Sentenza n. 10673/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''annullamento previa sospensiva, con istanza ex artt. 5 e 6 Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Decreto 22 dicembre 2016, e con istanza istruttoria: - del Decreto del Ministero della Salute 23 giugno 2023, pubblicato in G.U. in data 4 agosto 2023, avente ad oggetto la “Definizione delle tariffe dell''''assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, e della Relazione Illustrativa e Metodologica (Allegato 1)”, pur non allegata al Decreto Ministeriale pubblicato, ma, come da Nota inserita in Gazzetta Ufficiale, “disponibile all''''interno del portale del Ministero della salute nell''''area tematica ubicata al seguente indirizzo: Home > Temi > Piani, finanziamenti e monitoraggio del SSN > Programmazione sanitaria > Tariffari nazionali delle prestazioni del SSN”, nonché del solo Allegato 2 al Decreto, sempre non pubblicato, ma disponibile sul portale del Ministero della Salute, recante le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale di cui all''''allegato 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, con esclusione dall''''impugnativa della parte collegata alle tariffe per l''''assistenza protesica; - dell''''Intesa, ai sensi dell''''articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sullo schema di Decreto concernente la definizione delle tariffe dell''''assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, resa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Rep. atti n. 94 /CSR del 19 aprile 2023, per la parte collegata all''''approvazione del Decreto concernente le prestazioni di Specialistica ambulatoriale; - di ogni atto collegato, presupposto o comunque connesso, ivi compresa la Relazione Tecnica allegata alla Nota del Ministero della Salute del 14 aprile 2023, con cui è stato inviato lo schema di Decreto alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratorio Biosalento S.r.l. il 29/3/2024: l'accertamento della nullità ex art. 31 c.p.a., comma 4, e in subordine l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sub 1) - 3) e di quelli di seguito indicati con numerazione progressiva sub 4) - 10), sotto i profili e nelle parti che saranno appresso meglio specificate: 1) del Decreto del Ministero della Salute 23 giugno 2023, pubblicato in G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, avente ad oggetto la “Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, e della “Relazione Illustrativa e Metodologica (Allegato 1)”, pur non allegata al Decreto Ministeriale pubblicato, ma, come da Nota inserita in Gazzetta Ufficiale, “disponibile all'interno del portale del Ministero della Salute, nell'area tematica ubicata al seguente indirizzo: Home > Temi > Piani. finanziamenti e monitoraggio del SSN > Programmazione sanitaria> Tariffari nazionali delle prestazioni del SSN", nonché del solo Allegato 2 al Decreto, sempre non pubblicato, ma disponibile sul portale del Ministero della Salute, recante le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'allegato 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, con esclusione dall'impugnativa della parte collegata alle tariffe per l'assistenza protesica; 2) dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sullo schema di Decreto concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, resa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Rep. atti n. 94/CSR del 19 aprile 2023, per la parte collegata all'approvazione del Decreto concernente le prestazioni di Specialistica ambulatoriale; 3) di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi inclusa la Relazione Tecnica allegata alla Nota del Ministero della Salute del 14 aprile 2023, con cui è stato inviato lo schema di Decreto alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; 4) dei Decreti del Ministero della Salute del 18 gennaio 2016, del 26 maggio 2022, e del 21 giugno 2022, rispettivamente, di nomina della Commissione Tariffe e successiva rinnovazione della sua composizione, non pubblicati; 5) dei pareri dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Nazionali (AGENAS) espressi con le note prot. n. 9854 del 16 dicembre 2019, n. 8169 del 31 agosto 2022, e n. 8209 del 1° settembre 2022; 6) di tutti i verbali, con i relativi allegati, della Commissione istituita con D.M. 18 gennaio 2016 e, in particolare, di quelli dell'adunanza plenaria del 3 dicembre 2019 di approvazione dello schema di Decreto inviato dal Ministero alla Conferenza Stato-Regioni con note DAR-0022197-P-30/12/2021 e DAR-0022197-P-30/12/2021; e dell'adunanza plenaria del 12 ago-sto 2022 che ha approvato una revisione di “alcune” delle tariffe indicate nel predetto schema di Decreto (atti tuttora sconosciuti); 7) di tutti i verbali della sotto-Commissione dedicata all'assistenza specialistica