricoltura.

Sono previsti limiti massimi specifici per i singoli titoli sostituiti e possibili riduzioni per imprese certificate UNI EN ISO 14001 o EMAS e per piccole o micro imprese. È fissato anche un importo minimo della tariffa complessiva.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Per i procedimenti di VAS e VIA avviati prima dell’entrata in vigore della legge continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento dell’avvio, salve le norme transitorie sul trasferimento delle funzioni provinciali.

Fino all’adozione dei nuovi regolamenti e delle deliberazioni attuative continuano ad applicarsi alcuni atti regionali già vigenti, in particolare per il raccordo VIA-AIA, i controlli e il funzionamento del Nucleo regionale di valutazione – VIA.

Sono abrogate numerose disposizioni della l.r. 10/2010, oltre ad alcuni allegati, nonché il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 65/2014, con salvaguardia per i piani e programmi già adottati alla data di entrata in vigore della legge.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La disciplina è ancora strutturale per il quadro toscano in materia ambientale, ma alcune previsioni di mero coordinamento o transitorie risultano oggi superate dagli atti attuativi successivi e dai procedimenti ormai conclusi.

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