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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33513/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli, contestando anzitutto la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria aggravata, sostenendo che avrebbe dovuto essere qualificato come furto. La Corte ha rilevato che, secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, l'imputata aveva programmato e realizzato la sottrazione di merce e si era data alla fuga contestualmente alla violenza posta in essere dalla complice subito dopo la sottrazione. Tale sviluppo era logicamente prevedibile quale conseguenza del furto programmato, sicché è stato ritenuto integrato il concorso nella rapina impropria aggravata dalla commissione del fatto da parte di più persone riunite. Con il secondo motivo l'imputata ha dedotto, in termini non chiaramente comprensibili, il mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., erroneamente qualificato come attenuante. La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione del valore della merce sottratta, pari a euro 364,79, e della non occasionalità della condotta, poiché nello stesso giorno l'imputata aveva commesso un ulteriore furto. La Corte ha inoltre osservato che la circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta per la rapina dalla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale non era stata dedotta nell'atto di appello, sebbene tale deduzione fosse già proponibile, essendo l'appello successivo alla pronuncia costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla qualificazione del fatto, confermando che la ricorrente concorre nella rapina impropria aggravata perché si era rappresentata come sviluppo logicamente prevedibile del furto la violenza commessa dalla complice immediatamente dopo la sottrazione. Ha ritenuto improprio e comunque infondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., confermando l'esclusione della particolare tenuità per la non esiguità dell'offesa e la non occasionalità della condotta. Ha rilevato, inoltre, che l'attenuante del fatto di lieve entità applicabile alla rapina non era stata dedotta tempestivamente in appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La condotta è stata qualificata come rapina impropria, ritenendo configurabile il concorso della ricorrente nella violenza commessa dalla complice subito dopo la sottrazione, quale sviluppo logicamente prevedibile del furto programmato.

  • art. 131-bis c.p.

    La disposizione introduce una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non una circostanza attenuante. La sua applicazione è stata esclusa per la non esiguità dell'offesa e la non occasionalità della condotta.

  • art. 110 c.p.

    La Corte ha ritenuto integrato il concorso nel reato di rapina impropria sulla base della prevedibilità, da parte della ricorrente, della violenza attuata dalla complice dopo la sottrazione.

  • sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale

    La pronuncia ha introdotto, per il reato di rapina, una circostanza attenuante del fatto di lieve entità, che nel caso concreto non era stata dedotta nell'atto di appello.

  • art. 606 c.p.p.

    Il controllo di legittimità non consente di censurare la ricostruzione fattuale non dedotta come travisamento della prova; il giudizio discrezionale sull'art. 131-bis c.p. è censurabile solo se manifestamente illogico.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concorso nella rapina impropria, il concorrente nel furto risponde anche della violenza commessa dal complice immediatamente dopo la sottrazione quando tale condotta costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile del furto programmato e sia quindi riconducibile alla sua rappresentazione del fatto criminoso.
  • La particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. è una causa di non punibilità e non una circostanza attenuante; la sua applicazione può essere esclusa con motivazione non manifestamente illogica basata sulla non esiguità dell'offesa e sulla non occasionalità della condotta.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un giudizio discrezionale di merito e, se adeguatamente motivato e non manifestamente illogico, non è censurabile in sede di legittimità.
  • La circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta per la rapina dalla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale deve essere dedotta nei limiti e nei tempi delle impugnazioni; se era già proponibile al momento dell'appello e non è stata dedotta, non può essere utilmente introdotta per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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