ambulatoriale, ed in particolare di quelli degli incontri e delle riunioni svoltisi da febbraio 2016 a ottobre 2017 (atti tuttora sconosciuti); 8) nonché di ogni altro atto collegato o connesso, sia antecedente che successivo, ivi espressamente inclusi l'atto di affidamento e i lavori di CERGAS-Bocconi ed ogni documento tecnico, allegato o no ai verbali della Commissione, sulla base dei quali è stata formulata la proposta tariffaria approvata con il Decreto sub 1) in epigrafe del ricorso introduttivo (atti tuttora sconosciuti); 9) dello schema di Decreto e dei relativi allegati approvato dalla Commissione nella seduta plenaria del 3 dicembre 2019 sopra indicata sub 6) ed inviato alla Conferenza Stato-Regioni con nota Prot. DAR-0022197-P-30.12.2021 (codice 4.10/2021/115/CSR) (atto tuttora sconosciuto); 10) dei pareri positivi rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (atti tuttora sconosciuti) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO BIOSALENTO S.R.L. il 22\7\2024 : accertamento della nullità ex art. 31 c.p.a., comma 4, e in subordine l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sub 1) - 3) e degli atti, documenti e provvedimenti di seguito indicati con numerazione progressiva sub 4) - 5), sotto i profili e nelle parti che saranno appresso meglio specificate, già impugnati con i primi motivi aggiunti, notificati via P.E.C. il 27 marzo 2024, e depositati in data 28 marzo 2024, ma non ancora conosciuti formalmente, e che qui si impugnano a seguito del deposito effettuato dal Ministero della Salute, a mezzo dell’Avvocatura di Stato, in ottemperanza all’Ordinanza Presidenziale istruttoria disposta da codesto Ecc.mo T.A.R. del Lazio in data 26 marzo 2024, comunicata in pari data, e di quelli impugnati con il presente ulteriore ricorso per motivi aggiunti da 6) a 14): 1) del Decreto del Ministero della Salute 23 giugno 2023, pubblicato in G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, avente ad oggetto la “Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, e della “Relazione Illustrativa e Metodologica (Allegato 1)”, pur non allegata al Decreto Ministeriale pubblicato, ma, come da Nota inserita in Gazzetta Ufficiale, “disponibile all’interno del portale del Ministero della Salute, nell’area tematica ubicata al seguente indirizzo: Home > Temi > Piani. finanziamenti e monitoraggio del SSN > Programmazione sanitaria> Tariffari nazionali delle prestazioni del SSN", nonché del solo Allegato 2 al Decreto, sempre non pubblicato, ma disponibile sul portale del Ministero della Salute, recante le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'allegato 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, con esclusione dall'impugnativa della parte collegata alle tariffe per l'assistenza protesica; 2) dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sullo schema di Decreto concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, resa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Rep. atti n. 94/CSR del 19 aprile 2023, per la parte collegata all'approvazione del Decreto concernente le prestazioni di Specialistica ambulatoriale; 3) di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi inclusa la Relazione Tecnica allegata alla Nota del Ministero della Salute del 14 aprile 2023, con cui è stato inviato lo schema di Decreto alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; 4) dei Decreti del Ministero della Salute del 18 gennaio 2016, del 26 maggio 2022, e del 21 giugno 2022, rispettivamente, di nomina della Commissione Tariffe e successiva rinnovazione della sua composizione, non pubblicati, depositati in data 30 aprile 2024, alla cartella n. 1 denominata “Decreto MdS di costituzione Commissione e GdL”; 5) dei pareri dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Nazionali (AGENAS) espressi con le note prot. n. 9854 del 16 dicembre 2019, n. 8169 del 31 agosto 2022, e n. 8209 del 1° settembre 2022; 6) di tutti i verbali della Commissione istituita con D.M. 18 gennaio 2016 e della Sotto-commissione dedicata alla specialistica ambulatoriale con i relativi allegati, nonché di tutti i verbali delle audizioni delle Associazioni di Categoria del febbraio/marzo 2022, file, questi, tutti depositati dal Ministero della Salute alla cartella n. 2 denominata “verbali” e conosciuti in data 30 aprile 2024; 7) del verbale della Commissione plenaria tariffe del 2 febbraio 2016 depositato dal Mini-stero della Salute alla cartella n. 1 denominata “Decreto MdS di costituzione Commissione e GdL” conosciuto in data 30 aprile 2024; 8) del verbale della Commissione adunanza plenaria del 3 dicembre 2019 di approvazione dello schema di Decreto inviato dal Ministero alla Conferenza Stato-Regioni con note DAR-0022197-P-30/12/2021 e DAR-0022197-P-30/12/2021 (non conosciuto posto che non risulta accessibile