Sentenza n. 828/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'accertamento, del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative al progetto riabilitativo individuale che preveda una sessione di logopedia settimanale e un intervento di terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA articolato in un intervento in contesto ambulatoriale dalle 2 alle 4 ore settimanali in un rapporto 1:1 con il professionista dell’autismo e in un intervento in contesto scolastico per 2 ore ogni 15 giorni ingresso a scuola di una psicologa e tecnico ABA, oltre alla ippoterapia con frequenza settimanale e ad un incontro mensile di parent training, come prescritto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e dall’IRCSS San Raffaele (docc. 5, 9, 10, 12 e 15) e secondo i progetti terapeutici in atti (docc. 13 e 14), ovvero nella misura ritenuta di giustizia più idonea in base alle prescrizioni ivi contenute; e per la condanna della ASL Roma 3 ad erogare in favore del minore -OMISSIS- il progetto riabilitativo individuale che preveda una sessione di logopedia settimanale e un intervento di terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA articolato in un intervento in contesto ambulatoriale dalle 2 alle 4 ore settimanali in un rapporto 1:1 con il professionista dell’autismo e in un intervento in contesto scolastico per 2 ore ogni 15 giorni ingresso a scuola di una psicologa e tecnico ABA, oltre alla ippoterapia con frequenza settimanale e ad un incontro mensile di parent training, come prescritto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e dall’IRCSS San Raffaele (docc. 5, 9, 10, 12 e 15) e secondo i progetti terapeutici in atti (docc. 13 e 14), ovvero nella misura ritenuta di giustizia più idonea in base alle prescrizioni ivi contenute; nonché in ogni caso per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le suddette terapie per una somma pari, sino ad oggi, a € 10.260,62 (doc. 16), con riserva di più precisa quantificazione in corso di giudizio, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’ASL nell’erogazione delle terapie riabilitative e nella predisposizione di un progetto riabilitativo individuale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del paziente)
Prevale il privato
La controversia
I genitori del minore hanno chiesto l’accertamento del diritto a ricevere, direttamente o mediante rimborso, un progetto riabilitativo individuale comprendente logopedia, terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA, interventi ambulatoriali e scolastici, ippoterapia e parent training, nonché il rimborso delle spese sostenute e il risarcimento del danno derivante dall’inerzia dell’ASL. Il minore aveva ricevuto nel 2022 un’impegnativa per l’avvio di un progetto riabilitativo individuale e una diagnosi funzionale, ma non era stato preso in carico dai centri accreditati, pur essendo inserito in lista d’attesa. Successive valutazioni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e dell’IRCCS San Raffaele avevano indicato interventi riabilitativi e comportamentali, tra cui il metodo ABA. L’ASL, nel corso del giudizio, ha depositato una relazione clinica relativa a un progetto comprendente terapia in piccolo gruppo, logopedia, parent training, consulenza scolastica e attività sportive, ma tale relazione non individuava puntualmente il percorso terapeutico individuale. I ricorrenti hanno dedotto la violazione del diritto alla presa in carico sanitaria e all’erogazione delle prestazioni comprese nei LEA, nonché l’illegittimità dell’inerzia dell’ASL e il diritto al rimborso delle spese documentate per le terapie private.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha richiamato i principi già affermati dalla Sezione secondo cui il metodo ABA rientra tra le prestazioni sanitarie o sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria fondate su evidenze scientifiche e comprese nei LEA. Tuttavia, il riconoscimento dell’inclusione della prestazione nei LEA non attribuisce automaticamente al privato il diritto a ottenere dall’ASL il trattamento nella quantità e con le modalità indicate da strutture pubbliche o private, poiché la scelta della terapia, della durata e della frequenza spetta all’ASL nell’esercizio della propria discrezionalità tecnico-sanitaria, sulla base della valutazione individuale del caso. Al contempo, il paziente ha diritto a essere preso in carico e a ricevere un piano terapeutico individuale che individui puntualmente le prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale. Nel caso concreto, la relazione clinica prodotta dall’ASL non equivaleva a un piano individuale, poiché non definiva il percorso terapeutico da seguire. L’ASL è stata quindi condannata a completare la valutazione del minore e a redigere un piano, programma o progetto individuale con l’indicazione puntuale delle prestazioni dovute, potendo utilizzare anche diagnosi e indagini di centri di terzo livello, purché le recepisca con espressa determinazione. È stato inoltre riconosciuto il diritto dei genitori al rimborso delle spese documentate già sostenute per le terapie ABA, nei limiti delle ore riconosciute dal progetto terapeutico richiamato in sentenza, nonché l’obbligo dell’ASL di erogare direttamente tali trattamenti o rimborsare quelli sostenuti fino all’adozione del piano terapeutico alternativo. Non è stato riconosciuto un diritto illimitato alle specifiche terapie richieste nella misura indicata dai ricorrenti. L’ASL è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge, e alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 502/1992
Il Servizio sanitario nazionale assicura [...] i livelli essenziali e uniformi di assistenza [...] nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse.
