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Legge

L.R. Toscana 16/2016

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 16/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 79/2012 e la l.r. 80/2015, ridefinendo funzioni di bonifica e difesa del suolo, composizione e regole elettorali degli organi consortili, bilanci, finanziamenti e competenze operative tra Regione e consorzi. Contiene norme transitorie per il passaggio alla nuova assemblea e per l’applicazione delle nuove cause di ineleggibilità/incompatibilità alle elezioni successive all’entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina toscana dei consorzi di bonifica e della difesa del suolo

Modifiche alla disciplina dei consorzi di bonifica e della difesa del suolo in Toscana

La legge regionale Toscana 25 febbraio 2016, n. 16 aggiorna in modo organico la l.r. 79/2012 sui consorzi di bonifica e la l.r. 80/2015 sulla difesa del suolo. Interviene su definizioni, assetto degli organi consortili, regole elettorali, funzioni, finanziamento delle attività e coordinamento tra Regione, consorzi di bonifica e consorzi interregionali.

Ambito e finalità dell’intervento

Il provvedimento adegua la disciplina dei consorzi di bonifica al nuovo quadro regionale di pianificazione e di difesa del suolo. Sostituisce riferimenti al precedente documento annuale e al PAER con gli atti di pianificazione regionale e con il documento operativo per la difesa del suolo previsto dalla l.r. 80/2015.

Funzioni, opere e comprensori di bonifica

La nozione di opere di bonifica viene ampliata e precisata, includendo le opere connesse alla manutenzione, al ripristino e alla protezione dalle calamità naturali. Viene inoltre rafforzato il raccordo operativo nei territori confinanti con comprensori interregionali, prevedendo forme di collaborazione e scambio di informazioni per la manutenzione del territorio toscano di riferimento.

Le modifiche ai comprensori di bonifica e ai relativi assetti territoriali vengono adottate sentita la conferenza per la difesa del suolo istituita dalla l.r. 80/2015.

Organi consortili, partecipazione e regole elettorali

La disciplina della partecipazione al consorzio e del diritto di voto viene spostata dallo statuto al regolamento regionale previsto per l’elezione degli organi consortili. La Giunta regionale è incaricata di disciplinare con regolamento le modalità di elezione, incluse quelle telematiche.

La legge introduce una disciplina completa delle cause di ineleggibilità e incompatibilità per i membri delle assemblee consortili, oltre alle ipotesi di decadenza. Sono previste, tra l’altro, incompatibilità con alcune cariche politiche e amministrative locali e regionali, con incarichi in imprese o enti che abbiano rapporti con il consorzio, con consulenze continuative e con situazioni di debito verso il consorzio. La cessazione dalle funzioni deve avvenire entro dieci giorni dalla sopravvenienza della causa di incompatibilità.

Sono inoltre previsti casi di decadenza per sopravvenuta ineleggibilità, incompatibilità o inconferibilità, per gravi violazioni o inadempienze, e per mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. Per i rappresentanti dei comuni e delle città metropolitane, la cessazione del mandato comporta il subentro del nuovo sindaco o sindaco metropolitano.

Composizione dell’assemblea consortile

Viene soppressa la partecipazione delle province. La composizione dell’assemblea consortile è riformata prevedendo, per ciascun consorzio, la presenza di dodici sindaci nominati dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni ricadenti, anche solo in parte, nel comprensorio, con almeno tre sindaci di comuni montani individuati dalla l.r. 68/2011.

Cambiano anche i quorum per alcune deliberazioni dell’assemblea: per determinate decisioni è richiesto il voto dei membri eletti di cui alla lettera a) dei commi dell’articolo 14, e per le delibere indicate è necessaria la presenza dei tre quarti di tali membri e la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Gestione finanziaria, bilanci e controlli

L’assemblea consortile approva il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo. I bilanci devono essere certificati da società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali, che verificano anche la coerenza con i principi contabili dell’Organismo italiano di contabilità.

Funzioni regionali e rapporti tra Regione e consorzi

La Regione esercita le proprie funzioni di programmazione e indirizzo in coerenza con il documento operativo per la difesa del suolo. Alcune competenze precedentemente connesse alla conferenza permanente per la difesa del suolo sono riformulate in coerenza con la nuova conferenza per la difesa del suolo della l.r. 80/2015.

È anche ridefinito il ruolo della Regione in materia di interventi e opere idrauliche, con soppressione di alcune previsioni e aggiornamento dei riferimenti normativi.

Attività del consorzio e finanziamento

Le attività del consorzio sono ampliate e precisate, includendo manutenzione ordinaria ed efficienza gestionale, pronto intervento e ulteriori compiti connessi alle infrastrutture idrauliche e irrigue. Il consorzio può svolgere, previa convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica interregionali confinanti, attività anche nel comprensorio interregionale di questi ultimi, purché connesse e funzionali agli interventi del proprio comprensorio regionale.

Sul piano finanziario:

  • i costi di alcune attività sono coperti fino al 25% dal contributo consortile e per la restante parte da risorse pubbliche;
  • i costi delle attività regionali individuate dalla l.r. 80/2015 sono finanziati integralmente con risorse del bilancio regionale, salvo le attività oggetto della specifica deroga;
  • per le attività di convenzione e di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, il contributo consortile può coprire fino al 30%, con la restante parte a carico di risorse pubbliche;
  • le attività svolte dal consorzio nell’ambito delle convenzioni di cui alla disciplina regionale sono finanziate interamente con risorse pubbliche.

Pianificazione delle attività di bonifica, interventi urgenti e cartografia

La proposta del piano delle attività di bonifica deve essere presentata entro il 30 novembre. Il piano è adottato nell’ambito del documento operativo per la difesa del suolo.

Il contenuto del piano viene aggiornato includendo, tra le attività finanziabili, la manutenzione ordinaria, l’esercizio e la vigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque a prevalenti fini agricoli, compresi i canali demaniali d’irrigazione.

Per gli interventi urgenti, viene confermato il collegamento al documento operativo per la difesa del suolo.

Per il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, la cartografia di supporto e i suoi aggiornamenti devono essere elaborati sulla base dell’informazione geografica del sistema informativo territoriale e ambientale, fornita gratuitamente dalle strutture regionali competenti mediante apposita convenzione con i consorzi di bonifica in forma associata. Se i pareri non sono resi nei termini, il procedimento prosegue in assenza dei pareri.

Realizzazione delle opere, concessioni e vigilanza

Il consorzio di bonifica redige e approva i progetti degli interventi di propria competenza previa omologazione della struttura regionale territorialmente competente. La certificazione di collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate deve essere trasmessa alla medesima struttura regionale ai fini previsti dalla normativa regionale.

Anche in materia di concessioni, licenze e permessi, il riferimento passa dalla provincia alla struttura regionale territorialmente competente. Per l’accertamento delle violazioni del r.d. 368/1904 e per i relativi adempimenti amministrativi si applica quanto previsto dal medesimo decreto.

Disposizioni transitorie

Dal giorno di entrata in vigore della legge cessano dalla carica di membri dell’assemblea consortile i presidenti delle province. Entro 60 giorni il Consiglio delle autonomie locali effettua le nomine necessarie a integrare la nuova composizione dell’assemblea, ferma restando la continuità dei sindaci già nominati fino alla scadenza del relativo mandato.

Le nuove disposizioni su ineleggibilità, incompatibilità e decadenza si applicano dalle elezioni dei consorzi di bonifica successive all’entrata in vigore. I membri già in carica che incorrono in cause sopravvenute di incompatibilità o ineleggibilità restano in carica fino alla scadenza dell’assemblea consortile.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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