Cassazione Penale, Sentenza n. 32113/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
A seguito della notifica di un decreto di giudizio immediato, l’imputato aveva tempestivamente chiesto il giudizio abbreviato condizionato all’esame di alcuni testimoni. Nell’udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 458, comma 2, c.p.p., il giudice rigettava la richiesta condizionata e disponeva il giudizio immediato, restituendo gli atti al giudice per le indagini preliminari per la nuova fissazione dell’udienza dibattimentale. Subito dopo la decisione, il difensore dichiarava di voler procedere con giudizio abbreviato non condizionato. Il pubblico ministero si opponeva, ritenendo la richiesta tardiva perché non proposta contestualmente e anteriormente alla decisione sulla richiesta condizionata; il giudice la dichiarava inammissibile. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo l’abnormità strutturale e funzionale dell’ordinanza e la violazione degli artt. 438, commi 5 e 5-bis, e 458, commi 1, 2-bis e 2-ter, c.p.p. Sosteneva che, dopo il rigetto della richiesta condizionata, l’imputato potesse proporre nella stessa udienza la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato e che il diniego giudiziale determinasse una stasi procedimentale e un’inammissibile regressione del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso che l’ordinanza impugnata fosse abnorme, sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello funzionale. Pur riconoscendo che l’art. 458, comma 2-bis, c.p.p. consente, nella stessa udienza fissata per valutare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, di formulare anche la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, la Corte ha ritenuto che l’eventuale illegittimo rigetto o dichiarazione di inammissibilità non determini abnormità. Il rimedio previsto dall’art. 438, comma 6-ter, c.p.p., richiamato dall’art. 458, comma 2, c.p.p., consente infatti all’imputato di riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento, dinanzi al giudice dibattimentale, il quale può ammettere il rito se ritiene illegittimo o ingiustificato il precedente diniego. Pertanto non si produce né un atto estraneo al sistema processuale né una stasi del procedimento.
Norme richiamate
art. 438 c.p.p.
La disciplina consente, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato, di riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento; il giudice dibattimentale può ammettere il rito se ritiene illegittimo o ingiustificato il precedente diniego.
art. 442 c.p.p.
La norma è richiamata in relazione alla riduzione premiale della pena conseguente al giudizio abbreviato e al suo eventuale recupero quando il diniego del rito sia stato illegittimo.
art. 458 c.p.p.
commi 1, 2, 2-bis e 2-ter
Dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato; se la richiesta condizionata è rigettata, nella stessa udienza può formulare la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato o altre richieste di definizione anticipata. L’eventuale diniego non è abnorme perché è possibile riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento.
art. 444 c.p.p.
È indicato tra le ulteriori richieste di definizione anticipata proponibili nella medesima udienza dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato.
art. 458 c.p.p.
comma 2, come modificato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022
Il richiamo all’art. 438, comma 6-ter, rende applicabile anche nel procedimento conseguente a giudizio immediato il rimedio della riproposizione della richiesta di rito abbreviato.
art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 150 del 2022
Ha introdotto nell’art. 458, comma 2-bis, la possibilità di formulare nella stessa udienza ulteriori richieste di riti alternativi dopo il rigetto della richiesta condizionata.
art. 24, comma 1, lett. a), n. 3), d.lgs. n. 150 del 2022
Ha introdotto nell’art. 438, comma 6-ter, il rimedio della riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato prima dell’apertura del dibattimento.
art. 1, comma 10, lett. c), n. 1), legge n. 134 del 2021
Costituisce la delega legislativa richiamata quale fondamento della disciplina volta a favorire la rapida definizione mediante riti alternativi.
art. 169 del 2003
La sentenza della Corte costituzionale è richiamata quale precedente che ha riconosciuto la possibilità di rinnovare, prima dell’apertura del dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato condizionata a integrazione probatoria quando illegittimamente rigettata.
art. 173 disp. att. c.p.p.
È richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata nell’ambito del procedimento conseguente a decreto di giudizio immediato, l’imputato può proporre nella stessa udienza la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato; le due forme costituiscono modalità differenziate del medesimo rito e non devono essere necessariamente presentate congiuntamente o in via subordinata.
- L’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato non è abnorme, neppure quando il diniego sia illegittimo o ingiustificato, perché l’ordinamento prevede uno specifico rimedio mediante la riproposizione della richiesta prima dell’apertura del dibattimento.
- Ai sensi dell’art. 438, comma 6-ter, c.p.p., richiamato dall’art. 458, comma 2, c.p.p., l’imputato può riproporre davanti al giudice del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato dichiarata inammissibile o rigettata; se il diniego precedente è ritenuto illegittimo o ingiustificato, il giudice ammette il rito.
- La previsione del rimedio restitutorio davanti al giudice dibattimentale esclude l’abnormità funzionale del diniego, poiché il procedimento non entra in una situazione di stasi e può essere definito mediante giudizio abbreviato nella sede processuale propria.
- La categoria dell’abnormità non è applicabile al provvedimento di diniego del giudizio abbreviato non condizionato quando l’ordinamento consenta di recuperare sia l’accesso al rito sia la riduzione premiale della pena attraverso la riproposizione tempestiva della richiesta.
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