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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03653/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile, in origine appartenente al de cuius, a una società poi cancellata dal registro delle imprese, e da una successiva vendita di parte dello stesso bene a una seconda società, poi fallita. La curatela dell'eredità giacente agiva per ottenere: in via principale, la declaratoria di nullità della prima compravendita e l'opponibilità di tale nullità alla successiva acquirente per difetto di buona fede ex art. 2652 n. 6 c.c.; inoltre la nullità e/o inefficacia della seconda vendita perché simulata; in subordine, la revocatoria ex art. 2901 c.c. della seconda vendita. Nel corso del giudizio emergeva che la prima società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione della causa. Il tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande contro la società estinta, escluso la legittimazione passiva dei suoi ex soci e respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio. In appello la curatela sosteneva che la cancellazione della società fosse illegittima e che il giudice dovesse rilevarne incidentalmente l'inefficacia per consentire la partecipazione della società al giudizio, lamentando anche che il tribunale non avesse accolto la domanda di cancellazione della cancellazione dal registro delle imprese. La corte d'appello dichiarava l'appello inammissibile perché basato su una domanda proposta tardivamente solo in comparsa conclusionale. Nel ricorso per cassazione la curatela deduceva violazione di norme sostanziali e processuali, contestando la tardività della domanda e sostenendo la doverosità di un rilievo officioso incidentale sull'illegittimità della cancellazione della società, in presenza di azioni di nullità, simulazione e revocatoria relative al contratto cui la società aveva partecipato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello fondato sulla domanda di cancellazione della cancellazione della società dal registro delle imprese, perché tale domanda risultava proposta solo tardivamente nel giudizio di primo grado, in comparsa conclusionale, e non già nell'atto introduttivo o al più nella prima udienza. La Corte ha affermato che, pur potendo il giudice camerale conoscere incidenter tantum della questione pregiudiziale relativa alla sussistenza dei requisiti per la cancellazione della società, la domanda volta ad ottenere una decisione con efficacia di giudicato sull'insussistenza di tali requisiti deve essere tempestivamente proposta dalla parte interessata nei modi e nei termini ordinari. Ha inoltre ribadito che il vizio di omessa pronuncia richiede la puntuale trascrizione, nel ricorso per cassazione, del contenuto della domanda e degli atti in cui essa sarebbe stata proposta, onere non assolto dalla ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; la questione della legittimità della cancellazione può essere oggetto di autonoma domanda ordinaria, ma non viene automaticamente rimossa per il solo fatto che sia controversa nel processo principale.

  • art. 2652 n. 6 c.c.

    richiamato quale base della domanda di opponibilità della nullità della precedente alienazione al successivo acquirente, in relazione al requisito della buona fede.

  • art. 1414 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulla nullità per sostenere la domanda di simulazione/inefficacia della vendita successiva.

  • artt. 1418 ss. c.c.

    richiamati per fondare la domanda di nullità del contratto di compravendita.

  • art. 2189 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla disciplina delle iscrizioni nel registro delle imprese.

  • art. 2191 c.c.

    consente la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione avvenuta senza le condizioni richieste dalla legge; tuttavia il relativo provvedimento camerale non ha natura decisoria e non impedisce un autonomo giudizio ordinario sul punto.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base della domanda revocatoria della seconda vendita, proposta in via subordinata.

  • art. 99 c.p.c.

    la domanda deve essere proposta dalla parte interessata e non rilevata d'ufficio dal giudice.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di litisconsorzio e integrazione del contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'omessa pronuncia; la Corte ricorda che il vizio richiede che la domanda sia stata ritualmente e specificamente proposta e trascritta nel ricorso per cassazione.

  • art. 183 c.p.c.

    la domanda nuova è proponibile, al più, entro la prima udienza nei limiti consentiti; non può essere introdotta tardivamente in comparsa conclusionale.

  • art. 345 c.p.c.

    in appello sono inammissibili le domande nuove; il motivo di gravame fondato su domanda tardiva in primo grado è quindi inammissibile.

  • art. 34 c.p.c.

    richiamato come esempio della possibilità di ottenere una decisione con efficacia di giudicato su una questione pregiudiziale.

  • art. 2190 ss. c.c.

    richiamati per il procedimento camerale davanti al giudice del registro delle imprese.

  • art. 2409 c.c.

    citato come esempio di procedimento camerale in cui possono sorgere questioni pregiudiziali da decidere incidenter tantum.

  • art. 2485, comma 2, c.c.

    citato come esempio di conflitto sulla causa di scioglimento della società e sulla necessità di una decisione incidentale nel procedimento camerale.

  • art. 742 c.p.c.

    richiamato per la possibilità di chiedere la revoca o modifica del provvedimento camerale alla luce della successiva decisione ordinaria.

  • art. 111 Cost.

    menzionato nel richiamo alla giurisprudenza sulle decisioni camerali non definitive e non impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    norma sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una società è stata cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione passiva per le azioni relative ai diritti o debiti sociali può spettare agli ex soci, ma se la controversia riguarda l'impugnazione di un contratto cui la società era parte, la legittimazione passiva resta in capo alla società stessa; in tali casi la questione della legittimità della cancellazione può essere oggetto di autonoma domanda di accertamento con forza di giudicato.
  • Se nel procedimento camerale o nel giudizio di merito emerge una questione pregiudiziale sulla sussistenza dei requisiti di una iscrizione o cancellazione societaria, il giudice può e deve deciderla incidenter tantum ai soli fini del procedimento; chi voglia una pronuncia definitiva deve proporre tempestivamente un'autonoma domanda ordinaria, non potendo pretendere che il giudice la rilevi d'ufficio.
  • La domanda volta ad ottenere un accertamento con efficacia di giudicato deve essere proposta dalla parte interessata nei termini processuali ordinari; la sua introduzione per la prima volta in comparsa conclusionale è tardiva e comporta inammissibilità, con conseguente impossibilità di dedurre validamente la questione in appello.
  • Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se la domanda o eccezione asseritamente trascurata sia stata ritualmente proposta e sia specificamente trascritta nel ricorso, con indicazione degli atti e dei verbali in cui è stata formulata; la Corte non può svolgere ricerche autonome negli atti processuali.
  • Il provvedimento camerale del giudice del registro che accerti o escluda i requisiti per un'iscrizione o cancellazione non ha, di regola, natura decisoria definitiva e non preclude l'esercizio dell'azione ordinaria di accertamento volta a ottenere una decisione di merito con efficacia di giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicatoAzienda
RamiProcesso civileSuccessioniCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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