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Sentenza

Sentenza n. 381/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7247/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202504636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la graduatoria concorsuale rettificata, nonché la graduatoria rettificata nella parte in cui non riconosceva la riserva di posti per i volontari delle forze armate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ente gestore del concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti avevano partecipato a un concorso pubblico aggregato, per titoli ed esami, per la copertura di 485 posti di operatore sociosanitario, chiedendo di beneficiare della riserva prevista per i volontari delle forze armate. La graduatoria originaria non aveva riconosciuto tale riserva ed era stata successivamente rettificata con provvedimento del 10 gennaio 2025. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché i candidati avevano impugnato la graduatoria rettificata, ma non quella originaria, già lesiva. In appello gli interessati hanno contestato tale statuizione, sostenendo che l’apertura del procedimento di riesame e le precedenti rettifiche rendevano incerto il carattere lesivo delle graduatorie anteriori. Nel merito hanno dedotto l’illegittimità del mancato riconoscimento della riserva, sostenendo che la piattaforma consentisse soltanto di dichiarare l’appartenenza a categorie speciali senza allegare la documentazione, e che la documentazione successivamente trasmessa via PEC avrebbe dovuto essere valutata, anche mediante soccorso istruttorio. Hanno inoltre sostenuto che si trattasse di una dichiarazione imprecisa e di un errore riconoscibile, non di una mancata dichiarazione. Una precedente ricorrente non appellante è intervenuta ad adiuvandum, chiedendo tutela anche per il mancato riconoscimento di una riserva connessa alla disabilità; dopo il passaggio della causa in decisione ha depositato un ulteriore atto di intervento, motivi aggiunti e una richiesta cautelare, lamentando anche difficoltà tecniche del portale telematico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla questione processuale relativa all’ammissibilità del ricorso di primo grado. L’apertura del procedimento di riesame della graduatoria originaria aveva determinato una situazione di obiettiva incertezza sul contenuto e sugli effetti dell’atto lesivo, rendendo applicabile l’errore scusabile. Inoltre, l’eventuale accoglimento dell’impugnazione della graduatoria rettificata avrebbe conservato utilità, poiché avrebbe imposto all’amministrazione di redigere una nuova graduatoria conforme al riconoscimento della riserva, senza dover riesumare quella precedente. Nel merito, tuttavia, il Collegio ha respinto le censure. Il bando imponeva espressamente di allegare alla domanda telematica, in formato PDF, la documentazione comprovante i titoli di precedenza o preferenza, a pena di non valutazione o decadenza dal beneficio. La previsione doveva essere letta congiuntamente alla clausola che richiedeva la dichiarazione del titolo e l’allegazione della documentazione probatoria ove necessaria: tale espressione rendeva obbligatoria la produzione documentale quando il candidato intendesse ottenere la riserva. La successiva trasmissione via PEC, il mancato soccorso istruttorio e i dedotti malfunzionamenti della piattaforma non potevano supplire all’omissione. Il sistema consentiva infatti di allegare documenti, altri candidati erano stati esclusi per documentazione non conforme e numerosi candidati avevano ottenuto il riconoscimento di titoli di riserva sulla base della documentazione prodotta. L’ammissione della documentazione tardiva avrebbe violato la par condicio. Il secondo atto di intervento e i motivi aggiunti dell’interveniente sono stati dichiarati inammissibili e inutilizzabili perché depositati dopo il passaggio della causa in decisione e oltre i termini processuali; anche la richiesta di differimento trasmessa via PEC alla segreteria durante o dopo l’udienza è stata ritenuta irrituale. Il ricorso di primo grado è stato quindi definitivamente respinto. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 4 e 5, d.P.R. 487/1994

    eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza a parità di punteggio

    La disposizione è richiamata dal bando quale disciplina dei titoli di precedenza e preferenza, ma l'esercizio concreto del beneficio è stato subordinato dal bando alla dichiarazione e alla produzione della documentazione comprovante il titolo.

  • art. 5 del bando di concorso

    documentazione comprovante il possesso di titoli di precedenza/preferenza ex art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.; ove necessario, pena non valutazione/decadenza dai benefici

    Il bando imponeva di allegare alla domanda telematica la documentazione comprovante il titolo quando il candidato chiedeva il riconoscimento della riserva, prevedendo la non valutazione o la decadenza dal beneficio in caso di omissione.

  • art. 4 del bando di concorso

    dichiarare l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza a parità di punteggio ... allegando, ove necessario, la documentazione probatoria

    La clausola, letta congiuntamente all'art. 5 del bando, non consentiva di ritenere sufficiente la sola dichiarazione: la documentazione doveva essere allegata quando il candidato intendeva far valere il titolo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione avvia un procedimento di riesame della graduatoria originaria, generando obiettiva incertezza sul contenuto e sugli effetti dell'atto lesivo, l'errore scusabile può giustificare l'impugnazione della graduatoria rettificata anche senza autonoma impugnazione della graduatoria originaria.
  • L'impugnazione di una graduatoria rettificata conserva interesse quando l'eventuale accoglimento imporrebbe all'amministrazione di formulare una nuova graduatoria conforme ai criteri di legge o di bando, anche se non comporterebbe la riesumazione della graduatoria precedente.
  • Quando il bando di concorso impone di allegare alla domanda la documentazione comprovante un titolo di riserva, precedenza o preferenza, la mera dichiarazione del titolo non sostituisce la produzione documentale richiesta; l'omissione determina la non valutabilità o la decadenza dal beneficio nei termini previsti dal bando.
  • Il soccorso istruttorio non è doveroso per acquisire successivamente la documentazione probatoria che il bando imponeva di produrre a pena di non valutazione o decadenza, poiché la sua ammissione tardiva altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
  • La presenza all'udienza di trattazione è una facoltà del difensore, ma, una volta celebrata l'udienza e trattenuta la causa in decisione, non sono ammissibili irrituali richieste di differimento trasmesse via PEC alla segreteria; gli atti depositati dopo il passaggio in decisione e oltre i termini processuali non sono utilizzabili.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiDecadenza e tardivitàSoccorso istruttorioPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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