Cassazione Penale, Sentenza n. 3966/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per reati edilizi. Hanno articolato quattro motivi: 1) contestano che le opere (chiusura terrazzo, realizzazione di vano e collegamento con balcone, e lavori di sbancamento per una strada) costituiscano reato perché sarebbero assentite dalla legge regionale Sicilia n.4/2003, art.20 (concessione in sanatoria e pagamento di oblazione del 2010); 2) censurano il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) deducono la prescrizione dei reati, sostenendo che le opere fossero già realizzate nel 2010 (terrazza) e nel 2016 (strada); 4) chiedono l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), sostenendo la modestia dei lavori e l'assenza di ostativi soggettivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondata la tesi che la legge regionale art.20 escluda la rilevanza penale: la disciplina regionale non può derogare ai principi della normativa statale in materia edilizia e penale. Le opere contestate (chiusura di terrazzino con volume oltre i 77 m3, vano di circa 5 m2, collegamento con balcone, e sbancamenti per strada con sezioni da 1 a 7 m) richiedevano il permesso di costruire ai sensi del d.P.R. n.380/2001; per i lavori in zona sismica era obbligatorio il preavviso e l'autorizzazione del Genio Civile. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato dalla gravità e reiterazione degli abusi e dai precedenti specifici. La datazione dei lavori (epoca immediatamente anteriore al 14/11/2016 per le opere sul terrazzo e al 15/06/2017 per la strada) è stata ritenuta attendibile e, quindi, la prescrizione non è maturata prima della sentenza d'appello del 5/07/2021. La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa in considerazione dell'offesa all'assetto urbanistico-edilizio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno 3.000 euro alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 44
Indica la penale rilevanza delle opere edilizie eseguite senza titolo abilitativo; la Corte ha ritenuto che le opere contestate rientrino nella fattispecie di cui all'art.44 essendo prive del permesso di costruire.
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 83, comma 1
[t]utte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zona sismica [...]
Stabilisce l'obbligo, per le costruzioni in zona sismica che possono interessare la pubblica incolumità, del preavviso scritto e dell'autorizzazione del Genio Civile; la Corte ha ritenuto applicabili tali obblighi ai lavori di sbancamento e alle costruzioni contestate.
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, artt. 93, 94 e 95
Disciplina le specifiche prescrizioni per le costruzioni in zona sismica (preavviso, autorizzazione, sanzioni). La Corte ha interpretato tali disposizioni in senso ampio, comprendendo ogni 'lavoro' o 'costruzione' che possa incidere sulla pubblica incolumità, anche opere tecniche, volumi tecnici e lavori di sbancamento.
Legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, art. 20
consente la chiusura di terrazze di collegamento o di terrazze non superiori a 50 metri quadrati con strutture precarie
La Corte ha ritenuto che tale disposizione regionale non possa escludere la rilevanza penale né prevalere sulla normativa statale in materia edilizia e sul requisito del permesso di costruire previsto dal d.P.R. n.380/2001.
Codice penale, art. 131-bis
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicazione perché le opere cagionavano un rilevante pregiudizio all'assetto urbanistico-edilizio e risultavano parte di condotte reiterate.
Codice penale, art. 157
Richiamato in relazione alla prescrizione; la Corte ha valutato la datazione delle condotte e ha ritenuto che i termini prescrizionali non fossero decorso alla data della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La normativa regionale non può derogare, in materia di sanzionabilità penale e titoli abilitativi edilizi, ai principi stabiliti dalla normativa statale: una sanatoria regionale non esclude automaticamente la rilevanza penale se la disciplina statale richiede permesso di costruire o autorizzazioni specifiche.
- Opere che trasformano volumi (es. chiusura di terrazzi con aumento di volume, realizzazione di vani o tettoie) e lavori di sbancamento rilevanti richiedono, di norma, il permesso di costruire ai sensi del d.P.R. n.380/2001; la mancanza del titolo integra profili di responsabilità penale quando ricorrano gli elementi indicati dalla legge.
- In zona sismica è obbligatorio il preavviso e, se previsto, l'autorizzazione del Genio Civile per tutte le costruzioni o lavori che possano interessare la pubblica incolumità; tale obbligo si estende anche a opere apparentemente minori se idonee a creare rischi.
- La data certa di esecuzione o di «consumazione» dell'illecito è decisiva ai fini della prescrizione: documenti di parte o precedenti rilievi che indicano lavori diversi o di entità inferiore possono essere ritenuti inattendibili se contraddetti da successivi accertamenti tecnici.
- La particolare tenuità del fatto non si applica quando l'opera ha rilevanti effetti sull'assetto urbanistico o quando la condotta è reiterata o preceduta da precedenti specifici: la valutazione è sostanziale e non meramente formale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se la motivazione indica gravità, reiterazione degli abusi o precedenti rilevanti; la Corte richiede motivazioni concrete e non generiche per l'attribuzione del beneficio.
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