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Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Indetraibilità IVA assolta sugli acquisti - Inerenza attività di impresa e/o assenza di operazioni attive

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la detraibilità dell'IVA assolta dalla società su costi di produzione sostenuti direttamente, sebbene tali costi fossero riconducibili all'attività del fornitore/produttore. L'Amministrazione contestava la detrazione sostenendo, in sostanza, che i costi non fossero inerenti all'attività della società o che mancassero operazioni attive sufficientemente collegate. La società sosteneva invece che l'accollo dei costi rappresentasse un aggiustamento del prezzo di acquisto, reso necessario dalle mutate condizioni di mercato, e che gli acquisti fossero comunque funzionali alla propria attività d'impresa soggetta a IVA.

La decisione

È stato riconosciuto che il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del sistema IVA e non può essere negato quando sussistono i requisiti minimi: acquisto effettuato da un soggetto passivo e destinazione dei beni o servizi allo svolgimento di un'attività economica soggetta a IVA. L'IVA relativa ai costi di produzione sostenuti dalla società è stata ritenuta detraibile, poiché tali costi erano collegati all'attività commerciale della committente e configuravano un aggiustamento del prezzo di acquisto, anche se originariamente riferibili all'attività del produttore.

Norme richiamate

  • Principio di neutralità dell'IVA e diritto alla detrazione

    Il diritto alla detrazione è un principio fondamentale del sistema IVA e può essere limitato solo in presenza di elementi che dimostrino l'assenza di un collegamento effettivo tra gli acquisti e l'attività economica soggetta a imposta.

  • Requisito dell'inerenza degli acquisti all'attività d'impresa

    L'inerenza non richiede necessariamente che il costo sia imputabile in modo diretto e immediato a una specifica operazione attiva; è sufficiente che l'acquisto sia funzionale, anche indirettamente, all'attività economica del soggetto passivo.

Massime di principio

  • La detrazione IVA può spettare anche in assenza di operazioni attive immediate, purché sia dimostrato un collegamento concreto e documentabile tra gli acquisti e l'attività economica soggetta a IVA.
  • L'inerenza va valutata in termini funzionali ed economici, non soltanto verificando a chi siano astrattamente imputabili i costi.
  • Quando un committente sostiene costi originariamente riferibili al fornitore, tali costi possono costituire un aggiustamento del prezzo di acquisto se risultano giustificati dai rapporti commerciali e dalle condizioni di mercato.
  • L'Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente la detrazione per il solo fatto che non vi siano operazioni attive contestuali o che il costo non sia direttamente riconducibile a una singola vendita.
  • Il contribuente deve comunque conservare contratti, fatture, accordi commerciali e altra documentazione idonea a dimostrare la destinazione degli acquisti all'attività d'impresa e il loro effettivo collegamento economico con le operazioni soggette a IVA.

Testo integrale

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