Sentenza n. 3/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso originario: Per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria e dal Ministero della transizione ecologica sulle istanze formulate con P.E.C. in data 5.4.2022 e in data 4.5.2022 e, prima ancora e sostanzialmente, sull'istanza in data 29.7.2020 avente ad oggetto un'ulteriore proroga dell'esclusione da V.I.A. di un progetto volto alla realizzazione di un parco eolico, denominato “San Vito”, di potenza complessiva pari a 50,4 MW nel Comune di San Vito sullo Ionio (CZ); E per la condanna: della Regione Calabria e del Ministero della transizione ecologica a provvedere sulle istanze formulate con P.E.C. in data 5.4.2022 e in data 4.5.2022 e, prima ancora, sull'istanza in data 29.7.2020, con la nomina, per l'ipotesi di loro perdurante silenzio, di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione. Nonché, ove occorra, per l’annullamento: - delle note prot. n. 132225 del 17.3.2022 (all. 1) e prot. n. 172007 dell'8.4.2022 del Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente e del territorio della Regione Calabria; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Parco Eolico di San Vito S.r.l. il 19/7/2022: Per l’annullamento: - della nota del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione generale valutazioni Ambientali, Divisione V, procedure di valutazione VIA e VAS – prot. n. 0062274 del 19.05.2022, recante ad oggetto “parco eolico denominato San Vito, n. 14 aerogeneratori della potenza nominale unitaria pari a 3,6 MW e potenza complessiva pari a 50,4 MW – Proroga decreto esclusione VIA DDG n. 14338/2006 e s.m.i.”, con la quale il Ministero ha concluso che la disamina dell'istanza di ulteriore proroga dell'esclusione del progetto di che trattasi dalla VIA, di cui alle note 5.04.2022 e 4.05.2022, e la relativa decisione rientrino nella competenza del medesimo Dicastero; - di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sulle istanze di ulteriore proroga dell'esclusione dalla VIA di un progetto di parco eolico, nonché atti regionali e ministeriali di declinazione e avocazione della competenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dalla Regione Calabria e dal Ministero della Transizione Ecologica sulle istanze, da ultimo formulate nell'aprile e nel maggio 2022, aventi a oggetto un'ulteriore proroga dell'esclusione dalla VIA del progetto per la realizzazione di un parco eolico di potenza complessiva pari a 50,4 MW. Ha chiesto anche la condanna delle amministrazioni a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta, nonché, ove occorrente, l'annullamento delle note regionali con cui la Regione aveva declinato la propria competenza e della nota ministeriale con cui il Ministero aveva ritenuto propria la competenza a esaminare e definire l'istanza. Con motivi aggiunti è stata impugnata la nota ministeriale del 19 maggio 2022 relativa alla proroga dell'esclusione dalla VIA.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nel corso del giudizio il Ministero ha adottato il provvedimento richiesto in data 11 marzo 2024; conseguentemente, la società ricorrente ha dichiarato, il 7 ottobre 2025, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il venir meno dell'interesse ha riguardato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche perché la ricorrente non ha insistito per una pronuncia sulla soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal TAR nell'ambito della decisione in camera di consiglio relativa alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente deduca e mantenga un interesse alla decisione su ulteriori profili ancora controversi.
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse, successiva all'adozione del provvedimento richiesto, giustifica la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità, senza necessità di esaminare nel merito le censure rivolte contro il silenzio e gli atti presupposti, qualora non sia richiesta una pronuncia sulla soccombenza virtuale.
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