il file depositato); 9) nonché di ogni altro atto collegato o connesso, sia antecedente che successivo, ivi espressamente ed ogni documento tecnico, allegato o no ai verbali della Commissione e del-la Sottocommissione, sulla base dei quali è stata formulata la proposta tariffaria approvata con il Decreto sub 1) in epigrafe del ricorso introduttivo; 10) degli atti di affidamento a CERGAS-Bocconi, in particolare del Decreto di affidamento non datato e del Decreto a contrarre del 15 ottobre 2015 e del relativo allegato n. 1 (quest’ultimo ancora non conosciuto), depositati dal Ministero alla cartella n. 3 denominata “atti di affidamento Università Bocconi” e conosciuti in data 30 aprile 2024; 11) dei pareri rilasciati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 settembre 2022 (nota del Capo Gabinetto del MEF al Capo di Gabinetto del Ministero della Salute prot. n. 18440 del 7 settembre 2022-U) e del 21 dicembre 2021 (nota del Capo Gabinetto del MEF al Capo di Gabinetto del Ministero della Salute prot. n. 25711 del 21 dicembre 2021), e dalla Ragioneria Generale dello Stato del 7 settembre 2022 (parere Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - MEF prot. n. 220747-U), depositati nel presente giudizio alla cartella n 5 denominata “assenso tecnico MEF” conosciuta in data 30 aprile 2024; 12) del Decreto del 31 marzo 2024 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Modifiche al Decreto 23 giugno 2023 recante: definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, pubblicato in G.U. in data 2 maggio 2024; 13) delle Note Ministero della Salute – Conferenza Stato Regioni depositate nel presente giudizio dal Ministero della Salute alla cartella n. 6 e conosciute in data 30 aprile 2024; 14) dello schema di Decreto e dei relativi allegati approvato dalla Commissione nella seduta plenaria del 3 dicembre 2019 ed inviato alla Conferenza Stato-Regioni con nota prot. n. DAR-0022197-P-30.12.2021 (codice 4.10/2021/115/CSR), Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.SSA GIUSEPPINA CELLAMARE S.R.L. il 7\1\2025 : per l’annullamento previa adozione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a. - del Decreto del Ministero della Salute del 25/11/2024, pubblicato in G.U. n. 302 del 27/12/2024 avente ad oggetto “Definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica” (doc. 1), ivi inclusi i relativi allegati (all.1 – relazione illustrativa e metodologica, all. 2 – prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale); - di ogni atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale ed in particolare, ove occorra, dell’Intesa, resa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 502/1992, sullo schema di decreto concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (doc. 2); 4 - nonché della DGR Puglia n. 1863 del 23/12/2024, avente ad oggetto “Recepimento D.M. 23 giugno 2023 – avente ad oggetto: “Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni CSR Rep. n. 204 del 14/11/2024 - Modifica ed integrazione della DGR n. 403 del 15 marzo 2021. Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 1963 del 28 dicembre 2023”, con cui la Regione Puglia ha inteso dare pedissequa applicazione al nomenclatore tariffario nazionale (doc. 2A).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2024 sulle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, con i relativi allegati e atti presupposti; il precedente decreto del 23 giugno 2023 e i primi due motivi aggiunti
Esito
Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, strutture private accreditate con il SSN, hanno contestato la determinazione delle tariffe nazionali per l'assistenza specialistica ambulatoriale, deducendo, tra l'altro, il difetto di istruttoria e di motivazione nella metodologia utilizzata dalla Commissione Tariffe e dall'amministrazione. In particolare, è stata censurata la mancata considerazione delle osservazioni metodologiche formulate da AGENAS nei pareri del 2022 e del 2024, riguardanti la verifica dei presupposti dei tariffari regionali e l'effettiva rilevazione tecnica dei costi; l'omessa utilizzazione di dati aggiornati relativi ai costi dei fattori produttivi e agli ulteriori elementi previsti dall'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992; l'inadeguatezza e la non rappresentatività del campione di strutture utilizzato per rilevare i costi standard, nonché l'indeterminatezza dei criteri di selezione e delle modalità di raccolta dei dati; infine, il ricorso a tariffari regionali senza una verifica critica della metodologia con cui essi erano stati elaborati, per accertare se riflettessero effettivi costi di produzione o mere scelte di politica tariffaria. Il decreto del 23 giugno 2023 è stato integralmente sostituito dal decreto del 25 novembre 2024, impugnato con i terzi motivi aggiunti.
