Cassazione Civile, Sentenza n. 17684/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Regione Puglia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato prescritto il credito relativo a una cartella per tassa automobilistica anno 2009 emessa nei confronti di Lucia De Luca. I motivi di ricorso erano due: (1) violazione dell'art. 5 d.l. 30/12/1982, n. 953 (comma 51) perché la CTR avrebbe computato erroneamente la prescrizione triennale non facendo decorrere il termine fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto; (2) violazione degli artt. 2935 e 2945 c.c. perché la CTR avrebbe ritenuto che il nuovo periodo prescrizionale iniziasse il giorno della notifica dell'avviso di accertamento anziché dal 60° giorno successivo alla notifica, ossia dal momento in cui l'accertamento diventa definitivo ed il credito esigibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Regione Puglia, cassando la sentenza impugnata. Nel merito la Corte ha ritenuto che, per la tassa automobilistica, il dies a quo del termine prescrizionale triennale coincide con il momento in cui l'avviso di accertamento diventa definitivo (ossia generalmente il 60° giorno dalla notifica, quando non è stato proposto ricorso). Applicando questo principio al caso concreto, l'accertamento era divenuto definitivo il 23/02/2013; il triennio per la riscossione è quindi spirato il 23/02/2016; la cartella di pagamento era stata notificata anteriormente (16/01/2016), pertanto l'interruzione era tempestiva. Conseguentemente la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente (De Luca). Sono compensate le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 5, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (comma 51)
"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte"
La Corte sottolinea che il termine di prescrizione è il triennio che si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, ma il dies a quo va determinato in base all'esigibilità del credito: l'azione di riscossione decorre dal momento in cui l'atto impositivo diventa definitivo (ossia quando l'accertamento è divenuto incontestabile), non automaticamente dal solo giorno di notifica dell'avviso.
art. 2935 cod. civ.
Principio generale secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso tributario ciò significa che il termine prescrizionale decorre quando l'accertamento diventa definitivo ed il credito esigibile (in pratica dal 60° giorno successivo alla notifica dell'avviso, se non impugnato).
art. 2945 cod. civ.
Rilevante nella discussione sui termini e sulle interruzioni/decadenze processuali; la Corte ha comunque ancorato il decorso della prescrizione all'esigibilità del credito, non al solo giorno di notifica, in coerenza con l'art. 2935 c.c.
art. 1, comma 161, legge 296/2006 e art. 25 d.P.R. n. 603/1973
Richiamati in motivazione per distinguere ipotesi in cui il legislatore ha espressamente fissato una data finale (31 dicembre) e quelle in cui non l'ha fatto; la Corte osserva che, in assenza di una previsione espressa, non si può automaticamente far decorrere il nuovo termine dal 31 dicembre.
art. 68 d.lgs. n. 546/1992; artt. 14 e 15 d.P.R. n. 602/1973
Norme richiamate per spiegare che l'Amministrazione può far valere il proprio credito definitivamente solo quando l'atto impositivo è divenuto definitivo e quindi può attivare la procedura di riscossione; confermano l'ancoraggio del dies a quo all'esigibilità del credito.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica (art. 5 d.l. 953/1982) il termine prescrizionale triennale deve essere calcolato a partire dal momento in cui l'accertamento diventa definitivo e il credito diventa esigibile, non automaticamente dalla data di notifica dell'avviso.
- L'accertamento diventa definitivo, e quindi rende il credito esigibile, alla scadenza del termine di impugnazione (di regola il 60° giorno dalla notifica) quando non è stato proposto ricorso; da tale data decorre la prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c.
- Una notificazione di cartella di pagamento efficacemente intervenuta prima dello spirare del triennio calcolato dalla data di definitività dell'accertamento interrompe la prescrizione e rende legittima la riscossione.
- Non si può far decorrere il nuovo termine prescrizionale sempre e automaticamente dal 31 dicembre dell'anno indicato dall'art. 5, salvo che la norma lo preveda espressamente; occorre verificare il dies a quo concreto basato sull'esigibilità del credito.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrapposti su punti rilevanti, il giudice può compensare le spese di giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17557/2024 del 26/06/2024
- Sentenza civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17559/2024 del 26/06/2024
- Sentenza civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17611/2024 del 26/06/2024
- Sentenza civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17613/2024 del 26/06/2024
- Sentenza civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17624/2024 del 26/06/2024
- Sentenza civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17628/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →