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Legge

L.R. Toscana 14/2016

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012.

Normativa regionaleL.R. Toscana 14/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina in Toscana le funzioni amministrative in materia di agricoltura, trasferendole alla Regione e aggiornando numerose discipline settoriali (tartufo, funghi, agriturismo, apicoltura, ARTEA, IAP, CAA, zootecnia, ecc.). Riguarda la disciplina vigente dal 2016; contiene anche abrogazioni di norme ormai superate e disposizioni transitorie limitate a specifiche commissioni o procedimenti.

Riordino delle funzioni amministrative in agricoltura in Toscana

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in Toscana

La legge ridefinisce l’assetto delle competenze amministrative regionali in materia agricola, in attuazione del riordino delle funzioni provinciali. Interviene su numerose leggi settoriali toscane, spostando alla Regione molte funzioni prima provinciali o delle comunità montane e aggiornando procedure, controlli, sanzioni e aspetti finanziari.

Ambito generale e decorrenza del riordino

La Regione Toscana esercita tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura dalla data prevista dall’articolo 9, comma 1, della l.r. 22/2015. Nell’ambito di tali funzioni rientra anche la valutazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale previsto dalla normativa urbanistica regionale.

Proprietà coltivatrice

Nella disciplina sulla proprietà coltivatrice, la competenza per le relative attività istruttorie e amministrative è trasferita dalla struttura territoriale/ente delegato alla competente struttura della Giunta regionale.

Tartufo: raccolta, idoneità, tesserino, sanzioni e riparto dei proventi

La disciplina della tartuficoltura viene riorganizzata con accentuazione del ruolo regionale. La Regione nomina le commissioni d’esame per l’idoneità alla raccolta del tartufo; ciascuna commissione dura cinque anni, comunque fino alla nomina della nuova. Le modalità territoriali e operative dell’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma.

Le commissioni sono composte da:

  • un dirigente regionale, con funzioni di presidente;
  • un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;
  • tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
  • due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute, se presenti.

Il tesserino di idoneità è gestito dalla Giunta regionale; gli iscritti negli elenchi provinciali confluiscono nell’elenco nominativo dei titolari dei tesserini dalla data di entrata in vigore della legge.

Sono inoltre trasferite alla Regione le funzioni di verifica, decisione sui procedimenti sanzionatori e recidiva, mentre viene adeguata la disciplina ai principi della l.r. 81/2000 sulle sanzioni amministrative. I proventi derivanti dai versamenti sono incamerati dalla Regione e ripartiti annualmente: il 60% va ai comuni delle aree di raccolta per interventi organizzati dai comuni stessi o da soggetti privati senza scopo di lucro; il resto resta alla Regione per la disciplina del settore. La Giunta regionale individua i comuni destinatari e definisce le finalità degli interventi.

Attività rurali in via di cessazione

La disciplina di salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione è aggiornata nei riferimenti alla formazione professionale, che viene ricondotta all’offerta finanziata con risorse pubbliche ai sensi della normativa regionale vigente. La competenza per il censimento e la catalogazione passa alla competente struttura della Giunta regionale, che può agire anche su richiesta dei soggetti interessati o su segnalazione dei comuni.

Zootecnia: soppressione di vecchie competenze e nuovo quadro di sostegno

La legge elimina varie disposizioni ormai superate sulla ripartizione delle competenze in materia di miglioramento genetico zootecnico, compresi gli articoli dedicati ai compiti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e delle Province.

Rimane un quadro in cui le attività non attribuite alla competenza regionale sono svolte da soggetti tecnici e associativi individuati dalla legge, tra cui ARAT, ATPZ, Istituto zooprofilattico, centri genetici, università e istituti di ricerca abilitati. Il finanziamento degli interventi è ricondotto agli strumenti della programmazione economica e finanziaria regionale.

CAA e semplificazione amministrativa in agricoltura

La disciplina sui centri autorizzati di assistenza agricola viene aggiornata. Sono eliminate parti non più attuali riferite a province e comunità montane. I comuni, la città metropolitana e le unioni di comuni possono affidare ai CAA, tramite convenzione, attività di assistenza procedimentale nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione; per le aree convenzionate tali adempimenti rientrano nella competenza esclusiva dei CAA.

La Giunta regionale:

  • individua i gruppi di procedimenti che possono essere affidati solo unitariamente;
  • definisce il tariffario degli interventi;
  • stabilisce i criteri di riparto dei contributi;
  • approva disposizioni per l’uniforme esercizio delle attività.

La Regione partecipa con contributi, nei limiti di bilancio, alla copertura degli oneri degli enti convenzionati; i contributi restano disponibili fino alla scadenza delle convenzioni.

Funghi epigei spontanei: competenze, divieti, controlli e proventi

La disciplina sulla raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei viene profondamente aggiornata, con trasferimento di funzioni alla Regione e coordinamento con la l.r. 30/2015 per le aree protette.

Per la raccolta ordinaria e per quella nelle aree protette vengono eliminati i riferimenti alle province e alle comunità montane. Nelle aree di raccolta riservata e a pagamento, la domanda è indirizzata alla struttura regionale competente o all’ente competente alla gestione ai sensi della legge forestale.

La SCIA per i limiti di raccolta è trasmessa dal SUAP alla competente struttura della Giunta regionale, che verifica il rispetto delle disposizioni entro 60 giorni. Le convenzioni con enti locali di regioni confinanti sono abrogate.