La decisione
Il ricorso introduttivo e i primi due motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il decreto del 23 giugno 2023 era stato integralmente sostituito dal decreto del 25 novembre 2024. I terzi motivi aggiunti sono stati accolti, richiamando sinteticamente la motivazione di precedenti sentenze della stessa Sezione, tra cui la sentenza n. 16399/2025. Il TAR ha ritenuto fondato, in via assorbente, il difetto di un'idonea istruttoria a supporto delle scelte tariffarie. L'amministrazione avrebbe dovuto confrontarsi espressamente e rigorosamente con le osservazioni tecniche di AGENAS, pur trattandosi di pareri non vincolanti, e avrebbe dovuto utilizzare dati aggiornati, un campione rappresentativo e criteri trasparenti di rilevazione dei costi. Anche il confronto con i tariffari regionali risultava istruttoriamente carente, perché non era stata verificata la metodologia sottostante alla loro formazione. Il decreto del 25 novembre 2024 e i relativi allegati sono stati annullati, nella parte di interesse delle ricorrenti, con efficacia differita di 365 giorni decorrenti dal deposito della sentenza n. 16399/2025, per consentire all'amministrazione di rinnovare l'istruttoria secondo i criteri indicati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8-sexies, commi 5, 6 e 7, d.lgs. 502/1992
La determinazione delle tariffe nazionali deve fondarsi sulla valutazione dei costi dei fattori produttivi e degli ulteriori elementi previsti dalla norma, mediante un'istruttoria tecnica adeguata; i pareri obbligatori di AGENAS, pur non vincolanti, non possono essere disattesi senza un confronto motivato e una specifica istruttoria.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata, con sintetico richiamo a precedenti conformi della stessa Sezione.
art. 31, comma 4, c.p.a.
Richiamato dalle ricorrenti per la domanda subordinata di accertamento della nullità, ma non posto a fondamento dell'accoglimento, che ha riguardato l'annullamento per difetto di istruttoria.
artt. 55 e 56 c.p.a.
Richiamati nell'istanza cautelare proposta con i terzi motivi aggiunti; la sentenza definisce il merito senza adottare una distinta misura cautelare.
Massime di principio
- La determinazione amministrativa di tariffe sanitarie deve essere sorretta da un'istruttoria tecnica effettiva, aggiornata e verificabile, riferita ai costi dei fattori produttivi e agli ulteriori elementi prescritti dalla normativa di settore.
- Quando un'amministrazione si discosta, anche implicitamente, da osservazioni tecniche formulate da un organismo istituzionale nell'ambito di un parere obbligatorio, deve confrontarsi puntualmente con tali osservazioni e motivare adeguatamente le ragioni del mancato recepimento, anche se il parere non è vincolante.
- La rilevazione dei costi standard mediante strutture campione è legittima solo se il campione è adeguatamente rappresentativo del settore considerato e se sono conoscibili i criteri di selezione delle strutture e le modalità di raccolta dei dati.
- Il ricorso a tariffari regionali come parametro per la determinazione di tariffe nazionali richiede una verifica critica della metodologia che li ha prodotti, per distinguere dati fondati su effettive rilevazioni dei costi da valori derivanti da mere scelte di politica tariffaria.
- Quando l'annullamento di un atto tariffario rischia di incidere sulla continuità dell'organizzazione del servizio pubblico, il giudice può differirne l'efficacia per consentire all'amministrazione la rinnovazione dell'istruttoria e l'adozione delle conseguenti determinazioni.
Come è indicizzato
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