Sentenza n. 5552/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare, del decreto del Questore di Caserta prot. n. 118 del 22 luglio 2025, recante diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero, in Italia da oltre vent’anni e titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo dal 2014, ha impugnato il decreto del Questore di Caserta del 22 luglio 2025. Il diniego era fondato sulla condanna per corruzione attiva, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in concorso e sostituzione di persona in concorso; da essa l’amministrazione aveva desunto la pericolosità sociale, il mancato inserimento lavorativo e l’assenza di contributo allo sviluppo economico e sociale. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 9 d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria e motivazione e travisamento dei fatti: il fatto risaliva al 2015 e la condanna a un anno di reclusione era sospesa; non sarebbe stata svolta una valutazione attuale e individualizzata, né considerati la condotta successiva e la collaborazione processuale, la lunga permanenza in Italia, la storia lavorativa, l’impresa agricola attiva dal 2020, la documentazione IVA e i legami con la moglie e i due figli. Ha inoltre contestato l’affermazione che la condotta si fosse protratta per un lungo arco temporale e lamentato l’omessa valutazione della possibilità di rilasciare un permesso ordinario. In giudizio il Ministero ha segnalato anche un precedente del 2004, relativo alla violazione dell’art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Ha ritenuto fondati i vizi di istruttoria e motivazione e la censura di travisamento: la pericolosità sociale era stata ricavata automaticamente dal precedente penale del 2023, relativo a fatti del 2015, mediante formule stereotipate, senza una valutazione individualizzata della situazione personale, lavorativa e familiare. Il precedente del 2004 non poteva integrare a posteriori la motivazione del provvedimento; inoltre era remoto e non era stato ritenuto ostativo nei precedenti rinnovi né al rilascio del permesso di lungo periodo nel 2014. Il provvedimento non dimostrava persuasivamente l’attuale pericolosità e ignorava i legami familiari, in relazione ai quali era necessaria una motivazione rafforzata che spiegasse la prevalenza dell’interesse pubblico all’allontanamento sull’interesse dello straniero a permanere in Italia. È stata altresì ritenuta fondata la censura relativa all’omessa considerazione del rilascio di un permesso ordinario. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
Pure fondato è il rilievo che non è stata considerata la possibilità di rilasciare un ordinario permesso di soggiorno.
Nel valutare la richiesta relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione deve considerare anche la possibilità di rilasciare un ordinario permesso di soggiorno.
art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
in merito a quest’ultimo precedente, deve rilevarsi che – anche a prescindere dal fatto che di esso non è fatta menzione nel provvedimento cosicché esso non può essere utilizzato per giustificarlo “a posteriori” in sede di difesa in giudizio – esso risale a epoca ormai remota e non è stato considerato rilevante in occasione dei precedenti rinnovi del permesso e anche dello stesso rilascio (risalente al 2014) del permesso di lungo periodo di cui il ricorrente aveva chiesto l’aggiornamento
Il precedente penale non menzionato nel provvedimento non può essere utilizzato dall’amministrazione per integrarne a posteriori la motivazione in giudizio. Nel caso concreto, il precedente remoto era inoltre stato ritenuto non ostativo nei precedenti rinnovi e al rilascio del permesso di lungo periodo.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi automaticamente sulla sola esistenza di una condanna: la valutazione della pericolosità sociale deve essere attuale e individualizzata e deve considerare gli elementi personali, lavorativi e familiari rilevanti.
- Quando lo straniero ha legami familiari in Italia, il provvedimento che incide sulla sua permanenza richiede una motivazione rafforzata, che dimostri puntualmente la prevalenza dell’interesse pubblico all’allontanamento rispetto al concorrente interesse a rimanere sul territorio nazionale.
- L’amministrazione non può giustificare in giudizio un diniego sulla base di precedenti penali non menzionati nel provvedimento impugnato; la motivazione dell’atto non è integrabile a posteriori mediante elementi addotti nella difesa processuale.
- Nel decidere sulla richiesta relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione deve valutare anche la possibilità di rilasciare un ordinario permesso di soggiorno.
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