L.R. Toscana 13/2016
Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, in attuazione della l.r. 22/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina toscana sull’energia, adeguando competenze, procedimenti autorizzativi, regime edilizio e controlli sugli impianti termici. Introduce spese istruttorie e oneri per ispezioni, rivede il sistema informativo regionale e coordina la normativa con la l.r. 65/2014. È efficace dal giorno successivo alla pubblicazione, salvo il diverso regime dell’art. 10-bis l.r. 22/2015.
Disposizioni in materia di energia e aggiornamento della l.r. Toscana 39/2005
Disposizioni in materia di energia e aggiornamento della l.r. 39/2005
La legge regionale Toscana 23 febbraio 2016, n. 13 interviene in modo organico sulla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 in materia di energia. L’atto aggiorna competenze amministrative, procedure per impianti energetici, disciplina degli interventi edilizi connessi, sistema informativo sull’efficienza energetica, spese istruttorie e sanzioni.
Riparto delle funzioni tra Regione, province e comuni
La Regione è confermata quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni previste dalla disciplina energetica regionale, e le vengono attribuiti anche specifici controlli sul contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ferma restando la competenza dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti per tali controlli.
Le province devono riportare nel piano territoriale di coordinamento gli ambiti territoriali relativi alle reti e al loro sviluppo o risanamento. I comuni, nell’ambito delle proprie funzioni di pianificazione e governo del territorio, individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche mediante corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell’energia.
Programmazione energetica e coordinamento con il governo del territorio
La disciplina regionale di programmazione energetica viene coordinata con la nuova normativa urbanistica toscana. Nel rispetto del PAER, province e comuni devono tenere conto delle linee e degli impianti esistenti negli strumenti di pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio, così da garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni applicabili, anche in materia di linee elettriche e impianti elettrici.
Gli atti di governo del territorio devono inoltre considerare gli ambiti territoriali delle reti e il loro sviluppo o risanamento, in coerenza con la l.r. 65/2014.
Procedimenti autorizzativi, SCIA, PAS e attività libera
La legge aggiorna i rinvii normativi relativi ai titoli edilizi e paesaggistici applicabili agli impianti energetici, sostituendo i riferimenti alla previgente l.r. 1/2005 con quelli alla l.r. 65/2014 e al codice dei beni culturali.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il procedimento autorizzativo viene coordinato con la disciplina generale del procedimento amministrativo nazionale. La conferenza di servizi per il procedimento unico è convocata dalla Regione.
Per gli interventi soggetti a SCIA e PAS vengono aggiornati i rinvii alla normativa urbanistico-edilizia regionale; per la SCIA viene anche eliminato il precedente riferimento quantitativo di “20 metri quadrati” in una delle ipotesi previste.
Per l’attività libera, la legge riformula e aggiorna le condizioni di applicabilità, precisando in particolare che alcuni interventi in edifici esistenti sono liberi solo se non alterano i volumi complessivi, non modificano la destinazione d’uso e non interessano le parti strutturali dell’edificio.
Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici
Le piccole utilizzazioni locali di acque calde a fini geotermici sono concesse dalla Regione secondo le modalità del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici. Con lo stesso atto di concessione è autorizzata anche la costruzione e l’esercizio dell’impianto connesso per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario a emissione nulla.
Fasce di rispetto e tutela dall’inquinamento elettromagnetico
I dati necessari al calcolo e all’ampiezza delle fasce di rispetto determinate nel titolo abilitativo devono essere trasmessi dai soggetti gestori ai comuni interessati.
Spese istruttorie e oneri amministrativi
Per le domande di autorizzazione, concessione geotermica, SCIA e PAS sono dovute spese istruttorie forfettarie nella misura minima di 75 euro. Se l’istruttoria è più complessa, l’importo può essere integrato secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione al valore degli interventi e comunque entro lo 0,03% dell’investimento.
Il pagamento avviene al momento della presentazione della domanda, della SCIA o della PAS; per autorizzazione o concessione geotermica può esserci un’integrazione al rilascio. La Giunta può aggiornare, rideterminare o esentare in tutto o in parte tali importi per categorie di utenti o tipologie di utilizzo.
Sono inoltre previsti oneri per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa statale e del regolamento regionale di attuazione.
Sanzioni, ripristino e sanatoria
La mancata comunicazione nei casi relativi ai vari regimi autorizzativi e dichiarativi previsti dall’articolato della l.r. 39/2005 è sanzionata con 1.000 euro, ridotti di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente mentre l’intervento è in corso.
Il ripristino dei luoghi non è dovuto quando sia stata rilasciata l’autorizzazione in sanatoria o, per gli interventi soggetti a SCIA o PAS, sia intervenuto l’accertamento di conformità previsto dalla l.r. 65/2014.
Certificazione energetica, catasto impianti e sistema informativo regionale
La disciplina dell’attestato di certificazione energetica viene aggiornata nei rinvii alla normativa urbanistica regionale. È poi ridefinito il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, che comprende:
- l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica;
- il catasto degli impianti di climatizzazione.
Il sistema deve essere immediatamente accessibile a tutti i comuni della Regione per assicurare la gestione e l’interazione dei dati tra comuni e Regione.
I distributori di combustibile per impianti termici devono trasmettere annualmente, con mezzi informatici e secondo le modalità e i tempi fissati dal regolamento, i dati relativi all’ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti nell’anno di riferimento ai comuni competenti o alla Regione, a seconda dell’ente che esercita il controllo. Le amministrazioni competenti immettono tali dati nel sistema informativo regionale.
Regolamento regionale e controlli sugli impianti termici
Il regolamento di attuazione deve disciplinare anche i termini e le modalità per l’invio dei rapporti di controllo attestanti manutenzione e verifica degli impianti termici degli edifici, distinguendo tra comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e restante territorio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, salvo quanto previsto dall’articolo 10-bis della l.r. 22/2015.
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