Cassazione Civile, Ordinanza n. 34520/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un assicurato aveva chiesto all'INPS il riconoscimento della pensione di anzianità con decorrenza 1 ottobre 2008, sostenendo di aver maturato il requisito contributivo attraverso il cumulo gratuito di contributi versati in gestioni diverse, incluse la gestione separata e una cassa professionale. L'INPS aveva invece considerato soltanto 1330 contributi settimanali, escludendo i periodi accreditati presso la gestione separata e la Cassa di previdenza dei ragionieri. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non applicabile l'art. 16 l. n. 233/1990 al cumulo dei contributi versati in diversi sistemi assicurativi e osservando che la totalizzazione ex d.lgs. n. 42/2006 non consentiva, nel caso concreto, il raggiungimento dei requisiti richiesti per la pensione di anzianità. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 16 l. n. 233/1990, dell'art. 7 l. n. 388/2000, del d.lgs. n. 42/2006 e della l. n. 228/2012, per avere negato l'utilizzabilità del cumulo gratuito; 2) violazione della disciplina sulla ricongiunzione, per avere ritenuto irrilevante la mancata definizione della procedura amministrativa; 3) violazione dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, per il mancato esame di una pretesa contribuzione estera; ha inoltre riproposto una questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 l. n. 233/1990 in rapporto all'art. 36 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o in parte inammissibili i primi due motivi: il cumulo di cui all'art. 16 l. n. 233/1990 opera solo nell'ambito delle gestioni autonome e non consente di sommare anche contributi versati a una cassa professionale; la totalizzazione disciplinata dal d.lgs. n. 42/2006 non era praticabile perché, alla data della domanda, non risultavano integrati i requisiti richiesti e comunque essa riguarda la pensione di vecchiaia o di inabilità, non la pensione di anzianità nel caso dedotto. Quanto alla ricongiunzione, la Corte ha affermato che il perfezionamento del procedimento amministrativo è presupposto necessario per trasferire la contribuzione e che non basta invocarne gli effetti in via incidentale nel giudizio sulla pensione. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di specificità, poiché il ricorso non riportava adeguatamente i fatti relativi alla contribuzione estera asseritamente invocata e la questione non era stata trattata nella sentenza impugnata. È stata infine esclusa la fondatezza della questione di costituzionalità, richiamando la discrezionalità del legislatore in materia previdenziale e la previsione della pensione supplementare come meccanismo idoneo a valorizzare i contributi brevi. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 16 l. n. 233/1990
La disciplina del cumulo dei periodi assicurativi si riferisce ai soggetti iscritti alle gestioni autonome e non si estende al cumulo con contributi versati in diversi sistemi assicurativi o in casse professionali; non è quindi utilizzabile per conseguire la pensione di anzianità invocata nel caso concreto.
art. 7 l. n. 388/2000
È richiamato come antecedente normativo della disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi, poi sostituita dal d.lgs. n. 42/2006.
d.lgs. n. 42/2006, art. 1
La totalizzazione consente, a determinate condizioni, di cumulare periodi non coincidenti solo se il soggetto non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni interessate e se ricorrano i requisiti anagrafici e contributivi previsti; nel caso concreto mancavano tali presupposti e la totalizzazione non era comunque idonea a conseguire la pensione di anzianità richiesta.
d.lgs. n. 42/2006, art. 4
Il trattamento pensionistico è determinato pro quota da ciascuna gestione interessata in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole proprie del decreto.
l. n. 228/2012
È stata citata come disciplina sopravvenuta, ma è stata ritenuta non applicabile ratione temporis alla domanda proposta prima della sua entrata in vigore.
artt. 1 e 4 l. n. 45/1990
La ricongiunzione dei periodi assicurativi richiede il previo perfezionamento del procedimento amministrativo e non può essere sostituita da un accertamento incidentale nel giudizio sulla pensione.
art. 6 Regolamento CE n. 883/2004
La censura è stata dichiarata priva di specificità perché non adeguatamente illustrata nel ricorso, sicché la Corte non ha potuto valutarne la fondatezza.
art. 12 Regolamento CE n. 987/2009
La censura è stata ritenuta priva di specificità e non esaminabile, poiché la relativa questione non risultava trattata nella decisione impugnata.
art. 366 c.p.c.
Il motivo che invocava la contribuzione estera è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità del ricorso per cassazione.
art. 36 Cost.
La Corte ha escluso il fumus della questione di legittimità costituzionale, ritenendo non comparabili in modo automatico i diversi sistemi previdenziali e valorizzando la discrezionalità legislativa in materia.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato, quale conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il cumulo dei periodi assicurativi previsto per specifiche gestioni previdenziali non può essere esteso oltre i limiti soggettivi e oggettivi fissati dalla legge, specialmente per includervi contributi versati a casse professionali o in sistemi previdenziali diversi se la disciplina applicabile non lo consente espressamente.
- La totalizzazione dei periodi assicurativi è rimedio eccezionale e condizionato: presuppone che il lavoratore non abbia già maturato un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni interessate e richiede il rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge applicabile.
- La ricongiunzione dei periodi assicurativi produce effetti solo se il relativo procedimento amministrativo si perfeziona; in mancanza, il giudice della pensione non può considerare utili quei contributi in via meramente incidentale.
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: la deduzione di una violazione di norme o di contributi esteri è inammissibile se il ricorso non ne riproduce i fatti rilevanti e non consente il controllo della censura.
- In materia previdenziale, la scelta del legislatore sull'estensione degli strumenti di cumulo e totalizzazione è tendenzialmente discrezionale; il vaglio di costituzionalità non può essere fondato su una mera disparità tra sistemi previdenziali diversi, specie se l'ordinamento prevede istituti compensativi come la pensione supplementare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34397/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34402/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34405/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34410/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34414/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34418/2023 del 11/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →