Tribunale, Ordinanza T-404/25
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 febbraio 2026. — Miguel Ángel Navarro Fernández contro Parlamento europeo. — Ricorso per carenza – Domanda di ingiunzione – Domanda di provvedimenti provvisori – Difetto di rappresentanza del ricorrente – Mancata regolarizzazione – Irricevibilità manifesta. — Causa T-404/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di un privato contro il Parlamento europeo perché proposto senza la necessaria rappresentanza da parte di un avvocato distinto dal ricorrente. La pronuncia ribadisce che, per le parti non privilegiate, l’articolo 19 dello Statuto vieta l’autodifesa davanti ai giudici dell’Unione. Poiché il ricorrente, pur essendo avvocato, ha agito personalmente e non ha regolarizzato la posizione dopo due inviti, il ricorso è stato dichiarato manifestamente irricevibile.
Ricorso individuale dichiarato manifestamente irricevibile per difetto di rappresentanza: divieto di autorappresentanza dinanzi al Tribunale e mancata regolarizzazione
La questione giuridica
Se un ricorso proposto da una parte non privilegiata, firmato dal ricorrente in proprio senza avvocato, sia ricevibile ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in caso di difetto di rappresentanza, se la mancata designazione di un nuovo avvocato dopo l’invito alla regolarizzazione imponga la declaratoria di irricevibilità manifesta.
Principio di diritto
Le parti non privilegiate dinanzi al Tribunale devono essere rappresentate da un avvocato distinto dalla parte stessa: l’autorit rappresentanza è vietata e l’atto introduttivo firmato personalmente dal ricorrente non può validamente introdurre il giudizio, neppure se il ricorrente è avvocato abilitato a patrocinare in uno Stato membro. Quando il Tribunale rileva tale violazione, deve invitare la parte a regolarizzare designando un nuovo difensore; se la regolarizzazione non avviene nel termine, il ricorso va respinto come manifestamente irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articoli 265, 278 e 279 TFUE
Ricorso per carenza e domanda di provvedimenti provvisori respinti per difetto di rappresentanza
L’ordinanza riguarda un ricorso diretto proposto dinanzi al Tribunale da Miguel Ángel Navarro Fernández contro il Parlamento europeo, fondato sugli articoli 265, 278 e 279 TFUE. Il ricorrente chiedeva, in sostanza, che fosse constatata l’inerzia del Parlamento nell’ingiungere alla Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti del Regno di Spagna e domandava anche varie misure urgenti e provvisorie.
Contesto processuale e domanda del ricorrente
Il ricorrente chiedeva in particolare:
- di dichiarare illegittima l’astensione del Parlamento dall’ingiungere alla Commissione l’avvio di un procedimento per inadempimento;
- di ordinare al Parlamento di agire entro un mese, trasmettendo il fascicolo alla Commissione o, in subordine, proponendo esso stesso un ricorso per carenza;
- di ingiungere alla Commissione di procedere a un’ispezione in loco;
- di imporre alla Commissione di invitare il Regno di Spagna ad adottare misure urgenti di protezione fisica per il ricorrente e la sua famiglia;
- di adottare provvedimenti provvisori.
Normativa rilevante sulla rappresentanza
Il Tribunale richiama l’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al giudizio dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53 dello stesso Statuto. Tali disposizioni impongono, per le parti non privilegiate, due condizioni cumulative:
- essere rappresentate da un avvocato;
- che l’avvocato sia abilitato al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte dell’Accordo SEE.
Divieto di autorappresentanza
Richiamando la giurisprudenza recente della Corte, il Tribunale afferma che il requisito della rappresentanza da parte di un avvocato implica un vero e proprio divieto di autorappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione. Ne consegue che una parte non privilegiata non può in alcun caso stare in giudizio personalmente, nemmeno se è a sua volta avvocato abilitato a patrocinare davanti ai giudici nazionali.
Applicazione al caso concreto e regolarizzazione
Nel caso di specie, il ricorso era stato firmato dal solo ricorrente, che pure era avvocato abilitato in Spagna. Prima di dichiarare l’irricevibilità, il Tribunale ha applicato l’approccio garantista ricavato dalla giurisprudenza recente e ha invitato due volte il ricorrente a regolarizzare la rappresentanza designando un nuovo avvocato. Il ricorrente ha risposto alla prima richiesta affermando di agire personalmente e non ha dato seguito alla seconda richiesta.
Decisione e spese
Constatata la mancata regolarizzazione entro i termini concessi, il Tribunale ha respinto il ricorso come manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura. Quanto alle spese, poiché il convenuto non era ancora stato coinvolto nella fase scritta in modo tale da sostenere spese, il ricorrente è stato condannato a sopportare le proprie spese ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che la mancata osservanza dell’obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato distinto dal ricorrente comporta l’irricevibilità del ricorso, salvo che la parte regolarizzi tempestivamente la situazione dopo l’invito del Tribunale. In mancanza di regolarizzazione, il giudizio non può proseguire e il ricorso è respinto in via manifesta.
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