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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21403/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito in primo grado con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal tardivo e parziale recepimento della direttiva 2004/80/CE, dedicata all’indennizzo delle vittime di reati violenti. La domanda si collocava nel contesto dell’omicidio della madre dei ricorrenti, commesso dal padre, poi condannato penalmente e civilmente con provvisionale in favore dei figli. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria; la Corte d’appello aveva però dichiarato inammissibile l’impugnazione perché proposta oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., escludendo anche la rimessione in termini invocata per la mancata restituzione del fascicolo di primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con sette motivi, la violazione degli artt. 115, 116, 153, 167 e 2697 c.c./c.p.c. e hanno contestato: il diniego di rilievo alla dichiarazione scritta di una collaboratrice di studio sulla impossibilità di ritirare il fascicolo; la mancata considerazione della non contestazione del fatto da parte dell’Avvocatura; l’omesso esame della richiesta di prova orale; e, con l’ultimo motivo, una violazione dell’art. 113 c.p.c. per avere il giudice introdotto questioni nuove. È stata inoltre reiterata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 702-quater c.p.c. e chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sul termine di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla rimessione in termini, affermando che essa richiede una causa non imputabile, assoluta e causalmente determinante rispetto alla decadenza, requisiti non integrati dalla mancata disponibilità del fascicolo di primo grado, evenienza che non impedisce di proporre l’impugnazione né giustifica la decadenza, potendo la parte chiedere la ricostituzione del fascicolo e l’integrazione dell’atto di appello. Ha inoltre escluso che la non contestazione possa riguardare questioni di rito o di svolgimento del processo, oltre a rilevare carenze di specificità nel ricorso quanto alla deduzione della non contestazione. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo e non l’omessa motivazione su istanze istruttorie; comunque la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta implicita. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per oscura formulazione e mancanza di correlazione con il decisum. Le questioni di costituzionalità e il rinvio pregiudiziale sono stati disattesi perché già reputati manifestamente infondati da precedenti di legittimità. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma richiamata come base del ricorso introduttivo nel procedimento sommario di cognizione

  • art. 702-ter c.p.c.

    l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario è impugnabile con appello nel termine di trenta giorni

  • art. 702-quater c.p.c.

    il termine breve di trenta giorni decorre dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della cancelleria; la previsione è stata ritenuta compatibile con la tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare il mancato apprezzamento di una dichiarazione scritta; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera sui fatti storici costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto e non sulle questioni processuali

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato in tema di rimessione in termini, che richiede un impedimento non imputabile e assoluto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova e alla necessità di dimostrare i presupposti della rimessione in termini

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in tema di allegazione e contestazione dei fatti da parte del convenuto

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo ritenuto inammissibile perché non correlato al decisum

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per i motivi deducenti violazione di legge processuale e censure in realtà non idonee a scalfire la decisione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per le doglianze di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non l'omessa motivazione né la valutazione di istanze istruttorie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Direttiva 2004/80/CE

    richiamata come direttiva sul risarcimento/indennizzo delle vittime di reati violenti, invocata per il tardivo recepimento nazionale

  • artt. 3 e 24 Cost.

    invocati nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 702-quater c.p.c., ritenuta manifestamente infondata

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato in connessione alla questione costituzionale per asserito contrasto con parametri sovranazionali

  • art. 47 Carta di Nizza

    richiamato come parametro interposto nella questione costituzionale

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale nella questione costituzionale

Massime di principio

  • La rimessione in termini per proporre impugnazione presuppone una causa non imputabile, connotata da assolutezza dell’impedimento e da nesso causale determinante con la decadenza; una mera difficoltà o l’indisponibilità del fascicolo non bastano.
  • Lo smarrimento o la mancata disponibilità del fascicolo di primo grado non impedisce di per sé la proposizione dell’impugnazione, poiché la parte può chiedere la ricostituzione del fascicolo e integrare l’atto di appello.
  • Il principio di non contestazione riguarda fatti storici costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto dedotto in giudizio e non può essere esteso a questioni attinenti allo svolgimento del processo o a profili di rito.
  • Chi deduce in cassazione la non contestazione di un fatto deve indicare specificamente gli atti processuali rilevanti e trascriverne i passaggi essenziali; in difetto il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non l’omessa motivazione su un’istanza istruttoria o su una questione giuridica.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non sia chiaramente correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata o che sia formulato in modo oscuro, tale da non consentire di individuare la censura effettiva.
  • Il termine di trenta giorni per appellare l’ordinanza resa nel procedimento sommario di cognizione decorrente dalla comunicazione di cancelleria è ritenuto compatibile con il diritto di difesa e con l’effettività della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PAGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileResponsabilità civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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