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Legge

L.R. Toscana 15/2016

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 15/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 24 febbraio 2016, n. 15 riordina le funzioni amministrative in materia di rifiuti, qualità dell’aria e rumore, trasferendo alla Regione molte competenze prima provinciali e adeguando le norme su AUA, controlli, oneri istruttori, piani e sanzioni. Introduce anche disposizioni transitorie e abrogazioni. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Riordino delle funzioni ambientali regionali in Toscana su rifiuti, aria e inquinamento acustico

Riordino delle funzioni ambientali in Toscana

La legge regionale Toscana n. 15 del 2016 riorganizza la distribuzione delle competenze amministrative in materia ambientale, in attuazione della l.r. 22/2015. Il provvedimento concentra in capo alla Regione gran parte delle funzioni su rifiuti, bonifiche, qualità dell’aria e inquinamento acustico, aggiornando inoltre i rapporti con Province, Città metropolitana di Firenze, comuni, ARPAT e autorità di ambito.

Rifiuti, bonifiche e siti inquinati: competenze regionali

In materia di gestione dei rifiuti la Regione assume le principali funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, controllo e autorizzazione. Le spettano, tra l’altro, l’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, il rilascio delle autorizzazioni per impianti e operazioni di smaltimento e recupero, i controlli sulle attività di gestione dei rifiuti e l’applicazione delle relative sanzioni, nonché le procedure semplificate e i poteri straordinari o sostitutivi previsti dalla normativa.

La Regione provvede anche alle funzioni amministrative concernenti la bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, alla definizione di linee guida e criteri tecnici, alla redazione di un disciplinare per le funzioni tecnico-amministrative e all’erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale o di contributi per studi, ricerche e iniziative divulgative. Restano ferme le competenze riservate allo Stato, ai comuni e agli altri enti dalla normativa nazionale e regionale.

Ruolo di Province, Città metropolitana di Firenze e comuni nel settore rifiuti

Le Province e la Città metropolitana di Firenze mantengono un ruolo localizzativo: individuano, nell’ambito del PTCP e nel rispetto del piano regionale, le zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sentiti le autorità d’ambito e i comuni.

Per le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti, le competenze sono riallocate ai comuni per alcune ipotesi già riferite alle Province. Anche nella procedura dei piani di ambito la legge rafforza il coordinamento tra autorità d’ambito, comuni e Regione: il piano adottato deve essere depositato per 30 giorni, pubblicato sui siti istituzionali, e la Regione può prescrivere modifiche per renderlo conforme al piano regionale.

Oneri istruttori e tributo per discarica

Per le autorizzazioni regionali in materia di rifiuti non coperte da AUA o AIA, gli oneri istruttori sono definiti dalla Giunta regionale sulla base dei costi istruttori e di criteri specifici. Per le bonifiche, gli importi devono stare tra 100 e 5.000 euro; per le altre istanze tra 300 e 800 euro. La delibera regionale disciplina anche aggiornamenti e quota destinata ad ARPAT.

Le somme derivanti dagli oneri istruttori sono imputate al bilancio regionale. La legge conferma inoltre la riassegnazione negli esercizi successivi delle somme effettivamente incassate a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica, per finanziare interventi di riduzione dei rifiuti e di incentivo alla raccolta differenziata.

Inquinamento acustico: funzioni regionali e riassetto dei compiti locali

Per il rumore ambientale la Regione assume funzioni di programmazione, controllo e coordinamento, mentre viene eliminato il riferimento generale alle Province in più disposizioni. Le Province e la Città metropolitana di Firenze restano coinvolte in alcuni adempimenti tecnici e di pianificazione territoriale.

La legge attribuisce alla Giunta regionale la decisione sui conflitti tra comuni confinanti in materia di aree soggette a divieti di contatto, e sposta sulla Regione i controlli, che possono avvalersi di ARPAT. Sono inoltre aggiornate le regole sui contributi regionali, che possono essere assegnati anche alla Città metropolitana di Firenze e alle Province per attività di monitoraggio e mappature acustiche.

Qualità dell’aria: autorizzazioni, controlli e rete di rilevamento

Nel settore dell’aria la Regione è individuata come titolare delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, salvo diverse riserve di legge nazionale. Le strutture regionali rilasciano le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, incluse le autorizzazioni generali, nonché i titoli ambientali nell’ambito dell’AUA; svolgono i controlli, applicano le sanzioni e i poteri di ordinanza, e coordinano i comuni nell’elaborazione dei piani di azione comunale.

La Regione si avvale di ARPAT per i controlli e può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia per le altre funzioni. È prevista anche la gestione regionale delle postazioni di rilevamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge, anche se non facenti parte della rete regionale.

Oneri istruttori per autorizzazioni in materia di aria

Per le autorizzazioni generali ex art. 272 d.lgs. 152/2006 non rilasciate nell’ambito dell’AUA, gli oneri istruttori sono fissati in misura fissa pari a 150 euro, da versare alla presentazione della domanda, salvo aggiornamento con deliberazione della Giunta regionale. Le relative entrate confluiscono nel bilancio regionale.

Servizio idrico integrato e autorità d’ambito

La legge interviene anche sulla disciplina dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Tra le modifiche rilevanti, l’assemblea può determinare le tariffe di base del servizio idrico e la tariffa per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali e meteoriche contaminate, per l’approvazione della competente autorità nazionale.

Sono inoltre aggiornati i riferimenti ai documenti di gestione della risorsa idrica, alla relazione annuale, agli interventi strategici e alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, con eliminazione di vari passaggi riferiti alle Province.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

I membri provinciali dei comitati regionali di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati e per l’inquinamento acustico decadono dalla data di entrata in vigore della legge; gli organismi restano validamente costituiti senza di essi. Le postazioni di rilevamento della qualità dell’aria sono acquisite alla proprietà della Regione nel rispetto della l.r. 22/2015.

La legge abroga espressamente numerose disposizioni delle l.r. 25/1998, 89/1998 e 9/2010, segnando il superamento della precedente ripartizione di competenze provinciali. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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