Cassazione Civile, Ordinanza n. 26894/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa relativa a un terreno di proprietà di più soggetti privati. A seguito della stima dell’indennità di espropriazione operata dalla terna tecnica nominata ai sensi dell’art. 21 d.P.R. 327/2001, il Comune ha impugnato la determinazione ritenendola eccessiva e chiedendo la rideterminazione del giusto valore degli immobili. I proprietari hanno eccepito in via preliminare la tardività e quindi l’inammissibilità dell’opposizione comunale, assumendo la violazione del combinato disposto dell’art. 54 d.P.R. 327/2001 e dell’art. 29 d.lgs. 150/2011. In Cassazione il Comune ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 150/2011 e dell’art. 54 d.P.R. 327/2001, sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto necessaria la proposizione del giudizio con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da depositare entro trenta giorni dalla comunicazione della stima, mentre la domanda era stata introdotta con citazione tempestivamente notificata il 17 ottobre 2011, quindi entro il termine applicabile, considerando anche la sospensione feriale. I proprietari hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, ma il testo fornito non consente di ricostruirne il contenuto specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 758/2022 secondo cui, nei procedimenti soggetti al d.lgs. 150/2011 che dovrebbero essere introdotti con ricorso ma siano stati promossi con citazione, il giudizio è validamente instaurato se la citazione è stata notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali propri dell’atto, restando salve solo le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente scelto. La Corte ha quindi ritenuto tempestiva la citazione notificata il 17 ottobre 2011 rispetto alla stima comunicata il 23 agosto 2011, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Cagliari anche per le spese del giudizio di legittimità. Il testo non consente di stabilire espressamente l’esito del ricorso incidentale, che non risulta autonomamente deciso nella parte trascritta.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. 327/2001
Richiamato quale base della procedura di nomina della terna dei tecnici per la stima dell’indennità di espropriazione.
art. 54 d.P.R. 327/2001
Richiamato come norma regolatrice dell’opposizione alla stima nell’ambito della procedura espropriativa.
art. 29 d.lgs. 150/2011
Richiamato dai resistenti come disposizione processuale rilevante ai fini della tempestività dell’opposizione.
art. 36 d.lgs. 150/2011
Invocato dal ricorrente per sostenere l’erroneità della decisione di inammissibilità fondata sul rito e sui termini applicabili.
art. 702-bis c.p.c.
Evocato nella motivazione della Corte d’appello come forma processuale ritenuta necessaria, ma la Cassazione richiama il principio per cui la citazione tempestivamente notificata sana l’errore di forma nei procedimenti soggetti al d.lgs. 150/2011.
art. 4 d.lgs. 150/2011
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite per affermare che l’ordinanza di mutamento del rito opera solo per il futuro e non ha effetti retroattivi penalizzanti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma del ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. 150/2011 che debbano essere introdotti con ricorso, la proposizione con citazione non determina di per sé l’inammissibilità se l’atto è stato notificato tempestivamente nel termine sostanziale e processuale previsto.
- Quando la legge prescrive il ricorso ma la parte introduce il giudizio con citazione, gli effetti dell’atto si producono in relazione alla data di notificazione; correlativamente, se la legge prescrive la citazione, rileva la data di deposito del ricorso erroneamente utilizzato.
- L’eventuale ordinanza di mutamento del rito non sana né peggiora retroattivamente la posizione della parte: opera solo per il futuro, cioè per la prosecuzione del processo secondo il rito corretto.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che investe la tempestività dell’opposizione e il corretto rito va valutata alla luce del principio di conservazione degli effetti dell’atto introduttivo, se tempestivamente notificato.
- In materia di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, l’errore nel veicolo processuale non comporta automaticamente decadenza quando la citazione sia stata notificata entro il termine previsto.
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