Il Servizio sanitario deve garantire le prestazioni sanitarie comprese nei LEA e caratterizzate da evidenze scientifiche di significativo beneficio per la salute, secondo appropriatezza e specificità del caso.
art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992
Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano [...] evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute.
Il metodo ABA, in quanto trattamento fondato su evidenze scientifiche di significativo beneficio, rientra nella previsione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario.
art. 2 legge 134/2015
L’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita.
Le linee guida costituiscono il riferimento scientifico per l’aggiornamento e l’individuazione dei trattamenti relativi ai disturbi dello spettro autistico.
art. 3 legge 134/2015
Si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento [...] delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico deve essere individualizzato e basato sulle più avanzate evidenze scientifiche.
art. 4 legge 134/2015
Il Ministero della salute [...] provvede [...] all’aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo.
Gli interventi assistenziali devono essere organizzati secondo criteri di qualità e appropriatezza, nell’ambito delle linee di indirizzo nazionali.
art. 60 DPCM 12 gennaio 2017
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
La diagnosi, la cura e il trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico rientrano nelle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale.
art. 74 legge regionale Lazio 7/2018
La Regione [...] individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico [...] i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA [...] ) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta.
La normativa regionale riconosce l’ABA e gli altri trattamenti scientificamente validati tra i programmi terapeutici rilevanti per i minori nello spettro autistico.
art. 74 c.p.a.
Consente la motivazione della sentenza mediante richiamo a precedenti conformi della stessa Sezione.
Massime di principio
- Il riconoscimento del metodo ABA come prestazione sanitaria o sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, fondata su evidenze scientifiche e compresa nei LEA, non attribuisce automaticamente al privato il diritto soggettivo a ottenere il trattamento nella quantità, frequenza e modalità indicate da una struttura sanitaria esterna.
- La scelta della terapia, della durata e della frequenza degli interventi per un paziente con disturbo dello spettro autistico spetta all’ASL, nell’esercizio di una discrezionalità tecnico-sanitaria, ma deve essere fondata su una valutazione individuale del caso, sulle evidenze scientifiche applicabili e sulle pertinenti regole nazionali e regionali.
- Il paziente ha diritto a essere preso in carico dall’ASL e a ricevere un piano, programma o progetto terapeutico individuale che individui puntualmente le prestazioni da erogare a carico del Servizio sanitario regionale; una relazione clinica generica, priva dell’individuazione del percorso terapeutico concreto, non è sufficiente.
- L’ASL può avvalersi di diagnosi e indagini svolte da strutture pubbliche o private specializzate, ma deve recepirle mediante una determinazione espressa nell’ambito della propria valutazione tecnico-sanitaria e della redazione del progetto individuale.
- In caso di totale inerzia dell’ASL nella predisposizione del progetto terapeutico, il paziente può ottenere il rimborso delle spese documentate per le terapie già sostenute e il rimborso o l’erogazione diretta delle prestazioni necessarie fino all’adozione del piano terapeutico individuale, nei limiti delle ore e delle prestazioni riconosciute come appropriate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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