La Giunta regionale può:

  • vietare la raccolta in aree circoscritte e per periodi definiti per salvaguardia dell’ecosistema, anche in caso di eventi climatici eccezionali;
  • prevedere giorni di divieto, fino a un massimo di due per settimana, per esigenze ecologiche o di armonizzazione tra attività diverse nei boschi, salvi i residenti delle aree contingentate.

La vigilanza e l’accertamento delle infrazioni sono affidati ai soggetti con poteri di accertamento degli illeciti amministrativi; per le aree riservate e a pagamento intervengono anche le guardie private riconosciute. I proventi dei versamenti sono incamerati dalla Regione Toscana e destinati per il 10% all’informazione e per il 90% a interventi di miglioramento ambientale, vigilanza e altre attività forestali connesse.

ARTEA: organismo pagatore, controlli e sistema informativo

ARTEA è confermata quale organismo pagatore per la Regione Toscana ai sensi della normativa europea sulla PAC. L’ente gestisce i pagamenti di programmi regionali ed europei in agricoltura, oltre a svolgere il ruolo di organismo intermedio per altri programmi secondo la programmazione regionale.

Le funzioni di ARTEA sono adeguate ai regolamenti UE 907/2014 e 908/2014. I controlli sono effettuati in loco; il sistema informativo utilizzato è quello integrato previsto dalla normativa regionale.

ARTEA può delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti e i relativi controlli per il PSR e per le spese di investimento, nel rispetto delle condizioni europee. In altri casi, l’attività svolta da soggetti diversi da ARTEA deve essere regolata da accordo scritto. Gli uffici dei soggetti coinvolti possono essere collegati al SIART, al sistema informativo regionale e al SIAN.

Il collegio dei revisori viene semplificato eliminando le designazioni di UPI e UNCEM. Il sistema informativo regionale di ARTEA è il SIART, parte del SIR e protetto anche ai fini della privacy.

Per la gestione delle risorse finanziarie, i fondi sono tenuti separati secondo i vincoli di destinazione europei, nazionali e regionali. Il bilancio relativo all’attività di organismo pagatore segue la logica di sola cassa e si apre il 16 ottobre per chiudersi il 15 ottobre dell’anno successivo; i conti annuali PAC sono certificati secondo la disciplina vigente.

Agriturismo: requisiti, classificazione, controlli e sanzioni

La disciplina agrituristica è aggiornata sia sul versante urbanistico-edilizio sia su quello amministrativo.

Per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche, le variazioni sono comunicate al SUAP del comune competente, che aggiorna la SCIA. La struttura regionale competente può rettificare in ogni momento la classificazione, anche d’ufficio, se accerta requisiti inferiori; il provvedimento è trasmesso al comune e notificato all’interessato.

La raccolta dei dati statistici è affidata ai comuni capoluogo e alla città metropolitana, che trasmettono i dati alla Giunta regionale.

Tra gli obblighi dell’operatore agrituristico viene introdotto il rispetto dei prezzi massimi esposti, mentre è soppressa una vecchia lettera dell’elenco degli obblighi.

Sul piano edilizio:

  • sono ricompresi, entro i limiti della pianificazione, vari volumi derivanti da interventi urbanistici ed edilizi previsti dalla l.r. 65/2014;
  • gli annessi agricoli realizzati in base alla vecchia e alla nuova normativa possono essere considerati ai fini dei programmi aziendali per dieci anni se trasformati in strutture agrituristiche;
  • agli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applicano le norme della l.r. 65/2014;
  • per gli imprenditori agricoli professionali si applica la specifica disciplina edilizia della stessa legge.

La Regione effettua solo controlli specifici: principalità dell’attività agricola, classificazione, caratteristiche delle strutture, natura dei prodotti somministrati e abbattimento delle barriere architettoniche. Il controllo riguarda almeno il 10% delle strutture presenti sul territorio regionale e l’esito è comunicato ai comuni.

Le sanzioni pecuniarie per la tabella prezzi compilata male, incompleta, non esposta o per l’applicazione di prezzi superiori a quelli esposti restano a carico dell’imprenditore agricolo; in questi casi competono alla Regione e i relativi proventi sono acquisiti dalla Regione.

Strade del vino e prodotti agricoli di qualità

Nel comitato di gestione delle strade del vino, dell’olio e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, i riferimenti a comunità montane e province sono sostituiti con il riferimento alle unioni di comuni.

Distretti rurali

La disposizione sulla costituzione del distretto rurale è stata successivamente abrogata.

Imprenditore agricolo professionale (IAP)

La qualifica di IAP viene ricondotta alla Regione: il riconoscimento, l’iscrizione, la vigilanza, il controllo e le ulteriori funzioni amministrative passano dalla provincia/comunità montana alla struttura regionale competente.

Resta previsto un regolamento attuativo, ma fino all’adeguamento del regolamento regionale restano valide le commissioni provinciali esaminatrici in essere al 31 dicembre 2015 e i disciplinari già approvati dalle province.

Apicoltura

La programmazione degli interventi per l’apicoltura e i prodotti dell’alveare è inserita negli atti della programmazione regionale, in coordinamento con la programmazione nazionale. La Giunta regionale può individuare zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine e definirne delimitazione e periodo di divieto di immissione di altri alveari.

Viene eliminato il riferimento alle province e comunità montane nella tutela dalle sostanze tossiche.

Gestione e controllo del potenziale viticolo

La norma transitoria introdotta per il potenziale viticolo è stata successivamente abrogata.

Abrogazioni finali ed efficacia

La legge abroga espressamente numerose norme regionali previgenti ormai superate in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e acquacoltura. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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